Non è possibile cercare di
interrompere o limitare la fonte del disturbo se prima non se ne conosce
la causa. Ne consegue che, prima di decidere quale che sia la
rivendicazione più adatta per fronteggiare i disagi lamentati, è
necessario avviare un'indagine conoscitiva circa le possibili cause,
avvalendosi di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA),
il quale, attraverso una serie di analisi del fenomeno sonoro, ed
eventualmente anche di quello vibrazionale, all'interno e all'esterno
dell'ambiente abitativo nel quale viene percepito il rumore, può
quantomeno cercare di circoscrivere le possibili sorgenti.
Qualora all'esito di tali
analisi venga appurato che la sorgente di rumore è estranea ad un
contesto produttivo, professionale o commerciale, la stessa non è
soggetta ai valori limite differenziali di immissione previsti
dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recate "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore" e, di conseguenza, non
resta che riferirsi al criterio civilistico in capo all'articolo 844
c.c. (immissioni), il quale riconosce intollerabili quei rumori
che superano la soglia della c.d. "normale tollerabilità", ossia
quei rumori il cui livello supera di almeno 3 dB(A) il livello di rumore
di fondo.
A seconda dunque di quale
delle due condizioni sia fatta ricadere la valutazione di tale specifico
caso, potrà essere rinviata all'esame della Pubblica Amministrazione,
richiedendo l'avvio di un controllo fonometrico al Comune o all'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente
competenti, oppure si potrà decidere, attraverso il supporto di un
proprio consulente legale, di adire le vie legali, ai sensi
dell'articolo 844 c.c., intimando la cessazione delle illecite
immissioni e provvedendo ad un tentativo di conciliazione con il
responsabile del rumore.