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Egregio Lettore/Gent.ma Lettrice, le immissioni sonore generate tra vicini all'interno di abitazioni private è regolato dalle disposizioni fissate dal regolamento di condominio, il quale vieta la produzione di rumori che possono alterare la quiete e la tranquillità dei condomini al di fuori di determinati periodi, prettamente dedicati al riposo o al sonno. Spetta dunque all'amministratore provvedere a segnare i disagi al condomine responsabile e a diffidarlo dal proseguire nello svolgimento di comportamenti contrari a tali limitazioni, provvedendo, se del caso, a punire il soggetto che contravviene al regolamento applicando il regime sanzionatorio fissato dal medesimo strumento di disciplina della vita di condominio. Nei restanti casi, la lite può tentare di trovare risoluzione all'interno dei tradizionali divieti di cui all'articolo 844 cod. civ. (immissioni), qualora l'entità delle immissioni sonore lamentate eccedesse la soglia della c.d. "normale tollerabilità", per la quale può essere utile disporre di una analisi fonometrica eseguita da parte di un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA). Ciò al fine di portare all'attenzione del vicino responsabile prima, in occasione del tentativo di conciliazione, e del Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile poi, un utile strumento di convincimento circa l'entità del disturbo lamentato. A tal riguardo, pare comunque utile evidenziare che l'autore di condotte che possono provocare disturbo al vicinato ha il compito, ossia il dovere, di limitare per quanto possibile la produzione di quei rumori non strettamente necessari alla vita domestica, quali per il caso presentato, quello di evitare di indossare calzature inadeguate per camminare dentro casa. Ciò al fine di limitare o evitare di disturbare i vicini e salvaguardare così i rapporti di buon vicinato. Per il vero in taluni casi, ossia qualora il disturbo lamentato si estendesse ad una pluralità di condomini, gli effetti di tale condotta potrebbero trovare riferimento anche all'interno delle responsabilità penali previste in applicazione dell'articolo 659 C.P. relativamente al disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, in conseguenza delle quali le persone disturbate potrebbero notiziare l'Autorità Giudiziaria. In conclusione, resta dunque da valutare, usufruendo anche del supporto di un legale, quale approccio possa apparire più confacente per cercare di convincere il vicino a rivedere certe abitudini che sono in contrasto con la vita di condominio, oltreché vagliare l'ipotesi che gli effetti di tali disagi possano essere da imputare alle scarse attenzioni poste nella fase di messa in opera del pavimento, sempreché tale rifacimento sia stato realizzato dopo l'entrata in vigore del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), ossia dopo il 20 febbraio 1998, mancando così di osservare le "norme di buona tecnica". Pur tuttavia, non va' trascurato il fatto che, voler assicurare una convivenza pacifica tra vicini, riconoscendo le reciproche esigenze, costituisce il primo e fondamentale tassello per instaurare rapporti sereni e duraturi. _____________________ Ulteriori approfondimenti - Rumore in condominio: a chi chiedere il risarcimento
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La Redazione: 25.09.2021
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