Egregio Lettore/Gent.ma Lettrice,
le immissioni sonore generate tra vicini
all'interno di abitazioni private è regolato dalle disposizioni fissate
dal regolamento di condominio, il quale vieta la produzione di
rumori che possono alterare la quiete e la tranquillità dei condomini al
di fuori di determinati periodi, prettamente dedicati al riposo o al
sonno.
Spetta dunque all'amministratore provvedere
a segnare i disagi al condomine responsabile e a diffidarlo dal
proseguire nello svolgimento di comportamenti contrari a tali
limitazioni, provvedendo, se del caso, a punire il soggetto che
contravviene al regolamento applicando il regime sanzionatorio fissato
dal medesimo strumento di disciplina della vita di condominio.
Nei restanti casi, la lite può tentare di trovare
risoluzione all'interno dei tradizionali divieti di cui all'articolo
844 cod. civ. (immissioni), qualora l'entità delle immissioni
sonore lamentate eccedesse la soglia della c.d. "normale
tollerabilità", per la quale può essere utile disporre di una
analisi fonometrica eseguita da parte di un Tecnico Competente in
Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA). Ciò al fine
di portare all'attenzione del vicino responsabile prima, in occasione
del tentativo di conciliazione, e del Giudice di Pace o Giudice
ordinario del Tribunale civile poi, un utile strumento di convincimento
circa l'entità del disturbo lamentato.
A tal riguardo, pare comunque utile
evidenziare che l'autore di condotte che possono provocare disturbo al
vicinato ha il compito, ossia il dovere, di limitare per quanto
possibile la produzione di quei rumori non strettamente
necessari alla vita domestica, quali per il caso presentato, quello di
evitare di indossare calzature inadeguate per camminare dentro casa. Ciò
al fine di limitare o evitare di disturbare i vicini e salvaguardare così i
rapporti di buon vicinato.
Per il vero in taluni casi, ossia qualora il
disturbo lamentato si estendesse ad una pluralità di condomini, gli
effetti di tale condotta potrebbero trovare riferimento anche
all'interno delle responsabilità penali previste in applicazione dell'articolo 659 C.P. relativamente al disturbo
delle occupazioni e del riposo delle persone, in conseguenza delle quali le persone
disturbate potrebbero notiziare l'Autorità Giudiziaria.
In conclusione, resta dunque da valutare,
usufruendo anche del supporto di un legale, quale approccio possa
apparire più
confacente per cercare di convincere il vicino a rivedere certe abitudini
che sono in
contrasto con la vita di condominio, oltreché vagliare l'ipotesi che gli
effetti di tali disagi possano essere da imputare alle scarse attenzioni
poste nella fase di messa in opera del pavimento, sempreché tale
rifacimento sia stato realizzato dopo l'entrata in vigore del
d.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici), ossia dopo il 20 febbraio 1998, mancando
così di osservare le "norme di buona
tecnica".
Pur tuttavia, non va' trascurato il fatto
che, voler
assicurare una convivenza pacifica tra vicini, riconoscendo le
reciproche esigenze, costituisce il primo e fondamentale tassello per instaurare rapporti
sereni e duraturi.
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