La
risposta della Redazione
...Inquadramento giuridico e procedurale per il rumore generato
da una discoteca
Egregio Signor Andrea,
le risposte invocate
meriterebbero un approfondito esame del caso, condizione che potrà venire
eventualmente assunta da un consulente legale all'uopo nominato. Quello che
possiamo rilevare, in via generale, è che l'esercizio di una professione
rumorosa, qual è appunto una discoteca all'aperto, deve essere subordinato al
rispetto dei valori limiti assoluti, emissione ed immissione
indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale nel quale
sono insediati i ricettori disturbati dal rumore, e di quelli
differenziali, misurati all'interno degli ambienti abitativi esposti al
rumore, definiti dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997,
recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
A tal fine,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di
idonea documentazione di impatto acustico, redatta ai sensi dell'articolo
8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", in relazione alla quale disporre di adeguate
misure protettive ritenute utili per assicurare il rispetto dei predetti limiti.
Qualora, al momento
dell'entrata in esercizio dell'attività, abbiano a manifestarsi disturbi a
carico della popolazione esposta ai rumori da questa generati, potranno essere
richieste al Comune e/o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
(ARPA) gli opportuni accertamenti tecnici, previo apposite verifiche
fonometriche da eseguire nei luoghi dove viene lamentato il disturbo.
Nel caso in cui
venisse accertato il supero dei limiti, è previsto che il Comune nel quale ha
sede operativa l'attività voglia avviare a carico del trasgressore l'irrogazione
della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della
menzionata Legge quadro, oltre l'emanazione di apposita diffida
attraverso la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di
legge.
Invece, nel caso in cui l'attività disponesse di
apposita autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della L.447/95, per lo svolgimento di
alcune manifestazioni a carattere temporaneo, rilasciata dal Comune, potrà
essere invocato al medesimo Ente una restrizione degli orari o, meglio,
l'individuazione di un adeguato "tetto" al rumore, ossia di una soglia limite da
non superare, misurata in facciata alle abitazioni maggiormente esposte,
oltreché vincolare tale disposto all'installazione di apposito limitatore
acustico/compressore dinamico dei livelli, adeguatamente tarato da un
Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) ed accompagnato da una
dichiarazione sostitutiva d'atto notorio dello stesso gestore
dell'attività, la quale possa fare richiamo alle eventuali responsabilità penali
previste per eventuali dichiarazioni mendaci.
Cordiali saluti.
La Redazione: 05.09.2015