La
risposta della Redazione
Regole distanze sirena d'allarme
Gent.ma
Signora Alessandra,
in
attesa che venga emanata dallo Stato una specifica disciplina inerente i requisiti acustici
dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico, così come preannunciato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della Legge
26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
l'impiego di tali apparecchiature può essere assoggettato alle disposizioni
assunte in ambito locale dalle Regioni, dalle Provincie o dai Comuni, i quali
possono definire l'impiego delle sorgenti a tempo parziale. Mentre, nei
regolamenti edilizi comunali possono venire indicate le eventuali limitazioni
legate alla localizzazione e installazione di tali apparecchi sulle facciate
degli edifici.
E'
quindi utile che Lei verifichi presso tali Enti se siano state provviste
specifiche limitazioni e, nel qual caso, segnalare ai referenti le eventuali
difformità.
Resta
comunque fatta salva la disciplina in capo all'articolo 844 c.c. in materia di
immissioni moleste, di cui potrà essere avviata apposita contestazione nelle
sedi civili (Giudice di Pace, Giudice ordinario e Istituto conciliatore),
qualora, come è prevedibile che sia, stando alla descrizione da Lei fornita, il
rumore immesso negli ambienti abitativi superi la soglia della c.d. "normale
tollerabilità".
Cordiali saluti.
La Redazione:
14.06.2018