La
risposta della Redazione
Il rumore del gommista
Gent.ma Signora Sara,
ringraziamo per gli elogi
ricevuto che sono linfa attraverso la quale attingiamo per proseguire
nell'erogazione di questo servizio.
Entrando nel merito del problema
esposto, desideriamo ricordare che l'esercizio di attività che fanno uso di
apparecchiature rumorose, sono soggette al rispetto dei valori limite di rumore
assoluti, definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale,
oltreché dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4,
comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore".
La verifica dei predetti limiti
può essere richiesta all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
(ARPA) e al Comune territorialmente competenti. All'esito delle verifiche,
qualora venisse accertato il supero di uno dei limiti suddetti, è prevista
l'irrogazione della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2,
della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento
acustico", oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro
un congruo termine, il rientro nei soglie limite.
Fatto salvo quanto sopra
esposto, pare altresì utile richiamare all'osservanza del regolamento di
condominio, qualora l'attività venisse svolta all'interno di pertinenze comuni o
essa stessa faccia parte integrante di una struttura condominiale, per il quale
è compito dell’Amministrato del condominio rinviare il trasgressore agli
obblighi assunti dal regolamento e alla combinazione della eventuale sanzione.
Tale attività, potrà altresì
venire rinviata alle eventuali responsabilità definite dall'assunto in capo
all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni ed il riposo
delle persone, sempreché il disturbo lamentato intercetti una pluralità di
persone, ossia un numero indeterminato di condomini. Nel qual caso, pare utile
voler accompagnare l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di apposita
prova tecnica, eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA)
da Lei incaricato, attraverso la quale definire il grado di inquinamento
acustico prodotto dall'attività, avendo altresì cura di voler fornire una chiara
e precisa descrizione dei luoghi, dei fatti e delle condizioni che sono
all'origine del disturbo lamentato.
Infine, resta salvo il ricorso
ai sensi dell'articolo 844 c.c. (immissioni) da presentare davanti all'Autorità
civile (Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile), per il quale
si rinvia ad un preventivo consulto di un legale di Sua fiducia, attraverso il
quale promuovere le ragioni della causa.
Cordiali saluti.
La Redazione: 20.08.2016