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Quali azioni adottare per proteggersi dal rumore?
Assistiamo quotidianamente ad azioni di contestazione promosse da cittadini esasperati e stanchi di sopportare le continue emissioni sonore prodotte dal traffico stradale o da una determinata attività rumorosa. La popolazione coinvolta reclama l’istallazione di barriere antirumore o, laddove possibile, l’allontanamento dell’attività rumorosa; richieste avanzate nel tentativo di sanare situazioni oramai in essere, quasi mai sono azioni che mirano a prevenirle. Lo sviluppo delle conoscenze tecnologiche e del quadro normativo di settore hanno compiuto in questi anni enormi passi avanti permettendo, in alcuni casi, l’adozione di azioni tangibili e di comprovato effetto. In particolare, è degno di nota l’entrata in vigore di due importanti e attese disposizioni normative: il c.d. “decreto strade” (D.P.R. n. 142/2004) e il decreto in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 5 dicembre 1997), i quali hanno istituito delle precise responsabilità fino ad allora ignorate. Il primo provvedimento, ha individuato i valori limite cui devono sottostare le infrastrutture stradali e, nel contempo, ha stabilito qual è il soggetto cui compete l’eventuale opera di risanamento acustico. Al riguardo, è bene ricordare che gli interventi per il rispetto di detti limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se la stessa è stata rilasciata successivamente al mese di giugno 2004. Una disposizione questa che ha sgravato l’Amministrazione pubblica dall’obbligo di intervenire per la protezione dei nuovi edifici costruiti a ridosso di arterie stradali ad elevato traffico. Il secondo provvedimento, invece, ha introdotto un sistema preventivo di protezione del rumore, istituendo l’obbligo di realizzare edifici adeguatamente isolati dal rumore, sia esso proveniente dall’ambiente confinante interno, ossia da rumori condominiali, sia esso determinato da rumori provenienti dall’esterno dell’edificio, quali attività, infrastrutture e altro. A tal fine, sono stati individuati i valori limite di fonoisolamento delle diverse partizioni verticali e orizzontali (pareti e solai), nonché i limiti di rumorosità dei servizi tecnici (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento). Al fine di un’effettiva applicazione di dette disposizioni, tuttavia, è necessario che il costruttore produca una valutazione preventiva, a corredo della domanda all’edificazione, e di una verifica di collaudo successiva alla realizzazione dell’edificio, allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni normative citate. Al momento dell’acquisto di una nuova casa, quindi, non dobbiamo limitarci ad osservare il grado delle finiture, la qualità degli arredi interni, quanto è necessario estendere la nostra attenzione alla qualità dei materiali e alla cura della posa in opera, fattori questi determinati per un buon isolamento acustico. Inoltre, è necessario assicurarsi che l’edificio sia stato costruito a sufficiente distanza da infrastrutture di trasporto rumorose e che l’immobile sia adeguatamente protetto, il tutto per evitare inutili quanto lunghi e costosi contenziosi, al solo scopo di poter recriminare un po’ di pace e tranquillità. A tal fine, chiedere al costruttore/venditore la certificazione di detti requisiti è già un primo passo per evitare brutte sorprese. In alternativa, può essere fissata all'interno del contratto di compravendita un'apposita clausola, attraverso la quale vincolare il costruttore/venditore al rispetto dei suddetti valori. In ambito civile pare, infatti, si stia consolidando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici è un preciso obbligo del progettista/costruttore, al fine di assicurare la corrispondenza dell’edificio ad un adeguato confort abitativo, così come testimonia la recente pubblicazione “Rumore e valore degli immobili: il Giudice ha sentenziato…” (documento). Il citato documento riferisce della recente sentenza del Tribunale di Torino pronunciata al termine di un contenzioso civile, cui è ricorso l'acquirente di un’abitazione che manifestava evidenti carenze di isolamento acustico. Possiamo, quindi,
evitare inutili tribolazioni semplicemente prendendo spunto da questi elementi,
confidando che, nel contempo, possa maturare la coscienza di coloro che, per
primi, sono chiamati ad assicurare il rispetto delle regole a garanzia e tutela
dell’acquirente, oggi sempre più afflitto dal crescente costo degli immobili,
onere quasi mai accompagnato da una adeguata qualità costruttiva.
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