La
risposta della Redazione
...Il funzionamento della pompa di sollevamento dell'acqua del
vicino
Egregio lettore,
stando a quanto da Lei asserito, il rumore lamentato non
sembrerebbe dover essere attribuito al funzionamento di un apparecchio impiegato
per scopi connessi a fini produttivi, professionali o commerciali. Pertanto,
l’emissione sonora provocata da tale sorgente è assoggettabile, nell’ambito
della tradizionale normativa speciale di settore, ai soli limiti assoluti
(emissione/immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del
territorio comunale, mentre è sollevata dal rispetto dei valori limite
differenziali di immissione, previsti dall'art. 4, c. 1 del d.P.C.M. 14
novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite della sorgenti sonore"
che, in molti casi, rappresentano il vincolo maggiormente restrittivo. La
verifica di tali limiti può nel qual caso essere demandata all’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).
Qualora l’osservanza dei valori limite assoluti non procurasse la
cessazione dei disagi lamentati, potrà essere valutata l’ipotesi contestativa in
capo all’art. 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo
delle persone, sempreché il disturbo lamentato sia in grado di produrre effetti
verso un numero indeterminato di persone.
In alternativa, potrà essere deciso di ricorrere all'esame del
Giudice del Tribunale civile o Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 844 cod. civ.
in materia di immissioni moleste. Nel qual caso, oltre a disporre di idonea
assistenza legale, è necessario produrre adeguata prova tecnica, comprovante
l’avvenuto supero della c.d. "normale tollerabilità". A tal fine, ci si
potrà avvalere di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da
Lei incaricato.
Tale oramai consolidato parametro giurisprudenziale, fissa in 3
dB il limite di rumore che tale specifica sorgente può apportare al livello di
rumore di fondo caratteristico del luogo nel quale viene percepito il disturbo.
Inoltre, qualora ne sussistano le condizioni, potrà essere richiesto al Giudice
un provvedimento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in attesa di far
valere il proprio diritto in via ordinaria. Tale linea rivendicativa può
produrre, oltre alla riconduzione delle illecite immissioni, la risarcibilità
degli eventuali danni insorti (biologico, esistenziale, patrimoniale).