Le immissioni sonore
derivanti dalla circolazione di motoveicoli su strada sono
principalmente commisurati alla velocità del veicolo e alla
rumorosità allo scarico.
Il parametro velocità è
definito in relazione alla tipologia della strada e alle caratteristiche
di sicurezza di percorrenza ed è segnalato da apposita cartellonistica.
Mentre, il rumore allo scarico è stabilito dalla normativa di
omologazione del mezzo che è riportato nella carta di circolazione del
veicolo. Entrambi sono ripresi all'interno del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285 e s.m.i..
Alla verifica di entrambi i
parametri può essere demandato il Comune attraverso l'ausilio degli
agenti di Polizia locale. Un'azione che non è da intendersi strettamente
repressiva, bensì preventiva, cioè utile a persuadere i motociclisti da
comportamenti inadeguati alla guida che, nello specifico caso, sono poco
rispettosi delle esigenze di riposo e tranquillità
della popolazione nelle ore notturne, nelle quali risulta preminente
l'esigenza di dormire.
A tal fine, l'articolo 6,
comma 1, lettera f), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.,
recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", contempla a
carico dei Comuni la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore
prodotte dai veicoli, anche in relazione ai rispetto dei valori
limite di immissione previsti per le infrastrutture stradali di cui
al d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante "Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447".
Anche in questo, come in
molti altri casi riguardanti la prevenzione dagli effetti cagionati dal
rumore, l'efficacia di alcune provvedimenti parte principalmente da
comportamenti collettivi virtuosi che si apprendono fin dalla tenera età
attraverso la cultura e il buon senso civico, elementi che
contraddistinguono il futuro di una società che è centrata al progresso
e allo sviluppo del benessere collettivo.