Le attività di
scarico/carico all'interno o nei pressi di edifici adibiti ad uso
abitativo risultano spesso fonte di disagio in quanto rumorose,
specialmente quando siffatte attività intercettano orari dedicati al
riposo e alla tranquillità delle persone, quali quelli serali e
notturni.
Benché tali operazioni
siano tenute al rispetto dei valori limite di rumore richiamati dal
d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore", ossia al rispetto dei valori assoluti
(emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del
territorio comunale, nonché di quelli differenziali, risulta assai
difficile riuscire ad offrire un loro costante e duraturo rispetto, in
quanto queste operazioni sono condizionate dalle modalità operative con
le quali sono svolte.
In tali casi, infatti,
risulta maggiormente utile confinare l'esercizio di tali attività entro
specifiche e consone fasce orarie, da definire all'interno del
regolamento del condominio, qualora l'ubicazione delle stesse ricada
in ambiti condominiali, oppure nel regolamento comunale che
disciplina le attività rumorose, istituito ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.,
recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
L'eventuale difformità al
regolamento di condominio va' prontamente segnalata all'amministratore,
il quale provvederà se del caso a diffidare gli interessati e ad
adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori. Mentre, se gli orari
di esercizio vengono svolti in difformità al regolamento comunale, i
relativi controlli sono in capo al Comune, il quale si potrà per tali
fini avvalere del personale incaricato o, come più diffusamente avviene,
decidere di rinviarli alla Polizia locale.
Nei casi più critici,
ovvero nei casi né le disposizioni contenute nel regolamento di
condominio, né quelle istituite dal Comune assortissero adeguati ed
efficaci riscontri per sopperire ai disturbi lamentati, potranno essere
prospettate le ipotesi sanzionatorie richiamate dall'articolo 659
C.P. concernenti il disturbo delle occupazioni ed il riposo delle
persone.
In tale ultima fattispecie,
pare comunque utile appoggiarsi ad un preventivo consulto di un legale,
al fine di valutare le eventuali ipotesi contestatoire, la raccolta
degli elementi di prova e l'acquisizione delle testimonianze di coloro
che lamentano il disturbo causato dai rumori.