Sarebbe bello poter
riconoscere nell'autorevolezza dell'Autorità pubblica un utile
riferimento,
allorquando questa è chiamata a salvaguardare i diritti dei cittadini lesi nella quiete
notturna, essendo il sonno riconosciuto quale Diritto fondamentale delle
persone.
A tal fine, l'Ordinamento
pubblicistico dispone di importanti e utili strumenti per la gestione e,
all'occorrenza, la repressione di siffatti disturbi.
In particolare, è
importante voler offrire adeguati spazi per
consentire l'aggregazione e lo svago delle persone, giacché questo rientra
anche fra le
esigenze di una società moderna, senza però che, con questo, si vada ad
intaccare il riposo e la tranquillità della popolazione. Ed è per questo
che risulta utile cercare di evitare che queste due esigenze siano poste
a stretto contatto.
Al riguardo, i Comuni
potrebbero individuare dei luoghi ricreativi adatti, anche indicati all'interno
della Classificazione Acustica del proprio territorio, disponendo al
contempo delle specifiche regolamentazioni (ad esempio idonee fasce
orarie), peraltro invocati dall'articolo 6, comma 1, lettera e), della
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", attraverso i quali offrire un'equa
contemperazione di due contrapposte esigenze.
L'onere della vigilanza e
del controllo spetta comunque allo stesso Comune, il quale ha facoltà di disporre di specifiche ulteriori restrizioni, richiamate
dai poteri-doveri ripresi dall'articoli 50 e 54, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", oltreché sanzionare i
trasgressori che violino il regolamento.
Per tutti gli altri casi,
ovvero nel momento in cui il disturbo si estendesse ad una pluralità di
soggetti (più abitazioni), anche se nei fatti uno solo di questi ne
avanza reclamo, il fenomeno presentato può essere fatto ricadere
nell'ambito delle responsabilità penali indicate dall'art. 659 C.P.
inerente il disturbo della quiete pubblica, ovvero delle occupazioni e
del riposo della popolazione, cui potranno, se del caso, essere rinviati
alle rispettive responsabilità.
In quest'ultimo caso, pare
comunque utile voler preliminarmente usufruire di un consulto legale e
del supporto di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, inscritto
in
ENTECA, attraverso il quale definire un'adeguata "prova tecnica", i
cui risultati potranno essere portati all'attenzione dell'Autorità
Giudiziaria quale utile, anche se non strettamente necessario, elemento
di supporto alle contestazioni promosse.