La
risposta della Redazione
Rumore causato dallo stazionamento dei treni
Egregio Lettore/Gent.ma Lettrice,
il
tema trattato è molto complesso, giacché interviene in una sovrapposizione di
limitazioni imposte sia dall'Ordinamento pubblicistico che di quello civile. In
particolare, nell'ambito della vigente normativa speciale di settore che fa'
capo al d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, recante "Regolamento recante
norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", il
Legislatore ha fissato delle soglie limite al rumore (valori di immissione)
che riguardano l'infrastruttura ferroviaria, identificata nell'insieme di
materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni
elettriche; dunque comprensiva dello stazionamento dei treni. I valori limiti
sono distinti per tipo di infrastruttura e per tipologia di fascia acustica
nella quale ricade il ricettore disturbato dai rumori. Per ricettori
inseriti nella fascia acustica "A", della larghezza di 100 metri più vicina
all'infrastruttura, e per rumori generati da infrastrutture esistenti,
quale si presume essere quella presentata, i limiti di rumore sono pari a 70 dB(A)
durante il periodo di riferimento diurno (06-22) e pari a 60 dB(A)
durante quello notturno (22-06).
Qualora venisse accertato il supero dei predetti limiti da parte dell'Organo
preposto al controllo, ossia dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA), i termini entro i quali dovrà essere ricondotta la
fase di risanamento sono quelli definiti dal D.M. 29 novembre 2000,
recante "Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore", i quali si estendono a 15 anni
dalla data di approvazione del Piano o dalla data di espressione del medesimo da
parte della Regione. In via generale può essere assunto a riferimento entro il
2018.
Sulla scorta di tale non semplice quadro di riferimento, non è infrequente
assistere ad un ricorso, dei censiti interessati dai rumori, davanti al Giudice
del Tribunale civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 844 c.c. (immissioni).
Nel qual caso, tuttavia, è necessario voler disporre preliminarmente di adeguata
"prova tecnica", ossia di un'idonea rilevazione fonometrica, attraverso la quale
definire l'eventuale supero della c.d. "normale tollerabilità", peraltro
assai probabile in questi casi. All'esito del processo, il Giudice potrà
ordinare, laddove se ne presentino le condizioni, l'adozione di adeguate misure
di contenimento dei rumori, fra i quali l'inibitoria, in determinate fasce
orarie, dell'accensione dei treni rumorosi, a tutela del riposo notturno della
popolazione, e perfino l'allontanamento della sorgente responsabile del disturbo
lamentato. In questo specifico ambito è comunque utile avvalersi di un
preventivo consulto legale, attraverso il quale esaminare le condizioni espresse
dallo specifico caso.
Cordiali saluti.
La Redazione: 21.05.2016