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Fatta salva la compatibilità urbanistica dell'area nella quale è svolta l'attività che deve essere coerente a quanto previsto dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune, è utile considerare che, ai sensi di quanto stabilito dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", l'autorizzazione all'edificazione di un edificio adibito ad attività produttive o l'autorizzazione all'esercizio di tali attività deve essere accompagnata da una documentazione previsionale dell'impatto acustico, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima Legge quadro, nella quale, oltre all'indicazione di una stima dei livelli di rumore prodotti durante l'esercizio dell'attività, devono essere indicate, qualora necessarie, le soluzioni adottate per contenere i livelli di rumore al di sotto dei limiti assoluti (emissione ed immissione), fissati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, nonché dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". In carenza di tale documentazione, le immissioni generate dall'attività risultano illegittime, poiché prodotte in carenza dei relativi titoli autorizzativi e, pertanto, vanno da parte del Comune opportunamente vietate. Invece, qualora l'attività venisse esercitata nel rispetto e nelle limitazione definite dal Comune, è possibile disporre delle verifiche delle immissioni sonore, demandando gli opportuni accertamenti all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), in conseguenza dei quali, nel caso venisse accertato il supero di uno dei predetti valori limite, è previsto siano disposti i relativi provvedimenti sanzionatori, previsti dall'articolo 10, comma 2, della L.447/95, e l'emanazione di apposita diffida con la quale definire, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di Legge. Fatto salvo quanto sopra esposto che ha il solo scopo di offrire una prima e sommaria rappresentazione del panorama delle limitazioni previste nell'ambito dell'Ordinamento pubblicistico, ai fini della salvaguardia delle popolazione dagli effetti provocati dal rumore, pare altresì opportuno analizzare le condizioni che sono all'origine dell'insediamento dell'attività e le eventuali discrepanze manifestate nell'ambito delle scelte assunte dall'Amministrazione locale, che possono trasparire dalla semplice valutazione dei titoli autorizzativi. A tal fine, può essere promossa istanza di accesso agli atti al Comune e, grazie al supporto di un legale, esaminare gli elementi raccolti e le eventuali azioni da intraprendere sulla scorta delle anomalie rilevate, fra le quali decidere circa l'opportunità di rinviare il caso all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, qualora non si avesse modo di veder usufruire di un'azione amministrativa adeguatamente efficace.
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La Redazione: 24.08.2019
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