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Rumore, il vicino NON può attendere
Aprile 2008 - A cura di Franco Pacini

 

 

No, non è una provocazione a quanto scritto dall’Avv. Cirla. Nemmeno una risposta. E’ che mi sono sentito stimolato a scrivere, proprio per le esperienze vissute. In particolare, una delle tante, riguardante il rumore prodotto da una centrale termica condominiale dove si potrebbe scrivere un poema, dove è già stata scritta una “Treccani” e che, ad oggi, rimane una questione aperta che terminerà in giudizio nel 2009 e che dagli eventi che vi esporrò lascia molti dubbi.

Il motivo del disturbo è una centrale termica di tipo a condensazione. Quanto scritto dall’Avv. Cirla “L'amministratore. Spetta all'amministratore portare a conoscenza dei condomini la denuncia con cui anche un solo condomino lamenti la presenza di rumori superiori alla normale tollerabilità, così da evitare al condominio di risarcire gli eventuali danni alla salute provocati al soggetto disturbato dai rumori.

Nel caso di rumori dovuti al funzionamento degli impianti tecnologici è meglio intervenire, se possibile, direttamente sulle apparecchiature piuttosto che isolare acusticamente il locale ove sono posizionate. Le tubazioni rumorose non vanno mai ancorate a pareti divisorie sottili, né a ossature portanti metalliche. Quanto ai possibili rumori provocati dalla centrale termica, può essere sufficiente interporre alle tubazioni dei giunti antivibranti, oppure posizionare il bruciatore su supporti elastici o, nei casi più gravi, incapsularlo. L'importante è che l'amministratore, sentiti gli opportuni pareri tecnici, intervenga al più presto per eliminare o ridurre il rumore lamentato, anche senza il preventivo benestare dei condomini, che dovranno però esserne informati nella prima assemblea”.

Eggià! se fosse cosi semplice…. L’amministratore che ha fatto installare la nuova centrale termica cercherà in ogni caso di minimizzare quanto ricevuto dal disturbato ed alla fine gli dirà pure che se non riesce a sopportare quel piccolissimo rumore dovrà ricorrere ai tappi. Oppure s’improvviserà, come s’improvvisano tutti, compresi gli avvocati, tecnici tuttologi esperti in acustica e termotecnica e allora nascono alcune complicazioni.

Si cerca il cavillo, si comincia col dire che la nuova centrale di fatto non lo è, e che non può essere considerata tale da rientrare nel D.P.C.M. 5 /12/97. Poi ufficialmente smentiti dagli uffici tecnici competenti, non potendo fare altro, si inveisce contro i disturbati definendoli pazzi o comunque malati.

Allora, dopo tanto subire, nasce la causa, dove i disturbatori si attaccano a tutto, e di più.

Sono svolte ben 4 C.T.U. + 2 di tipo medico (per valutare se i disturbati sono effettivamente pazzi o no), ma la sostanza non cambia il disturbo c’è, permane, insiste, anche se il C.T.U. ha fatto di tutto per minimizzarlo addirittura mettendo in discussione il principio dei 3 dB sul rumore di fondo di estrazione giurisprudenziale (criterio comparativo) ovvero “Il principio generale. Il limite del rumore previsto dall'articolo 844 del Codice civile, secondo cui il proprietario di un bene immobile non può impedire i rumori o le immissioni di fumo e di odori provenienti dal fondo vicino se non superano la normale tollerabilità, trova applicazione sia tra i proprietari dei singoli appartamenti sia nei rapporti di condominio, cioè tra proprietà privata e proprietà comune”. Ovvero contro “La valutazione deve essere fatta in modo obiettivo, sulla base del normale uso e della normale tollerabilità. Le immissioni, insomma, sono ritenute intollerabili quando si manifestano con qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano, con caratteristiche di intensità e di durata tali da risultare dannose per la salute. Mancando una precisa normativa sui limiti di ammissibilità dei rumori nelle abitazioni, è stato ormai elaborato un criterio che prende come base il normale rumore di fondo e che considera come intollerabili le immissioni che superano la soglia dei 3 decibel sopra questo rumore di fondo, cioè sopra quell'accettabile rumore costante abitualmente presente negli edifici. Superati questi limiti il rumore diventa intollerabile e automaticamente illecito”.

Di fatto, le hanno inventate TUTTE, ultima delle quali hanno dichiarato che la centrale termica funziona al 50% pur di “rientrare” ma solo nel periodo notturno, nel limite assoluto dei 25 dB per impianti a funzionamento continuo indicato dal D.P.C.M. 5 /12/97. Ma il limite sulla Normale Tollerabilità che è appunto un criterio relativo, che fine ha fatto? Dimenticato? Omesso?

Tante domande ma nessuna risposta.

Altro che provvedimenti URGENTI! Il C.T.U. non sapendo individuare un rimedio a lui compiacente ha tirato fuori la “storia” dei rendimenti delle centrali termiche e ha riferito al giudice che non è possibile sostituire la Centrale Termica a condensazione con una atmosferica perché in questo caso non sarebbe rispettato il decreto legislativo vigente. Ma teniamo presente che la causa è nata per il disturbo 4 anni or sono, che in origine prima della sostituzione della Centrale termica la caldaia era atmosferica, che sono stati effettuati in corso di causa 2 provvedimenti urgenti, che nel complesso sono stati spesi dalle parti quasi 50.000 Euro, che non è stato emesso nessuno provvedimento a tutela dei disturbati, e che è stata fissata la prima udienza PC verso la metà del 2009.

Tutto lascia dire e poco sperare nella giustizia (almeno nel primo grado), e mi viene in mente proprio la scritta che il grande Dante vide scolpita sulla sommità di una porta

“PER ME SI VA NE LA CITTA’ DOLENTE,
PER ME SI VA NE L’ETERNO DOLORE,
PER ME SI VA TRA LA PERDUTA GENTE.

GIUSTIZIA MOSSE IL MIO ALTO FATTORE:
FECEMI LA DIVINA POTESTATE,
LA SOMMA SAPIENZA E ‘L PRIMO AMORE.

DINANZI A ME NON FUR COSE CREATE
SE NON ETERNE, E IO ETERNA DURO.

LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CH’ENTRATE.”
(Inferno, Canto III, vv. 1-9).


 

 

 

 

 

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