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Rumore, il vicino può attendere
Marzo 2008 - A cura di Augusto Cirla consulente del Sole24Ore

 

 

Grandi e piccoli centri urbani sono dominati dal rumore. La quiete assoluta non esiste più, ma è possibile tutelare la tranquillità all'interno del condominio? Se sì, come?

La casistica delle immissioni è ampia: dai rumori provenienti dall'appartamento del vicino a quelli provocati dagli impianti comuni - ascensore, autoclave, condizionamento dell'aria o centrale termica. Immissioni acustiche che possono quindi provenire sia dalla proprietà esclusive dei singoli condomini sia da parti o da beni comuni e che la legge disciplina a seconda della loro entità e rilevanza.

Il principio generale. Il limite del rumore previsto dall'articolo 844 del Codice civile, secondo cui il proprietario di un bene immobile non può impedire i rumori o le immissioni di fumo e di odori provenienti dal fondo vicino se non superano la normale tollerabilità, trova applicazione sia tra i proprietari dei singoli appartamenti sia nei rapporti di condominio, cioè tra proprietà privata e proprietà comune.

Non esiste un criterio predeterminato per stabilire la tollerabilità in genere dei rumori in condominio. Il limite deve però essere prudentemente determinato di volta in volta, se necessario anche in via giudiziaria, con riguardo alle condizioni dei luoghi ma anche all'uso che i condomini fanno dell'edificio, nonché a quegli elementi - signorilità dell'edificio, usanze dei condomini e uso degli appartamenti - che caratterizzano la reale destinazione del l'edificio.

La valutazione deve essere fatta in modo obiettivo, sulla base del normale uso e della normale tollerabilità. Le immissioni, insomma, sono ritenute intollerabili quando si manifestano con qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano, con caratteristiche di intensità e di durata tali da risultare dannose per la salute. Mancando una precisa normativa sui limiti di ammissibilità dei rumori nelle abitazioni, è stato ormai elaborato un criterio che prende come base il normale rumore di fondo e che considera come intollerabili le immissioni che superano la soglia dei 3 decibel sopra questo rumore di fondo, cioè sopra quell'accettabile rumore costante abitualmente presente negli edifici. Superati questi limiti il rumore diventa intollerabile e automaticamente illecito.

I limiti previsti nel regolamento. Nel condominio i rapporti di vicinato sono senza dubbio più intensi e frequenti in conseguenza del fatto che le proprietà esclusive sono confinanti in modo orizzontale e verticale.

Il regolamento di condominio contrattuale, nell'interesse di tutti, può perciò imporre limitazioni al l'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva e, conseguentemente, limiti dei rumori più rigorosi di quelli stabiliti dalla legge. Le limitazioni all'uso dei singoli immobili possono genericamente riferirsi ai pregiudizi e ai disagi che si vogliono evitare oppure tradursi in un elenco delle attività vietate. In ogni caso, simili divieti e limiti devono essere espressi in modo chiaro e non equivoco e, soprattutto, devono essere previsti nell'atto di compravendita dell'immobile o in un regolamento di natura contrattuale ed essere trascritti nei registri immobiliari.

In presenza di precisi divieti allo svolgimento di determinate attività in condominio, e quindi di maggiori limitazioni per i rumori, non occorre più andare a valutare se l'attività impedita produca o meno rumori superiori a quelli previsti dalla norma codicistica, perché in questo caso prevalgono le norme del regolamento che vietano quella particolare attività anche se produttiva di rumori normalmente ritenuti tollerabili.

L'amministratore. Spetta all'amministratore portare a conoscenza dei condomini la denuncia con cui anche un solo condomino lamenti la presenza di rumori superiori alla normale tollerabilità, così da evitare al condominio di risarcire gli eventuali danni alla salute provocati al soggetto disturbato dai rumori.

Nel caso di rumori dovuti al funzionamento degli impianti tecnologici è meglio intervenire, se possibile, direttamente sulle apparecchiature piuttosto che isolare acusticamente il locale ove sono posizionate. Le tubazioni rumorose non vanno mai ancorate a pareti divisorie sottili, né a ossature portanti metalliche. Quanto ai possibili rumori provocati dalla centrale termica, può essere sufficiente interporre alle tubazioni dei giunti antivibranti, oppure posizionare il bruciatore su supporti elastici o, nei casi più gravi, incapsularlo. L'importante è che l'amministratore, sentiti gli opportuni pareri tecnici, intervenga al più presto per eliminare o ridurre il rumore lamentato, anche senza il preventivo benestare dei condomini, che dovranno però esserne informati nella prima assemblea.


GIUDICE DI PACE

Se il contenzioso è di basso valore non si ricorre all'avvocato. La tutela contro il rumore in condominio spetta non solo al proprietario del bene, ma anche all'inquilino che lo occupa. La persona disturbata dal rumore del vicino di casa o degli impianti comuni condominiali arriva all'azione giudiziaria con scarsi o nulli limiti di sopportazione, dopo aver più volte scritto al vicino stesso o all'amministratore. Occorrono allora tempi stretti perché il rumore persistente determina nella persona una vera e propria sofferenza che genera danno psicologico, tanto più grave quanto più intenso e duraturo è il rumore. Occorre fare presto e questa esigenza mal si concilia con la normale durata di un giudizio.

Provvedimenti urgenti. La legge prevede la possibilità di richiedere al giudice un provvedimento in via d'urgenza e provvisoria che faccia cessare il lamentato rumore o che indichi i rimedi per riportarlo nei limiti della tollerabilità. Questo urgente provvedimento va sempre richiesto al Tribunale del luogo ove si verifica il rumore. È invece il giudice di pace competente a decidere in via definitiva in materia di immissioni di rumori, di propagazione di esalazioni e di ogni altro genere di fonti inquinanti idonee a turbare il godimento della proprietà e a regolamentare i rapporti di vicinato. Se la causa è di poco valore, il condomino può difendersi da solo, senza la necessità dell'avvocato. La competenza del giudice di pace comprende sia la domanda diretta a far cessare il disturbo intollerabile sia quella per ottenere il risarcimento del danno subito.

I locali pubblici. Le regole non cambiano se il rumore proviene dal locale pubblico, discoteca o pizzeria, che il condomino si trova ad avere sotto casa. Abbiamo visto quali sono i rimedi sul piano civile, ma i tempi della cause sono lunghi e con non poche difficoltà sotto il profilo della prova. C'è però anche un possibile profilo penale del problema, a volte di più efficace impatto sull'autore del fatto e che trova ragione nella particolare attenzione che la legge riserva alla tutela dell'ordine pubblico. Nell'ambito di questo ampio concetto può trovare protezione anche la pubblica quiete, la cui violazione (articolo 659 del Codice penale) costituisce un reato punibile con la pena alternativa dell'arresto sino a tre mesi o con un'ammenda.
 

 

 

 

 

 

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