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Sarebbe bello poter riconoscere nell'autorevolezza dell'Autorità pubblica un utile riferimento, allorquando questa è chiamata a salvaguardare i diritti dei cittadini lesi nella quiete notturna, essendo il sonno riconosciuto quale Diritto fondamentale delle persone. A tal fine, l'Ordinamento pubblicistico dispone di importanti e utili strumenti per la gestione e, all'occorrenza, la repressione di siffatti disturbi. In particolare, è importante voler offrire adeguati spazi per consentire l'aggregazione e lo svago delle persone, giacché questo rientra anche fra le esigenze di una società moderna, senza però che, con questo, si vada ad intaccare il riposo e la tranquillità della popolazione. Ed è per questo che risulta utile cercare di evitare che queste due esigenze siano poste a stretto contatto. Al riguardo, i Comuni potrebbero individuare dei luoghi ricreativi adatti, anche indicati all'interno della Classificazione Acustica del proprio territorio, disponendo al contempo delle specifiche regolamentazioni (ad esempio idonee fasce orarie), peraltro invocati dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", attraverso i quali offrire un'equa contemperazione di due contrapposte esigenze. L'onere della vigilanza e del controllo spetta comunque allo stesso Comune, il quale ha facoltà di disporre di specifiche ulteriori restrizioni, richiamate dai poteri-doveri ripresi dall'articoli 50 e 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", oltreché sanzionare i trasgressori che violino il regolamento. Per tutti gli altri casi, ovvero nel momento in cui il disturbo si estendesse ad una pluralità di soggetti (più abitazioni), anche se nei fatti uno solo di questi ne avanza reclamo, il fenomeno presentato può essere fatto ricadere nell'ambito delle responsabilità penali indicate dall'art. 659 C.P. inerente il disturbo della quiete pubblica, ovvero delle occupazioni e del riposo della popolazione, cui potranno, se del caso, essere rinviati alle rispettive responsabilità. In quest'ultimo caso, pare comunque utile voler preliminarmente usufruire di un consulto legale e del supporto di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, inscritto in ENTECA, attraverso il quale definire un'adeguata "prova tecnica", i cui risultati potranno essere portati all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria quale utile, anche se non strettamente necessario, elemento di supporto alle contestazioni promosse.
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La Redazione: 25.01.2020
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