La
risposta della Redazione
Rumori e vibrazioni pompe di calore in condominio
Egregio Signor Marco,
come ripreso dall'articolo 4,
comma 3, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore", gli impianti tecnici causa del disagio da Lei
lamentato sono esclusi dal campo di applicazione della normativa speciale di
settore, così pure dai valori limite indicati dall'allegato A, del d.P.C.M. 5
dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici", risalendo lo stabile ad una data antecedente l'entrata in vigore
di tale decreto (20 febbraio 1998). Così pure per quanto riguarda le vibrazioni,
considerato che non è stata ancora emanata una specifica disposizione
pubblicistica in materia.
Ne consegue che l'eventuale
rivendicazione potrà, se del caso, trovare compimento all'interno del
tradizionale assunto in capo all'articolo 844 c.c. (immissioni).
Nel qual caso, è necessario poter disporre di adeguata "prova tecnica",
fornita attraverso specifico rilievo fonometrico eseguito da un Tecnico
Competente in Acustica Ambientale (TCAA) o da altra figura tecnica di
comprovata esperienza in materia, a mezzo della quale supportare l'eventuale
contestazione circa l'avvenuto supero della c.d. "soglia di normale
tollerabilità", riscontrabile allorquando il livello della specifica
sorgente disturbate supera di 3 dB(A) il livello di fondo
caratteristico dell'ambiente abitativo, nel quale sono state eseguite le
rilevazioni, in assenza di tale sorgente.
Inoltre, per il caso da Lei
presentato, risulterà di preminente rilevanza anche la ricerca dell'impianto
responsabile delle immissioni sonore, di cui il consulente tecnico avrà modo di
valutare avvalendosi del prezioso contributo delle tecniche moderne, fra cui
l'analisi del rumore attraverso apparecchi in grado di "vedere il suono" (olografia
acustica - array microfonici). Ciò è reso possibile grazie ad
avanzate tecniche di “beamforming” che consentono di "mappare"
l’intensità del rumore proveniente da vari punti, ottenendo una sorta di
“termografia acustica” che mostra le zone nelle quali è maggiore l'emissione di
rumore.
Sulla scorta di tali valutazioni
e presa consapevolezza di quale che sia il soggetto responsabile delle
immissioni lamentate, potrà essere avviato, con il supporto del Suo consulente
legale, un invito alla conciliazione giudiziale sui termini delle problematiche
proposte, quale tentativo per cercare di sollevarsi dalla successiva controversa
davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile.
Cordiali saluti.
La Redazione: 28.11.2015