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La risposta della Redazione
Pista di pattinaggio all'aperto con musica ad alto volume per 14 ore al giorno
Gent.ma Lettrice/Egregio Lettore, l'esercizio di attività o manifestazioni c.d. "temporanee", ossia che si esauriscono in un lasso di tempo limitato e che sono racchiuse da una predeterminata data di inizio e di fine, possono essere autorizzate, anche in deroga ai valori limite indicati dalla normativa speciale di settore, dal Comune territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il quale avrà cura di indicare le opportune fasce orarie e le misure tecnico-organizzative utili per limitare il più possibile il disturbo della popolazione esposta al rumore da queste generato. Può inoltre accadere che tali attività siano vincolate anche al rispetto di specifiche disposizioni, contenute all'interno di regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della menzionata Legge quadro. All'interno del relativo titolo autorizzativo, il Comune può inoltre definire degli appostiti "tetti al rumore", ossia delle soglie limite al rumore, da verificare in facciata agli edifici maggiormente esposti, al fine di limitare l'esposizione al rumore e contenerne i volumi. In carenza di tale titolo, l'attività è soggetta al rispetto dei valori assoluti (immissione ed emissione), definiti dalla Classificazione Acustica, da verificare all'esterno degli edifici, oltreché dei valori limite differenziali di immissione indicati dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", i quali sono invece verificati all'interno degli ambienti abitativi, con le finestre aperte o con le finestre chiuse, a seconda di quale che sia la maggiore condizione di disturbo. Per i casi di autorizzazione in deroga, l'onere della verifica è in capo alla stessa Amministrazione locale che ha provveduto alla stesura dell'autorizzazione, mentre, in assenza di tale titolo, le verifiche sono demandate all'Organo di controllo che, solitamente, è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), attivata con le modalità dalla stessa indicate. Ad ogni buon conto, qualora i volumi eccedano in misura rilevante le esigenze connesse allo svolgimento dell'attività e gli effetti del disturbo intercettino una pluralità di persone esposte, dimostrandosi in grado di arrecare disturbo al riposo o alle occupazioni, potranno essere proposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria le ipotesi contestative in capo all'articolo 659 C.P.. Per tali fattispecie, benché non sia strettamente necessario il riscorso ad adeguata misurazione fonometrica, ben mostrandosi sufficiente anche la semplice "attitudine a disturbare" maturata attraverso la testimonianza di coloro che subiscono gli effetti del disturbo, pare comunque utile voler disporre di adeguato rilievo fonometrico, eseguito da un Tecnico Competente in Acustica ambientale (TCAA), a mezzo del quale portare all'attenzione del Giudice adeguato elemento di convincimento circa la "consistenza" dei disagi lamentati in occasione di siffatte attività. Nel porgere cordiali saluti, rivolgiamo l'augurio di Buone Feste.
La Redazione: 09.12.2015
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