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Il nuovo regolamento di polizia urbana di RomaMarzo 2022 - A cura di un lettore di Inquinamentoacustico.it
In questo mese, siamo lieti di presentare un articolo proposto da un nostro lettore stimolato dalla lettura in questo sito dei problemi concernenti musica ad alto volume provenienti da casse installate all’esterno di attività commerciali, trovando per questo spunto per presentare il nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019, entrato in vigore l'8 luglio dello stesso anno, che ha sostituito, abrogandolo, il vecchio Regolamento di Polizia Urbana adottato l’8 novembre 1946, peraltro con successive modificazioni ed integrazioni. Ad esso, successivamente, ha fatto inoltre seguito anche il Regolamento per la disciplina della gestione del rumore ambientale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 84 del 12 novembre 2019. Tali iniziative regolamentari sono degne di un particolare apprezzamento poiché possono aiutare ad ispirare anche altre Amministrazioni comunali per includere tali forme di limitazione al rumore all'interno del proprio strumento di governo locale previsto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). - - - Con la presente mi permetto di segnalarvi il nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma. Leggendo gli articoli 12 e 14 si evince chiaramente che la musica all’interno di attività commerciali deve essere autorizzata dal Municipio competente "[…] l’uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, nonché gli altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, devono essere autorizzati […]": ovvero nel momento in cui l’attività commerciale compila la Segnalazione Certificata di Inizio Attività commerciale (SCIA) deve allegare anche documentazione che attesta l’insonorizzazione effettuata da un tecnico competente (TCA), sulla scorta di quanto peraltro previsto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L.447/95, oltreché dal menzionato Regolamento di gestione del rumore ambientale (Rif. Delib. 84/2019). Il Municipio preso atto di tale documentazione prevista dall’articolo 14 concede al titolare dell’attività l’uso della filodiffusione. Nella SCIA potrà quindi apparire la scritta: è concesso l’uso della filodiffusione. Questo modifica sostanzialmente quanto previsto dalle precedenti disposizioni, ovvero che il disturbo della musica dovesse o meno essere percepito dai vicini. Il problema con il nuovo Regolamento si affronta dall’inizio, ovvero il titolare deve avere l’insonorizzazione del locale al di la che la musica sia udibile o meno dall’esterno. Da ciò ne deriva la segnalazione alla Polizia Amministrativa competente per territorio i quali, in caso di accertata violazione, contesteranno la sanzione (300 Euro nel caso di pagamento in misura ridotta). Dopodiché il Municipio dispone la revoca della SCIA qualora non conforme a quanto accertato dalla Polizia Roma Capitale, ovvero emetterà ordinanza di chiusura dell’attività. Nel caso in cui invece dal controllo risultasse che il titolare è in possesso di insonorizzazione e che sulla SCIA è previsto l’uso della filodiffusione, la Polizia Locale di Roma Capitale potrà chiedere supporto all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) del Lazio al fine di accertare se la musica è udibile o meno in relazione in relazione ai criteri stabiliti dalle norme comunali, ovvero 3 deciBel (dB) di notte e 5 dB di giorno. In questo caso la questione diventa di esclusiva pertinenza dell’ARPA Lazio. Pertanto se venisse rilevata un emissione sonora sopra gli standard comunali il Municipio provvederà alla revoca del titolo e il titolare dovrà o rinunciare alla musica producendo però nuova SCIA in quanto quella di prima è stata revocata, o rifare di nuovo o migliorare l’insonorizzazione del locale producendo una nuova SCIA. Inoltre, la musica non è possibile irradiarla fuori dai locali i quali, quando fanno uso di musica, devono mantenere le porte e finestre chiuse, giacché la musica NON deve essere udibile da fuori. (art.14) Inoltre, sono previste delle soglie limite ai volumi della musica all’interno dei locali da non superare per la salvaguardia della salute di chi lavora e per i clienti. Con questo voglio evidenziare che anche una semplice radiolina può disturbare il condomino sopra il negozio poiché, per uno strano effetto acustico, i rumori dell’attività vengono in qualche maniera filtrati ed affievoliti dalla struttura dell'edificio (solitamente in cemento), la musica invece passa e diventa un tormento, lungo anche 8 ore giornaliere, per chi abita sopra. E, beffa delle beffe, mentre i dipendenti del locale sentono a malapena la musica, gli inquilini del piano di sopra potrebbero percepirla chiaramente: gli operatori infatti hanno come sottofondo il rumore dell’attività commerciale e percepiscono a malapena la musica, invece l’inquilino percepisce solo la musica e non il rumore di fondo. Quanto scritto su nuovo Regolamento Polizia Urbana del Comune i Roma resta, ovviamente, valido per il solo Comune di Roma. - - - Il gentile contributo offerto, oltre a presentare una prima e certamente utile panoramica di uno degli aspetti regolatori disciplinati dal Comune di Roma Capitale, rappresenta al contempo un valido strumento grazie al quale trarre spunto, a favore di quelle Amministrazioni locali che intendessero avviare o modificare la propria gestione del rumore, almeno per quegli aspetti non specificatamente contemplati dalla normativa nazionale di settore (L.447/95). Pare comunque utile precisare che, in ogni caso, restano fatti salvi eventuali ulteriori approfondimenti del Regolamento presentato in questo articolo attraverso la lettura del testo, disponendo qualora utile il rinvio ad ulteriori informazioni agli Uffici comunali competenti estensori dell'atto e a quelli demandati alla sua applicazione (Polizia Locale e Tutela Ambientale del Comune di Roma Capitale). Va infine ricordato che relativamente alla disciplina delle attività rumorose e delle immissioni acustiche, nell'ambito dei rapporti tra privati, la materia può altresì essere sottoposta alla previsione generale dell’articolo 844 cod. civ. (immissioni), in capo all'Ordinamento civile, e a quella richiamata dall'articolo 659 C.P. per quanto riguarda le responsabilità derivate dall'Ordinamento penale in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.
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