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La risposta della Redazione
Rumori agricoli in zona residenziale
Egregio Signor Lorenzo, l'esercizio di attività connesse allo svolgimento delle pratiche agricole, ricade nell'ambito delle c.d. "sorgenti sonore mobili" previste dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", le quali sono disciplinate all'interno della specifica regolamentazione locale, ovvero dei Regolamenti di Polizia urbana o di Igiene e sanità pubblica approvati dai Comuni e, più in generale, nell'ambito della disciplina richiamata dall'articolo 117 della Carta costituzionale, la quale demanda alle Regioni il compito di emanare per tali materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, le quali non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni. Diviene quindi utile, poter acquisire presso le medesime Autorità locali (Comune e Regione) le eventuali indicazioni regolamentari con le quali si è inteso offrire riscontro a tali problematiche, rinviando al contempo alle stesse Autorità il compito di disporre le opportune attività di controllo e vigilanza circa il rispetto di tale regolamentazione. In alternativa, quanto da Lei lamentato può essere fatto ricadere comunque nella più vasta e generica accezione delle immissioni sonore intollerabili di cui all'articolo 844 c.c., per le quali può essere avanzata rivalsa nelle opportune sede civili, potendosi al riguardo avvalere di un Istituto conciliatore, attraverso il quale tentare di instaurare con il responsabile delle immissioni sonore moleste un'adeguata forma di mediazione per tentare di risolvere pacificamente la lite. Cordiali saluti.
La Redazione: 07.05.2018
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