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Le attività di scarico/carico all'interno o nei pressi di edifici adibiti ad uso abitativo risultano spesso fonte di disagio in quanto rumorose, specialmente quando siffatte attività intercettano orari dedicati al riposo e alla tranquillità delle persone, quali quelli serali e notturni. Benché tali operazioni siano tenute al rispetto dei valori limite di rumore richiamati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ossia al rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, nonché di quelli differenziali, risulta assai difficile riuscire ad offrire un loro costante e duraturo rispetto, in quanto queste operazioni sono condizionate dalle modalità operative con le quali sono svolte. In tali casi, infatti, risulta maggiormente utile confinare l'esercizio di tali attività entro specifiche e consone fasce orarie, da definire all'interno del regolamento del condominio, qualora l'ubicazione delle stesse ricada in ambiti condominiali, oppure nel regolamento comunale che disciplina le attività rumorose, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". L'eventuale difformità al regolamento di condominio va' prontamente segnalata all'amministratore, il quale provvederà se del caso a diffidare gli interessati e ad adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori. Mentre, se gli orari di esercizio vengono svolti in difformità al regolamento comunale, i relativi controlli sono in capo al Comune, il quale si potrà per tali fini avvalere del personale incaricato o, come più diffusamente avviene, decidere di rinviarli alla Polizia locale. Nei casi più critici, ovvero nei casi né le disposizioni contenute nel regolamento di condominio, né quelle istituite dal Comune assortissero adeguati ed efficaci riscontri per sopperire ai disturbi lamentati, potranno essere prospettate le ipotesi sanzionatorie richiamate dall'articolo 659 C.P. concernenti il disturbo delle occupazioni ed il riposo delle persone. In tale ultima fattispecie, pare comunque utile appoggiarsi ad un preventivo consulto di un legale, al fine di valutare le eventuali ipotesi contestatoire, la raccolta degli elementi di prova e l'acquisizione delle testimonianze di coloro che lamentano il disturbo causato dai rumori.
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La Redazione: 04.01.2020
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