La
risposta della Redazione
Rumori agricoli in zona residenziale
Egregio Signor Lorenzo,
l'esercizio di attività connesse allo svolgimento delle pratiche agricole,
ricade nell'ambito delle c.d. "sorgenti sonore mobili" previste dalla Legge 26
ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", le
quali sono disciplinate all'interno della specifica regolamentazione locale,
ovvero dei Regolamenti di Polizia urbana o di Igiene e sanità pubblica approvati
dai Comuni e, più in
generale, nell'ambito della disciplina richiamata dall'articolo 117 della Carta
costituzionale, la quale demanda alle Regioni il compito di emanare per tali
materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato, le quali non devono essere in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre Regioni.
Diviene quindi utile, poter acquisire presso le medesime Autorità locali (Comune
e Regione) le eventuali
indicazioni regolamentari con le quali si è inteso offrire riscontro a tali
problematiche, rinviando al contempo alle stesse Autorità il compito di disporre
le opportune attività di controllo e vigilanza circa il rispetto di tale
regolamentazione.
In alternativa, quanto da Lei
lamentato può essere fatto ricadere
comunque nella più vasta e generica accezione
delle immissioni sonore intollerabili di cui all'articolo 844 c.c., per le quali può
essere avanzata rivalsa nelle opportune sede civili, potendosi al riguardo
avvalere di un Istituto conciliatore, attraverso il quale tentare di
instaurare con il responsabile delle immissioni sonore moleste un'adeguata forma
di mediazione per tentare di risolvere pacificamente la lite.
Cordiali saluti.
La Redazione:
07.05.2018