Egregio Lettore,
per limitare il disturbo fra ambienti confinanti è
primariamente
necessario mantenere una condotta consona alle esigenze di vita
all'interno del condominio, volendo a tal fine evitare la produzione
di rumori non necessari, rispettare le ore di silenzio e avere cura di
avvisare i vicini allorquando vi sia la necessità di effettuare lavori o
attività che possono essere fonte di particolari disagi (feste di
compleanno, presenza di un numero elevato di persone, etc.), così come
peraltro
solitamente indicato all'interno del regolamento di condominio, le cui eventuali inosservanze possono essere segnalate
all'amministratore, il quale potrà diffidare il condomine dal proseguire
in tale molesta condotta e, se del caso, applicare le sanzioni previste
dal regolamento.
In alternativa, il recente maturato orientamento giurisprudenziale
ha inteso voler riconosce tollerabili quei rumori generati nell'esercizio delle
tradizionali esigenze domestiche, ossia quelle svolte nell'ambito della
normale vita entro le mura di casa. Pertanto, potranno essere fatte ricadere
nell'ambito delle illecite immissioni di cui all'articolo 844 c.c. (immissioni)
le atre e ben eccedenti immissioni sonore,
qualora il disturbo sia confinato nell'ambito dei rapporti fra privati, o
di quelle in capo all'articolo 659 C.P. relativo al disturbo delle
occupazioni e del riposo delle persone, qualora tali immissioni siano
frutto di comportamenti che abusano oltre misura dei canoni comportamentali
consoni alla vita di condominio e il disturbo generato intercetti una
pluralità di soggetti, ossia più abitazioni.
Fatte salve le predette fattispecie, è altresì importante
considerare che qualora tali disagi siano invece conseguenti ad uno scarso isolamento
dell'edificio in conseguenza del quale anche i normali rumori sono
comunque in grado di diffondersi all'interno dell'ambiente confinato
procurando il disturbo di quanti vi risiedono, si potranno considerare
per gli edifici realizzati dopo il febbraio 1998, ossia dopo
l'entrata in vigore del d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici",
rientra nei compiti del progettista/costruttore quello di assicurare i valori minimi di fonoisolamento indicati per le
partizioni verticali e orizzontali di separazione delle unità
abitative e di valori massimi per gli impianti a funzionamento
continuo (impianti di aerazione, riscaldamento, condizionamento) e per
quelli a funzionamento discontinuo (scarichi, rubinetteria, ascensore).
Ciò non toglie che il principale strumento di prevenzione è, e rimane, la
maturazione di un adeguato senso civico e di rispetto delle esigenze
altrui, fondamenti di una buona educazione che dovrebbe essere
appresa fin dall'età scolare affinché
diventino azioni insite nell'ambito dei comportamenti legati alle
esigenze espresse dai bisogni comuni, dal momento che la società
moderna è spesso chiamata a vivere a stretto contatto all'interno
dei contesti urbani sempre più popolosi.