Fatta salva la
compatibilità urbanistica dell'area nella quale è svolta l'attività che
deve essere coerente a quanto previsto dal Piano Regolatore Generale
(P.R.G.) del Comune, è utile considerare che, ai sensi di quanto
stabilito dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447
e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
l'autorizzazione all'edificazione di un edificio adibito ad attività
produttive o l'autorizzazione all'esercizio di tali attività deve essere
accompagnata da una documentazione previsionale dell'impatto acustico,
redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) di
cui all'articolo 2, comma 6, della medesima Legge quadro, nella
quale, oltre all'indicazione di una stima dei livelli di rumore prodotti
durante l'esercizio dell'attività, devono essere indicate, qualora
necessarie, le soluzioni adottate per contenere i livelli di rumore al
di sotto dei limiti assoluti (emissione ed immissione), fissati
dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, nonché dei
valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4,
comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore".
In carenza di tale
documentazione, le immissioni generate dall'attività risultano
illegittime, poiché prodotte in carenza dei relativi titoli
autorizzativi e, pertanto, vanno da parte del Comune opportunamente
vietate.
Invece, qualora l'attività
venisse esercitata nel rispetto e nelle limitazione definite dal Comune,
è possibile disporre delle verifiche delle immissioni sonore, demandando
gli opportuni accertamenti all'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA), in conseguenza dei quali, nel caso venisse
accertato il supero di uno dei predetti valori limite, è previsto siano
disposti i relativi provvedimenti sanzionatori, previsti dall'articolo
10, comma 2, della L.447/95, e l'emanazione di apposita diffida con la
quale definire, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di
Legge.
Fatto salvo quanto sopra
esposto che ha il solo scopo di offrire una prima e sommaria
rappresentazione del panorama delle limitazioni previste nell'ambito
dell'Ordinamento pubblicistico, ai fini della salvaguardia delle
popolazione dagli effetti provocati dal rumore, pare altresì opportuno
analizzare le condizioni che sono all'origine dell'insediamento
dell'attività e le eventuali discrepanze manifestate nell'ambito delle
scelte assunte dall'Amministrazione locale, che possono trasparire dalla
semplice valutazione dei titoli autorizzativi. A tal fine, può essere
promossa istanza di accesso agli atti al Comune e, grazie al supporto di
un legale, esaminare gli elementi raccolti e le eventuali azioni da
intraprendere sulla scorta delle anomalie rilevate, fra le quali
decidere circa l'opportunità di rinviare il caso all'attenzione
dell'Autorità Giudiziaria, qualora non si avesse modo di veder usufruire
di un'azione amministrativa adeguatamente efficace.