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La risposta della Redazione
Regole distanze sirena d'allarme
Gent.ma Signora Alessandra, in attesa che venga emanata dallo Stato una specifica disciplina inerente i requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico, così come preannunciato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", l'impiego di tali apparecchiature può essere assoggettato alle disposizioni assunte in ambito locale dalle Regioni, dalle Provincie o dai Comuni, i quali possono definire l'impiego delle sorgenti a tempo parziale. Mentre, nei regolamenti edilizi comunali possono venire indicate le eventuali limitazioni legate alla localizzazione e installazione di tali apparecchi sulle facciate degli edifici. E' quindi utile che Lei verifichi presso tali Enti se siano state provviste specifiche limitazioni e, nel qual caso, segnalare ai referenti le eventuali difformità. Resta comunque fatta salva la disciplina in capo all'articolo 844 c.c. in materia di immissioni moleste, di cui potrà essere avviata apposita contestazione nelle sedi civili (Giudice di Pace, Giudice ordinario e Istituto conciliatore), qualora, come è prevedibile che sia, stando alla descrizione da Lei fornita, il rumore immesso negli ambienti abitativi superi la soglia della c.d. "normale tollerabilità". Cordiali saluti.
La Redazione: 14.06.2018
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