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Poteri comunali in materia di regolamentazione limiti rumore
Corte di Cassazione – Sentenza n. 18953/2006
Tratto da
Studio Legale Law
Cassazione – Sezione prima civile – 1 settembre 2006, n. 18953
Presidente De Musis – Relatore Napoleoni Pm Destro – difforme – Ricorrente P.
Svolgimento del processo
Il Signor Luciano Pareschi proponeva, in proprio e quale legale rappresentante
della Srl L’Ancora, opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa il 24
gennaio 2001 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Jesolo, con la
quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 925.000 a titolo
di sanzione amministrativa, oltre le spese, per la violazione dell’articolo 51
del Regolamento di Polizia urbana, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 80 dell’8 maggio 2000, avendo tenuto in funzione, all’entrata
dell’esercizio di intrattenimento e svago denominato «Cuba Libro Caffè», sito
presso il Parco Acquatico «Aqualandia» e gestito dall’anzidetta società, i
diffusori acustici abbinati a due “mega schermi” a volume tale che la musica da
essi diffusa risultava udibile ad una distanza di metri settanta, anche in
presenza di traffico veicolare, recando cosi disturbo e molestia alle vicine
abitazioni.
A sostegno dell’opposizione, il ricorrente assumeva, da un lato, che l’anzidetto
Regolamento comunale doveva essere disapplicato, in quanto contrastante la legge
quadro sull’inquinamento acustico 447/95, e, dall’altro, che l’accertamento era
stato effettuato senza il necessario ausilio di idonei strumenti tecnici di
misurazione del rumore. Con sentenza del 7 giugno 2001 l’adito Giudica di Pace
di San Dona di Piave rigettava l’opposizione, osservando che la disposizione
dell’articolo 51 del Regolamento comunale era posta a tutela della quiete
pubblica, e dunque di un bene giuridico diverso da quello protetto dalla legge
447/95, che mirava piuttosto a salvaguardare la saluto dei cittadini,
individuando la soglia di tollerabilità delle emissioni ad immissioni sonore.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Pareschi, in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della Srl L’Ancora, sulla base di due motivi.
L’intimato Comune di Jesolo non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il Pareschi denuncia violazione e falsa applicazione
della legge 447/95 e del d.P.C.M. 1° marzo 1991, censurando la sentenza impugnata
nella parte in cui ha escluso l’illegittimità dell’articolo 51 del Regolamento
comunale sull’erroneo assunto che tale disposizione tutelerebbe un bene diverso
da quello protetto dalla citata legge 447/95.
Contrariamente, infatti, a quanto affermato dal primo Giudice, la legge ora
indicata è diretta a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonora,
oltre i quali dove ritenersi sussistente l’inquinamento acustico, in funzione di
tutela non soltanto della salute del cittadino, ma anche come si evince dalla
previsione generale dell’articolo 2, comma 1, lettera a) della quiete pubblica.
Nel disciplinare ex novo la materia, la legge in parola avrebbe d’altro canto
sostituito al tradizionale criterio della «molestia» quello della
«tollerabilità»: sopravvivendo la distinzione tra l’uno e l’altro solo in campo
penale, al fine di stabilire se sussista il reato di cui all’articolo 659 Cp o
la violazione amministrativa di cui all’articolo 10 della legge 447/95.
L’articolo 6 della legge sancisce inoltre espressamente (l’obbligo dei comuni di
adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con la
previsione di apposite norme contro l’inquinamento acustico; stabilendo,
altresì, che nelle more dell’adozione degli atti previsti, trovi applicazione la
normativa nazionale dettata dal d.P.C.M. 1° marzo 1991, lamentando in attuazione
della legge 439/96.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, in relazione alla legge 447/95 e al d.P.C.M. 1° marzo
1991, lamentando che il Giudice di pace abbia ritenuto configurabile la
violazione in base alla sole dichiarazioni dei verbalizzanti, frutto di
valutazioni meramente soggettiva: laddove, invece, ai fini della verifica della
sussistenza dell’illecito, gli accertatori avrebbero dovuto far uso di fonometri
o altri idonei strumenti tecnici, confrontando i dati rilevati con i limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi esterni fissati dal
d.P.C.M. 1° marzo 1991.
Nel ritenere configurabile l’illecito, il primo Giudica aveva omesso d’altro
canto di considerare che il Parco «Aqualandia», all’intorno del quale è ubicato
il «Cuba Libro Café», risulta circondato da un’ampia zona di rispetto; che le
abitazioni più vicine ad esso si trovano a distanza di circa cento metri; che
nei pressi vi è altresì un «Luna Park» e che le strade circostanti sopportano,
anche nelle ore notturno, notevoli volumi di traffico.
3. Entrambi i motivi sono infondati.
Colmando un vuoto normativo fortemente avvertito posto che il fenomeno trovava,
in precedenza, la sua sola regolamentazione di ordine generale nel d.P.C.M. 1° marzo
1991, che, in attuazione dell’articolo 2, comma 14, della legge 349/86
(istitutiva del ministero dell’Ambiente), aveva stabilito in via provvisoria
limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno la legge quadro 447/95 ha fissato, in via sistematica, i principi
fondamentali nella materia dell’inquinamento acustico (articolo 1), inteso come
evento, conseguente all’introduzione di rumore nell’ambiento abitativo o
nell’ambiento esterno, atto a compromettere un complesso di valori, quali il
riposo e le attività umane, la salute umana, gli ecosistemi, i beni materiali, i
monumenti, gli stessi ambienti abitativi o esterni e le «legittime fruizioni» di
questi (articolo 2, comma 1, lettera a).
A tal fine, la legge prende in considerazione il rumore prodotto da tutte le
sorgenti sonore fisse e mobili (articolo 2, comma 1, lettera c) e d) prevedendo
segnatamente, quanto ai relativi parametri di accertamento, l’introduzione di
valori limite di emissione (misurati in prossimità della sorgente sonora) e
valori limiti di immissione (misurati in prossimità dei ricettori) (articolo 2,
comma 1, lettera e) ed f), la cui concreta determinazione viene riservata allo
Stato, che vi provveda a mezzo di appositi decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri (articolo 3, comma 1, lettera a).
La legge prevede, per il resto, una articolata ripartizione di competenze tra lo
Stato, la Regioni e gli enti locali (articoli 3-6), stabilendo, in particolare
quanto ai comuni che essi adottino regolamenti per l’attuazione della disciplina
statale e ragionale per la tutela dall’inquinamento acustico (articolo 3, comma
1, lettera e)), adeguando, a tal fine, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge stessa, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia
municipale, con la previsione di apposite norma, segnatamente quanto al
controllo, al contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla
circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano
sorgenti sonore (articolo 3, comma 2).
Sul piano sanzionatorio, l’articolo 10 della legge punisce con sanzione
amministrativa pecuniaria tanto il superamento dei valori limite di emissione o
di immissione, fissati nei modi stabiliti (comma 2); quanto, ed in via
generale, la violazione della disposizioni dettate in applicazione della legge
stessa dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni (comma 3).
Ciò premesso, questa Corte ha già avuto modo di affermare con riguardo a
fattispecie concreta concernente l’applicazione di altra disposizione
regolamentare di omologa ispirazione dello stesso Comune di Jesolo – che se
nessun ente pubblico locale può disapplicare le disposizioni della legge statale
dianzi ricordato, introducendo, in specie, fuori dei casi espressamente
consentiti (v. l’articolo 6, comma 1, lettera h), in relazione allo svolgimento
di attività e manifestazioni temporanee) valori limite di emissione o di
immissione dei rumori diversi e comunque inferiori rispetto a quelli risultanti
dai decreti emanati a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
statale (cfr. articoli 3 e 4 del d.P.C.M. 14 novembre 1997), ciò non impedisce
tuttavia ai comuni di adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione
e dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei
vincoli derivanti dalla legge 447/95, prenda in considerazione, non già il dato
oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità considerato, per
presunzione iuris et de iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento
acustico, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione del complesso
di valori indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge ma i
concreti effetti negativi provocati dall’impiego di determinate sorgenti sonore
sulle occupazioni o sul riposo della persone, e quindi sulla tranquillità
pubblica o privata (Cassazione, 15081/03).
Si tratta, invero, di considerazione analoga, mutatis mutandis, a quella che ha
condotto la Sezioni penali di questa. Corte ad escludere che la contravvenzione
prevista dall’articolo 659, primo comma, CP possa ritenersi abrogata o
depenalizzata dalla legge 447/95, in correlazione alla previsione sanzionatoria
di cui all’articolo 10, comma 2, della legge stessa, avendo la due norme
obiettivi e struttura diversi: giacché mentre l’una (quella del CP) mira a
colpire gli affetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della
tranquillità pubblica, postulando che l’uno di strumenti sonori abbia arrecato,
alla luce di tutto le circostanze del caso specifico, un effettivo disturbo alle
occupazioni e al riposo della persone; l’altra (quella della legge 447/95),
essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di rumorosità della sorgenti
sonore, oltre i quali deva ritenersi sussistente l’inquinamento acustico, prende
in considerazione solo il superamento di un certo valore soglia, a prescindere
dall’accertamento delle concrete potenzialità lesive del medesimo (Cassazione
penale, 443/01; 2316/98).
La disposizione di cui all’articolo 51 del Regolamento di Polizia urbana del
Comune di Jesolo rientra per l’appunto nell’ambito della disposizioni dianzi
indicate: inserita nel Titolo IV, dedicato alla «quiete e sicurezza nel centro
abitato», e non già nel successivo Titolo V, specificamente finalizzato alla
«tutela dall’inquinamento acustico», essa è rivolta infatti a salvaguardare la
tranquillità degli abitanti del comune in confronto alla offese concretamente
recate tramite l’inopportuno impiego, nell’ambito dall’«esercizio di locali da
ballo», di «apparecchi per la riproduzione o l’amplificazione del suono o delle
voci o delle attrazioni musicali o della esibizioni».
E ciò a prescindere dall’avvenuto obiettivo superamento dei limiti di rumorosità
fissati dalla legge 447/95 e dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 integrativo
dell’autonoma violazione prevista dall’articolo 10 della legge statale, che
nella specie non è stata infatti contestata al ricorrente.
Pertanto, non si trattava di stabilire se fossero stati osservati i limiti
massimi al riguardo introdotti da detto d.P.C.M., né di compiere le rilevazioni
nelle località e con i criteri individuati dalle norma dianzi indicate, tali da
richiedere l’utilizzazione di appositi apparecchi di precisione; bensì di
accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente fosse
idoneo a determinare l’evento di disturbo della tranquillità pubblica avuto di
mira dalla norma regolamentare.
In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha dunque legittimamente fondato la
verifica circa la sussistenza dell’illecito sugli accertamenti al riguardo
compiuti dalla Polizia municipale, la quale ha evidenziato come le casse
acustiche poste nel parcheggio antistante il parco acquatico «Aqualandia»,
all’entrata dell’esercizio di intrattenimento e svago «Cuba Libro Café» ~
esercizio riconducibile al novero dei locali da ballo agli affetti dell’articolo
51 del regolamento diffondessero musica a volume tale da poter essere udita,
anche in presenza di traffico veicolare, fino ad una distanza di settanta metri,
ossia fino all’incrocio, munito di semaforo, tra le Vie Buonarroti e Padania
(circostanza, questa, peraltro incontestata), cosi da recare disturbo e molestia
alle vicine abitazioni residenziali, ubicate ad una distanza inferiore a quella
dell’accertamento.
Trattandosi di un apprezzamento di fatto, sorretto da motivazione sintetica, ma
comunque congrua ed immune da vizi logico giuridici vizi che il ricorrente non
ha peraltro neppure prospettato, limitandosi puramente e semplicemente a
sollecitare una rivalutazione delle conclusioni del primo giudice sulla base
dell’enunciazione di un complesso di circostanza fattuali, in assunto
contrastanti lo stesso si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità.
4. Il ricorso va pertanto rigetto.
Nulla per le spese, non avendo il Comune di Jesolo svolto attività difensiva.