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Ultimo aggiornamento: 29 febbraio 2024

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Le risposte dell'Avv. Luca Bridi

Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
 

 

Rumore schiamazzi in piazza

 

 

 

Buonasera gent.ma Signora Angela,

L'art 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute come diritto incomprimibile e di rango superiore.  Le immissioni moleste oltre la normale tollerabilità possono comportare seri danni alla salute come sancito anche dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. L'art 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo tutela anche le relazioni familiari all'interno della propria abitazione.

I rumori generati all'interno di spazi pubblici, quali strade, piazze, etc. non soggiacciono direttamente alle soglie limite di rumore previste dalla normativa pubblicistica di settore in materia di inquinamento acustico, facente capo alla legge n. 447/95 (c.d. Legge quadro), dacché ricadono piuttosto nella generica disciplina dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ivi dunque anche la quiete e la tranquillità espressa a salvaguardia delle tradizionali esigenze domestiche, tra le quali il semplice ed indispensabile riposo. A tal fine, il Comune è investito di ampi poteri regolamentari (ex art. 6, c. 1, lett. e), L.447/95) e di controllo (ex art. 14, L.447/95) compresa anche la facoltà di intervenire coercitivamente ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/00. Tuttavia, ancorché alla Potestà locale sia concesso di intervenire per contenere l'insorgere di siffatti fenomeni, ciò non sopperisce da solo al carente senso di auto-responsabilità degli individui responsabili dei disturbi lamentati, i quali sono comunque tenuti ad assumere adeguati comportamenti, consoni al decoro e al rispetto delle esigenze collettive, le quali rientrano in un spiccato senso civico frutto di un efficace processo educativo. Ad ogni modo se il Comune, che è deputato per legge ad intervenire ed a controllare, non interviene quando i residenti interessati da siffatti fenomeni provvedono a segnalare i fatti all'Autorità locale, di fatto incorre in responsabilità per il principio del neminem laedere. (vedasi Cass. n. 14209/2023).

A tal fine, la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo inderogabile di intervenire allorquando siano minacciati i diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della Salute e delle relazioni familiari; per tali fini, detiene il compito di tutelare i cittadini «qualora emergano gravi pregiudizi per i beni primari della salute e della proprietà privata, che gli enti hanno il compito istituzionale di tutelare».

La Corte d'Appello di Torino nel 2022  ha condannato il Comune di Torino per il troppo rumore della movida, nel quartiere di San Salvario, per non aver adottato le misure necessarie per contenere i rumori notturni. A tal riguardo, esiste una nutrita giurisprudenza civile che sostiene tale prevalente orientamento, volto a salvaguardare la Salute dei cittadini (ex art. 32 Cost.), dal momento che il diritto al divertimento non può predominare su quello della salvaguardia dei propri bisogni primari delle persone, quali per l'appunto quelli del sonno.

Giova inoltre ricordare, sul piano penale. che il diritto al riposo ed alla quiete è un principio sacrosanto, in quanto diretto a tutelare la Salute delle persone la cui fattispecie può intercettare, non solo le responsabilità personali dei singoli, in capo all'articolo 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, quanto altresì quelle giuridiche della Pubblica Amministrazione, anche quando derivate dalla verifica circa l'inaccettabilità ai limiti di immissione previsti dalla Classificazione Acustica del territorio e alla mancata adozione di un adeguato piano di contenimento (ex art. 7, L.447/95).

Quanto espresso, forse, non consentirà di rispondere appieno alle Sue esigenze, tuttavia, auspichiamo possa fungere da primo utile spunto per invocare davanti all'Autorità locale una maggiore e più energica azione di tutela, anche per tentare di sollevarLa dai disagi lamentati e, forsanche, per diffondere una maggiore consapevolezza di quanto risulti basilare intervenire nell'educazione dei giovani di oggi, iniziando a persuaderli dai cattivi comportamenti, rappresentando questo un investimento prezioso per costruire i Valori della società di domani.

Nulla esclude che possa comunque inviare al Comune tramite legale una diffida o di agire in Giudizio.

Un cordiale saluto.

 

 

La Redazione: 19.02.2024

 

 

 

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