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La risposta della Redazione
...Inquadramento giuridico e procedurale per il rumore generato da una discoteca
Egregio Signor Andrea, le risposte invocate meriterebbero un approfondito esame del caso, condizione che potrà venire eventualmente assunta da un consulente legale all'uopo nominato. Quello che possiamo rilevare, in via generale, è che l'esercizio di una professione rumorosa, qual è appunto una discoteca all'aperto, deve essere subordinato al rispetto dei valori limiti assoluti, emissione ed immissione indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale nel quale sono insediati i ricettori disturbati dal rumore, e di quelli differenziali, misurati all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore, definiti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". A tal fine, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di idonea documentazione di impatto acustico, redatta ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in relazione alla quale disporre di adeguate misure protettive ritenute utili per assicurare il rispetto dei predetti limiti. Qualora, al momento dell'entrata in esercizio dell'attività, abbiano a manifestarsi disturbi a carico della popolazione esposta ai rumori da questa generati, potranno essere richieste al Comune e/o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) gli opportuni accertamenti tecnici, previo apposite verifiche fonometriche da eseguire nei luoghi dove viene lamentato il disturbo. Nel caso in cui venisse accertato il supero dei limiti, è previsto che il Comune nel quale ha sede operativa l'attività voglia avviare a carico del trasgressore l'irrogazione della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della menzionata Legge quadro, oltre l'emanazione di apposita diffida attraverso la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di legge. Invece, nel caso in cui l'attività disponesse di apposita autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della L.447/95, per lo svolgimento di alcune manifestazioni a carattere temporaneo, rilasciata dal Comune, potrà essere invocato al medesimo Ente una restrizione degli orari o, meglio, l'individuazione di un adeguato "tetto" al rumore, ossia di una soglia limite da non superare, misurata in facciata alle abitazioni maggiormente esposte, oltreché vincolare tale disposto all'installazione di apposito limitatore acustico/compressore dinamico dei livelli, adeguatamente tarato da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) ed accompagnato da una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio dello stesso gestore dell'attività, la quale possa fare richiamo alle eventuali responsabilità penali previste per eventuali dichiarazioni mendaci. Cordiali saluti.
La Redazione: 05.09.2015
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