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La risposta della Redazione
Il rumore del gommista
Gent.ma Signora Sara, ringraziamo per gli elogi ricevuto che sono linfa attraverso la quale attingiamo per proseguire nell'erogazione di questo servizio. Entrando nel merito del problema esposto, desideriamo ricordare che l'esercizio di attività che fanno uso di apparecchiature rumorose, sono soggette al rispetto dei valori limite di rumore assoluti, definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, oltreché dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". La verifica dei predetti limiti può essere richiesta all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e al Comune territorialmente competenti. All'esito delle verifiche, qualora venisse accertato il supero di uno dei limiti suddetti, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei soglie limite. Fatto salvo quanto sopra esposto, pare altresì utile richiamare all'osservanza del regolamento di condominio, qualora l'attività venisse svolta all'interno di pertinenze comuni o essa stessa faccia parte integrante di una struttura condominiale, per il quale è compito dell’Amministrato del condominio rinviare il trasgressore agli obblighi assunti dal regolamento e alla combinazione della eventuale sanzione. Tale attività, potrà altresì venire rinviata alle eventuali responsabilità definite dall'assunto in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni ed il riposo delle persone, sempreché il disturbo lamentato intercetti una pluralità di persone, ossia un numero indeterminato di condomini. Nel qual caso, pare utile voler accompagnare l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di apposita prova tecnica, eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da Lei incaricato, attraverso la quale definire il grado di inquinamento acustico prodotto dall'attività, avendo altresì cura di voler fornire una chiara e precisa descrizione dei luoghi, dei fatti e delle condizioni che sono all'origine del disturbo lamentato. Infine, resta salvo il ricorso ai sensi dell'articolo 844 c.c. (immissioni) da presentare davanti all'Autorità civile (Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile), per il quale si rinvia ad un preventivo consulto di un legale di Sua fiducia, attraverso il quale promuovere le ragioni della causa. Cordiali saluti.
La Redazione: 20.08.2016
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