Con riguardo agli
aspetti riguardanti l'inquinamento acustico, lo svolgimento delle c.d. "attività
temporanee", quali quelle di cantiere, è soggetto al rispetto delle disposizioni
fissate
dai regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale,
istituiti dal Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e),
della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico". In assenza di tali regolamenti,
l'attività può essere autorizzata dal Comune anche in deroga ai limiti
di rumore, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), delle medesima
Legge quadro.
Entrambi queste
disposizioni regolamentari definiscono, in via principale, le fasce orarie all'interno
delle quali è consentito l'esercizio di tali attività rumorose e, in alcuni casi,
definiscono anche le procedure tecnico/organizzative, quali l'impiego di
attrezzature silenziate o la loro idonea collocazione, che sono ritenute utili
per cercare di limitare, per quanto possibile, al minimo il disturbo
arrecato alla popolazione esposta ai rumori prodotti dalle attività del
cantiere, avuto riguardo delle condizioni dei luoghi, dell'entità delle
immissioni e del tempo di permanenza dell'attività.
La vigilanza ed il
controllo circa le disposizione impartite sono in capo allo stesso
Comune, il quale può avvalersi della Polizia locale, del personale
preposto ai controlli individuato all'interno del Comune o, in loro
carenza, dei Carabinieri.
Inoltre, qualora
venissero ravvisati gli estremi per un concreto ed imminente pericolo per
l'incolumità o per la salute delle persone, oltre all'adozione di tali
ordinari strumenti autorizzativi, il Sindaco può disporre,
in via straordinaria e temporanea, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
della citata Legge quadro, altre e più stringenti misure di
limitazione dell'attività, finanche interrompendo l'attività rumorosa in
essere, qualora gli elementi presentati siano tali da far presagire un
elevato pericolo per la salute delle persone esposte a livelli di rumore
particolarmente intensi. In tali specifici e, per il vero, limitati
casi, è necessario voler integrare la segnalazione al Comune con un
adeguato e circostanziato elemento di prova, ad esempio il referto
di un medico specialista, che riconosca il comprovato pericolo.
In difetto di tali
provvedimenti locali o in conseguenza dell'inerzia del Comune, è data
facoltà del disturbato usufruire dei tradizionali strumenti previsti
dall'Ordinamento penale, di cui all'articolo 659 C.P. che disciplina il
disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, qualora il
disturbo lamentato coinvolga un numero indeterminato di persone (più
famiglie), o dall'Ordinamento civile, nell'ambito della tutela prevista
dall'articolo 844 c.c. inerente il divieto di immissioni.
In entrambe queste
ultime due condizioni, tuttavia, pare utile voler preventivamente
ricorrere al consulto di un legale, attraverso il quale esaminare
gli idonei elementi da sottoporre al vaglio delle Autorità.