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Il nuovo regolamento di polizia urbana di RomaMarzo 2022 - A cura di un lettore di Inquinamentoacustico.it
Tali iniziative regolamentari sono degne di un particolare apprezzamento poiché possono aiutare ad ispirare anche altre Amministrazioni comunali per includere tali forme di limitazione al rumore all'interno del proprio strumento di governo locale previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). - - - Con la presente mi permetto di segnalarvi il nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma.
Questo modifica sostanzialmente quanto previsto dalle precedenti disposizioni, ovvero che il disturbo della musica dovesse o meno essere percepito dai vicini. Il problema con il nuovo Regolamento si affronta dall’inizio, ovvero il titolare deve avere l’insonorizzazione del locale al di la che la musica sia udibile o meno dall’esterno. Da ciò ne deriva la segnalazione alla Polizia Amministrativa competente per territorio i quali, in caso di accertata violazione, contesteranno la sanzione (300 Euro nel caso di pagamento in misura ridotta). Dopodiché il Municipio dispone la revoca della SCIA qualora non conforme a quanto accertato dalla Polizia Roma Capitale, ovvero emetterà ordinanza di chiusura dell’attività. Nel caso in cui invece dal controllo risultasse che il titolare è in possesso di insonorizzazione e che sulla SCIA è previsto l’uso della filodiffusione, la Polizia Locale di Roma Capitale potrà chiedere supporto all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) del Lazio al fine di accertare se la musica è udibile o meno in relazione in relazione ai criteri stabiliti dalle norme comunali, ovvero 3 deciBel (dB) di notte e 5 dB di giorno. In questo caso la questione diventa di esclusiva pertinenza dell’ARPA Lazio.
Inoltre, la musica non è possibile irradiarla fuori dai locali i quali, quando fanno uso di musica, devono mantenere le porte e finestre chiuse, giacché la musica NON deve essere udibile da fuori. (art.14) Inoltre, sono previste delle soglie limite ai volumi della musica all’interno dei locali da non superare per la salvaguardia della salute di chi lavora e per i clienti. Con questo voglio evidenziare che anche una semplice radiolina può disturbare il condomino sopra il negozio poiché, per uno strano effetto acustico, i rumori dell’attività vengono in qualche maniera filtrati ed affievoliti dalla struttura dell'edificio (solitamente in cemento), la musica invece passa e diventa un tormento, lungo anche 8 ore giornaliere, per chi abita sopra. E, beffa delle beffe, mentre i dipendenti del locale sentono a malapena la musica, gli inquilini del piano di sopra potrebbero percepirla chiaramente: gli operatori infatti hanno come sottofondo il rumore dell’attività commerciale e percepiscono a malapena la musica, invece l’inquilino percepisce solo la musica e non il rumore di fondo. Quanto scritto su nuovo Regolamento Polizia Urbana del Comune i Roma resta, ovviamente, valido per il solo Comune di Roma. - - -
Pare comunque utile precisare che, in ogni caso, restano fatti salvi eventuali ulteriori approfondimenti del Regolamento presentato in questo articolo attraverso la lettura del testo, disponendo qualora utile il rinvio ad ulteriori informazioni agli Uffici comunali competenti estensori dell'atto e a quelli demandati alla sua applicazione (Polizia Locale e Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale). Va infine ricordato che relativamente alla disciplina delle attività rumorose e delle immissioni acustiche, nell'ambito dei rapporti tra privati, la materia può altresì essere sottoposta alla previsione generale dell’articolo 844 cod. civ. (immissioni), in capo all'Ordinamento civile, e a quella richiamata dall'articolo 659 C.P. per quanto riguarda le responsabilità derivate dall'Ordinamento penale in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
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