La
risposta della Redazione
Alla ricerca della fonte di rumore
Gent.ma Signora Nicoletta,
prima di agire è necessario
conoscere. Non è una "massima" ma il semplice, e spesso utile, punto di partenza per cercare di ricondurre una rivendicazione all'interno di
un'azione di diritto coerente alle proprie aspettative.
Al tal fine, è necessario
voler definire l'elemento di prova, ossia quantificare il fenomeno fisico che è alla base del disagio
lamentato, volendo disporre di un'adeguata valutazione da parte di un Tecnico
Competente in Acustica Ambientale, grazie alla quale riconoscere se il
disturbo lamentato abbia o meno una qualche diretta corrispondenza con il
fenomeno fisico analizzato. In certi casi, può essere utile estendere l'analisi
del rumore
nel campo delle basse e bassissime frequenze, analizzando lo spettro di rumore
anche
al di sotto della soglia di udibilità dei 20 Hz, poiché alcuni fenomeni sonori
possono essere percepiti non solo dall'organo dell'orecchio esterno, ma
attraverso l'intero corpo che viene sollecitato da un fenomeno vibro-acustico il
quale, in
misura più o meno marcata, può indirettamente stimolare il
sistema uditivo. Ne è un esempio la percezione della pressione arteriosa percepita quando ci troviamo in ambienti particolarmente silenziosi.
Qualora tali verifiche
offrissero conferma di ciò, è utile poter disporre di un'anamnesi medica che
comprovi il possibile legame fra la misura di rumore e gli effetti lamentati dal
paziente, atta a comprovare una qualche correlazione col tipo di disagio lamentato.
Conclusa questa preliminare
valutazione, è necessario riconoscere la specifica sorgente che ne è
causa, alla quale sarà dunque possibile definire, attraverso il consulto di un legale, le
ragioni da cui partire per invocare davanti alle Autorità preposte
la cessazione delle condizioni di disturbo o, perlomeno, una loro
riduzione entro limiti di accettabilità, qualora venisse invocato il ricorso
ad un'azione amministrativa presso il Comune, o entro la soglia di tollerabilità,
qualora il caso venisse proposto in sede civile, in relazione alle illecite
immissioni richiamate dall'articolo 844 c.c..
Mentre, se le verifiche
fonometriche non offrissero un significativo riscontro strumentale, pare utile voler
considerare anche altri e differenti aspetti, fra i quali quelli legati ad
un'analisi del campo elettromagnetico in bassa frequenza che può essere generato
da
elettrodotti e cabine, dal momento che, nelle forme acute, può interferire sul sistema
biologico e sulla percezione sensoriale. Pur tuttavia, per quest'ultimo aspetto,
la normativa di riferimento esula dal campo di riferimento di questo sito ed è
quindi necessario avvalersi di figure specialistiche che operano in tale
specifico settore.
Cordiali saluti.
La Redazione:
02.01.2019