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Egregio Signor Andrea, l'autorizzazione all'installazione di un impianto rumoroso a servizio di un'attività deve essere accompagnata da una valutazione dell'impatto acustico redatta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", da parte di un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'apposito elenco nazionale (ENTECA), la quale, oltre ad indicare i livelli di rumore prodotti nelle aree attorno alla Ditta, è tenuta altresì a specificare gli eventuali sistemi di contenimento del rumore al fine di assicurare il rispetto dei valori assoluti (immissione ed emissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della menzionata Legge quadro, oltreché dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Qualora il titolo autorizzativo sia privo della valutazione d'impatto, il Comune potrà in regime di autotutela, disporre l'integrazione di tale elaborato e, quindi, concedere alla Ditta la possibilità di operare delle autonome verifiche e intervenire direttamente per portare, se del caso, le immissioni di rumore entro i predetti limiti. In alternativa, potranno essere chieste le opportune verifiche fonometriche al Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competenti, all'esito delle quali, qualora venisse accertato il supero dei limiti, è previsto che il Comune disponga l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della L.447/95, ed emani apposita diffida con la quale ordinare alla Ditta, entro un congruo termine, di rientrare nei limiti di rumore. Alla luce di quanto sopra presentato, pare altresì utile che, ai fini di preservare i rapporti di "buon vicinato", si voglia invitare pacipicatamente la Ditta ad adoperarsi fattivamente e costruttivamente per riportare le immissioni perlomeno entro parametri di accettabilità, evitando alla stessa di dover sobbarcarsi gli oneri derivati da un eventuale procedimento amministrativo o, qualora la situazione non dovesse essere ritenuta in ogni caso tollerabile, alla soglia invocata dall'articolo 844 c.c. (immissioni) alla quale potranno essere accompagnate le eventuali pretese risarcitorie di cui all'articolo 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito). Relativamente alle questioni inerenti gli aspetti previsti dall'Ordinamento civile, La invitiamo tuttavia a disporre di una propria valutazione tecnica eseguita da parte di un TCA e del consulto di un legale attraverso i quali decidere le eventuali ed opportune rivendicazioni previste per cercare, almeno, di compensare quella quiete ormai perduta.
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La Redazione: 27.03.2021
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