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Con riguardo agli aspetti riguardanti l'inquinamento acustico, lo svolgimento delle c.d. "attività temporanee", quali quelle di cantiere, è soggetto al rispetto delle disposizioni fissate dai regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, istituiti dal Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". In assenza di tali regolamenti, l'attività può essere autorizzata dal Comune anche in deroga ai limiti di rumore, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), delle medesima Legge quadro. Entrambi queste disposizioni regolamentari definiscono, in via principale, le fasce orarie all'interno delle quali è consentito l'esercizio di tali attività rumorose e, in alcuni casi, definiscono anche le procedure tecnico/organizzative, quali l'impiego di attrezzature silenziate o la loro idonea collocazione, che sono ritenute utili per cercare di limitare, per quanto possibile, al minimo il disturbo arrecato alla popolazione esposta ai rumori prodotti dalle attività del cantiere, avuto riguardo delle condizioni dei luoghi, dell'entità delle immissioni e del tempo di permanenza dell'attività. La vigilanza ed il controllo circa le disposizione impartite sono in capo allo stesso Comune, il quale può avvalersi della Polizia locale, del personale preposto ai controlli individuato all'interno del Comune o, in loro carenza, dei Carabinieri. Inoltre, qualora venissero ravvisati gli estremi per un concreto ed imminente pericolo per l'incolumità o per la salute delle persone, oltre all'adozione di tali ordinari strumenti autorizzativi, il Sindaco può disporre, in via straordinaria e temporanea, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della citata Legge quadro, altre e più stringenti misure di limitazione dell'attività, finanche interrompendo l'attività rumorosa in essere, qualora gli elementi presentati siano tali da far presagire un elevato pericolo per la salute delle persone esposte a livelli di rumore particolarmente intensi. In tali specifici e, per il vero, limitati casi, è necessario voler integrare la segnalazione al Comune con un adeguato e circostanziato elemento di prova, ad esempio il referto di un medico specialista, che riconosca il comprovato pericolo. In difetto di tali provvedimenti locali o in conseguenza dell'inerzia del Comune, è data facoltà del disturbato usufruire dei tradizionali strumenti previsti dall'Ordinamento penale, di cui all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, qualora il disturbo lamentato coinvolga un numero indeterminato di persone (più famiglie), o dall'Ordinamento civile, nell'ambito della tutela prevista dall'articolo 844 c.c. inerente il divieto di immissioni. In entrambe queste ultime due condizioni, tuttavia, pare utile voler preventivamente ricorrere al consulto di un legale, attraverso il quale esaminare gli idonei elementi da sottoporre al vaglio delle Autorità.
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La Redazione: 16.01.2019
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