I
provvedimenti che il Comune è chiamato a compiere sono diversi, a partire
dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività, la quale deve essere
accompagnata da una documentazione previsionale dell'impatto acustico
generato dall'attività, la
quale deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", da un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale, nella quale, oltre alla stima dei livelli di rumore, devono
essere indicati gli eventuali sistemi di contenimento del rumore
previsti per assicurare, in tutte le condizioni di esercizio (specie di
quelle più gravose), il rispetto dei valori assoluti, definiti dalla
Classificazione Acustica del territorio comunale, o in sua assenza dei
valori di accettabilità indicati dall'articolo 6, del d.P.C.M. 1° marzo
1991, oltreché dei valori limite differenziali di immissione di cui cui
all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno degli ambienti
abitativi maggiormente esposti al rumore dell'attività.
Nel caso presentato, le verifiche dell'ARPA,
avendo accertato il supero di uno di questi valori, comportano, oltre
all'irrogazione della sanzione amministrativa, l'emanazione di apposita
diffida sindacale con la quale disporre,
entro un congruo termine, il rientro nei valori limite di rumore,
attraverso la presentazione di un Piano di Risanamento Acustico,
nel
quale indicare le modalità e i tempi di realizzazione degli
interventi ritenuti utili per assicurare il rispetto dei predetti valori
limite.
A tal riguardo,
l'adozione di alcuni semplici ma utili accorgimenti potrebbero offrire fin da
subito una qualche soluzione ai disagi lamentati. Fra questi, si può
annoverare la limitazione dei volumi della musica, i quali potrebbero
essere controllati da apposito "limitatore acustico" o "compressore
dinamico dei livelli". Tali apparecchi, posti a presidio dell'impianto
elettroacustico in dotazione all'esercizio pubblico, eviterebbero che i
volumi possano subire innalzamenti indesiderati.
L'altro riguarda la limitazione della pertinenza esterna allo
stazionamento degli avventori, qualora priva dei necessari titoli
autorizzativi, i quali potrebbero essere subordinati all'esecuzione di
adeguati sistemi di contenimento, quali, ad esempio, l'installazioni di
paratie trasparenti o comunque schermi acustici che limitino la
diffusione sonora del vociare degli avventori.
In carenza di un'adeguata
azione di salvaguardia da parte del gestore dell'esercizio pubblico, potrebbe essere prospettato
di rinviare il
caso all'esame di un consulente legale, grazie al quale valutare se le carenze
formali e sostanziali manifestate possano essere meritevoli di una segnalazione
all'Autorità Giudiziaria, riferendosi alle responsabilità per il disturbo della quiete
pubblica e del riposo delle occupazioni (art. 659 C.P.), anche sulla
scorta delle conseguenze frutto dell'inerzia del Comune, qualora questi
perseveri nel ritardare
l'adozione di provvedimenti dovuti volti a contenere il
disturbo lamentato dalla popolazione esposta al rumore, quali l'emanazione di apposita
diffida e l'avvio di un'adeguata attività di vigilanza e
controllo, al fine di assicurare l'ordine pubblico e la tranquillità del vicinato,
specie nelle ore notturne, nelle quali risulta preminente l'esigenza di
riposo e tranquillità delle persone.