Egregio Signor Andrea,
l'autorizzazione all'installazione di un
impianto rumoroso a servizio di un'attività deve essere accompagnata da
una
valutazione dell'impatto acustico redatta, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico", da parte di un Tecnico
Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'apposito elenco nazionale
(ENTECA),
la quale, oltre ad indicare i livelli di rumore prodotti nelle
aree attorno alla Ditta, è tenuta altresì a specificare gli eventuali
sistemi di contenimento del rumore al fine di assicurare il rispetto
dei valori assoluti (immissione ed emissione) indicati
dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), della menzionata Legge quadro,
oltreché dei valori limite differenziali di immissione di
cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore".
Qualora il titolo autorizzativo sia privo
della valutazione d'impatto, il Comune potrà in regime di
autotutela, disporre l'integrazione di tale elaborato e, quindi,
concedere alla Ditta la possibilità di operare delle autonome verifiche
e intervenire direttamente per portare, se del caso, le immissioni di
rumore entro i predetti limiti.
In alternativa, potranno essere chieste le
opportune verifiche fonometriche al Comune e all'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente
competenti, all'esito delle quali, qualora venisse accertato il supero
dei limiti, è previsto che il Comune disponga l'irrogazione della
sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della
L.447/95, ed emani apposita diffida con la quale
ordinare alla Ditta, entro un congruo termine, di rientrare nei limiti
di rumore.
Alla luce di quanto sopra presentato, pare
altresì utile che, ai fini di preservare i rapporti di "buon
vicinato", si voglia invitare pacipicatamente la Ditta ad adoperarsi
fattivamente e costruttivamente per riportare le immissioni perlomeno
entro parametri di accettabilità, evitando alla stessa di dover
sobbarcarsi gli oneri derivati da un eventuale procedimento
amministrativo o, qualora la situazione non dovesse essere ritenuta in
ogni caso tollerabile, alla soglia invocata dall'articolo 844 c.c.
(immissioni) alla quale potranno essere accompagnate le eventuali
pretese risarcitorie di cui all'articolo 2043 c.c. (Risarcimento
per fatto illecito).
Relativamente alle questioni inerenti gli
aspetti previsti dall'Ordinamento civile, La invitiamo tuttavia a
disporre di una propria valutazione tecnica eseguita da parte di un
TCA e del consulto di un legale attraverso i quali decidere le
eventuali ed opportune rivendicazioni previste per cercare, almeno, di
compensare quella quiete ormai perduta.