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Egregio Lettore, per limitare il disturbo fra ambienti confinanti è primariamente necessario mantenere una condotta consona alle esigenze di vita all'interno del condominio, volendo a tal fine evitare la produzione di rumori non necessari, rispettare le ore di silenzio e avere cura di avvisare i vicini allorquando vi sia la necessità di effettuare lavori o attività che possono essere fonte di particolari disagi (feste di compleanno, presenza di un numero elevato di persone, etc.), così come peraltro solitamente indicato all'interno del regolamento di condominio, le cui eventuali inosservanze possono essere segnalate all'amministratore, il quale potrà diffidare il condomine dal proseguire in tale molesta condotta e, se del caso, applicare le sanzioni previste dal regolamento. In alternativa, il recente maturato orientamento giurisprudenziale ha inteso voler riconosce tollerabili quei rumori generati nell'esercizio delle tradizionali esigenze domestiche, ossia quelle svolte nell'ambito della normale vita entro le mura di casa. Pertanto, potranno essere fatte ricadere nell'ambito delle illecite immissioni di cui all'articolo 844 c.c. (immissioni) le atre e ben eccedenti immissioni sonore, qualora il disturbo sia confinato nell'ambito dei rapporti fra privati, o di quelle in capo all'articolo 659 C.P. relativo al disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, qualora tali immissioni siano frutto di comportamenti che abusano oltre misura dei canoni comportamentali consoni alla vita di condominio e il disturbo generato intercetti una pluralità di soggetti, ossia più abitazioni. Fatte salve le predette fattispecie, è altresì importante considerare che qualora tali disagi siano invece conseguenti ad uno scarso isolamento dell'edificio in conseguenza del quale anche i normali rumori sono comunque in grado di diffondersi all'interno dell'ambiente confinato procurando il disturbo di quanti vi risiedono, si potranno considerare per gli edifici realizzati dopo il febbraio 1998, ossia dopo l'entrata in vigore del d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", rientra nei compiti del progettista/costruttore quello di assicurare i valori minimi di fonoisolamento indicati per le partizioni verticali e orizzontali di separazione delle unità abitative e di valori massimi per gli impianti a funzionamento continuo (impianti di aerazione, riscaldamento, condizionamento) e per quelli a funzionamento discontinuo (scarichi, rubinetteria, ascensore). Ciò non toglie che il principale strumento di prevenzione è, e rimane, la maturazione di un adeguato senso civico e di rispetto delle esigenze altrui, fondamenti di una buona educazione che dovrebbe essere appresa fin dall'età scolare affinché diventino azioni insite nell'ambito dei comportamenti legati alle esigenze espresse dai bisogni comuni, dal momento che la società moderna è spesso chiamata a vivere a stretto contatto all'interno dei contesti urbani sempre più popolosi.
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La Redazione: 10.04.2021
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