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La risposta della Redazione
Rumori e vibrazioni pompe di calore in condominio
Egregio Signor Marco, come ripreso dall'articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", gli impianti tecnici causa del disagio da Lei lamentato sono esclusi dal campo di applicazione della normativa speciale di settore, così pure dai valori limite indicati dall'allegato A, del d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", risalendo lo stabile ad una data antecedente l'entrata in vigore di tale decreto (20 febbraio 1998). Così pure per quanto riguarda le vibrazioni, considerato che non è stata ancora emanata una specifica disposizione pubblicistica in materia. Ne consegue che l'eventuale rivendicazione potrà, se del caso, trovare compimento all'interno del tradizionale assunto in capo all'articolo 844 c.c. (immissioni). Nel qual caso, è necessario poter disporre di adeguata "prova tecnica", fornita attraverso specifico rilievo fonometrico eseguito da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) o da altra figura tecnica di comprovata esperienza in materia, a mezzo della quale supportare l'eventuale contestazione circa l'avvenuto supero della c.d. "soglia di normale tollerabilità", riscontrabile allorquando il livello della specifica sorgente disturbate supera di 3 dB(A) il livello di fondo caratteristico dell'ambiente abitativo, nel quale sono state eseguite le rilevazioni, in assenza di tale sorgente. Inoltre, per il caso da Lei presentato, risulterà di preminente rilevanza anche la ricerca dell'impianto responsabile delle immissioni sonore, di cui il consulente tecnico avrà modo di valutare avvalendosi del prezioso contributo delle tecniche moderne, fra cui l'analisi del rumore attraverso apparecchi in grado di "vedere il suono" (olografia acustica - array microfonici). Ciò è reso possibile grazie ad avanzate tecniche di “beamforming” che consentono di "mappare" l’intensità del rumore proveniente da vari punti, ottenendo una sorta di “termografia acustica” che mostra le zone nelle quali è maggiore l'emissione di rumore. Sulla scorta di tali valutazioni e presa consapevolezza di quale che sia il soggetto responsabile delle immissioni lamentate, potrà essere avviato, con il supporto del Suo consulente legale, un invito alla conciliazione giudiziale sui termini delle problematiche proposte, quale tentativo per cercare di sollevarsi dalla successiva controversa davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile. Cordiali saluti.
La Redazione: 28.11.2015
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