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I provvedimenti che il Comune è chiamato a compiere sono diversi, a partire dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività, la quale deve essere accompagnata da una documentazione previsionale dell'impatto acustico generato dall'attività, la quale deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, nella quale, oltre alla stima dei livelli di rumore, devono essere indicati gli eventuali sistemi di contenimento del rumore previsti per assicurare, in tutte le condizioni di esercizio (specie di quelle più gravose), il rispetto dei valori assoluti, definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, o in sua assenza dei valori di accettabilità indicati dall'articolo 6, del d.P.C.M. 1° marzo 1991, oltreché dei valori limite differenziali di immissione di cui cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno degli ambienti abitativi maggiormente esposti al rumore dell'attività. Nel caso presentato, le verifiche dell'ARPA, avendo accertato il supero di uno di questi valori, comportano, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, l'emanazione di apposita diffida sindacale con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nei valori limite di rumore, attraverso la presentazione di un Piano di Risanamento Acustico, nel quale indicare le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi ritenuti utili per assicurare il rispetto dei predetti valori limite. A tal riguardo, l'adozione di alcuni semplici ma utili accorgimenti potrebbero offrire fin da subito una qualche soluzione ai disagi lamentati. Fra questi, si può annoverare la limitazione dei volumi della musica, i quali potrebbero essere controllati da apposito "limitatore acustico" o "compressore dinamico dei livelli". Tali apparecchi, posti a presidio dell'impianto elettroacustico in dotazione all'esercizio pubblico, eviterebbero che i volumi possano subire innalzamenti indesiderati. L'altro riguarda la limitazione della pertinenza esterna allo stazionamento degli avventori, qualora priva dei necessari titoli autorizzativi, i quali potrebbero essere subordinati all'esecuzione di adeguati sistemi di contenimento, quali, ad esempio, l'installazioni di paratie trasparenti o comunque schermi acustici che limitino la diffusione sonora del vociare degli avventori. In carenza di un'adeguata azione di salvaguardia da parte del gestore dell'esercizio pubblico, potrebbe essere prospettato di rinviare il caso all'esame di un consulente legale, grazie al quale valutare se le carenze formali e sostanziali manifestate possano essere meritevoli di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria, riferendosi alle responsabilità per il disturbo della quiete pubblica e del riposo delle occupazioni (art. 659 C.P.), anche sulla scorta delle conseguenze frutto dell'inerzia del Comune, qualora questi perseveri nel ritardare l'adozione di provvedimenti dovuti volti a contenere il disturbo lamentato dalla popolazione esposta al rumore, quali l'emanazione di apposita diffida e l'avvio di un'adeguata attività di vigilanza e controllo, al fine di assicurare l'ordine pubblico e la tranquillità del vicinato, specie nelle ore notturne, nelle quali risulta preminente l'esigenza di riposo e tranquillità delle persone.
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La Redazione: 29.05.2019
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