La
risposta della Redazione
Pista di pattinaggio all'aperto con musica ad alto
volume per 14 ore al giorno
Gent.ma Lettrice/Egregio
Lettore,
l'esercizio di attività o manifestazioni c.d. "temporanee", ossia che si
esauriscono in un lasso di tempo limitato e che sono racchiuse da una
predeterminata data di inizio e di fine, possono essere autorizzate, anche in
deroga ai valori limite indicati dalla normativa speciale di settore, dal Comune
territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h),
della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento
acustico", il quale avrà cura di indicare le opportune fasce orarie e
le misure tecnico-organizzative utili per limitare il più possibile il
disturbo della popolazione esposta al rumore da queste generato. Può inoltre
accadere che tali attività siano vincolate anche al rispetto di specifiche disposizioni,
contenute all'interno di regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia
municipale, istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della
menzionata Legge quadro.
All'interno del relativo titolo autorizzativo, il Comune può inoltre definire
degli appostiti "tetti al rumore", ossia delle soglie limite al rumore, da
verificare in facciata agli edifici maggiormente esposti, al fine di limitare
l'esposizione al rumore e contenerne i volumi.
In
carenza di tale titolo, l'attività è soggetta al rispetto dei valori assoluti
(immissione ed emissione), definiti dalla Classificazione
Acustica, da verificare all'esterno degli edifici, oltreché dei valori
limite differenziali di immissione indicati dall'articolo 4, comma 1, del
d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore", i quali sono invece verificati all'interno degli
ambienti abitativi, con le finestre aperte o con le finestre chiuse, a
seconda di quale che sia la maggiore condizione di disturbo.
Per
i casi di autorizzazione in deroga, l'onere della verifica è in capo alla stessa Amministrazione locale
che ha provveduto alla stesura dell'autorizzazione, mentre, in assenza di tale
titolo, le verifiche
sono demandate all'Organo di controllo che, solitamente, è l'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA), attivata con le modalità dalla stessa indicate.
Ad
ogni buon conto, qualora i volumi eccedano in misura rilevante le esigenze
connesse allo svolgimento dell'attività e gli effetti del disturbo intercettino
una pluralità di persone esposte, dimostrandosi in grado di arrecare disturbo al
riposo o alle occupazioni, potranno essere proposte all'attenzione dell'Autorità
Giudiziaria le ipotesi contestative in capo all'articolo 659 C.P..
Per
tali fattispecie, benché non sia strettamente necessario il riscorso ad adeguata
misurazione fonometrica, ben mostrandosi sufficiente anche la semplice
"attitudine a disturbare" maturata attraverso la testimonianza di coloro che
subiscono gli effetti del disturbo, pare comunque utile voler disporre di
adeguato rilievo fonometrico, eseguito da un Tecnico Competente in Acustica
ambientale (TCAA), a mezzo del quale portare all'attenzione del Giudice adeguato elemento di
convincimento circa la "consistenza" dei disagi lamentati in occasione di
siffatte attività.
Nel porgere cordiali saluti,
rivolgiamo l'augurio di Buone Feste.
La Redazione: 09.12.2015