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Le problematiche evidenziate vanno opportunamente mantenute su differenti piani rivendicativi, dal momento che le sorgenti cui fanno riferimento sono vincolate a dispositi normativi diversi. Per quanto riguarda il rumore generato dall'infrastruttura ferroviaria, la normativa di riferimento fa' capo al d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, recante "Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", il quale indica i valori limite di rumore per le infrastrutture ferroviarie esistenti e per quelle di nuova realizzazione, a seconda della fascia di pertinenza acustica nella quale è inserito il ricettore (abitazione) interessato dal rumore. Inoltre, tale decreto stabilisce che per le nuove edificazioni, ossia quelle la cui concessione edilizia è stata rilasciata dopo il 19.01.1999, data di entrata in vigore del citato d.P.R., le opere di contenimento ed abbattimento del rumore sono a carico del concessionario o del titolare dell'autorizzazione all'edificazione. Mentre, per gli edifici già esistenti, le opere di contenimento del rumore sono demandate al gestore dell'infrastruttura, nei termini indicati dal D.M. 29 novembre 2000, recante "Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", ovvero del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", nel caso in cui l'asse ferroviario rientri fra quelli con più di 30 ml transiti all'anno. A tal fine, risulta utile voler interpellare il Comune per chiarire se siano presenti dei vincoli alla costruzione dell'edificio posti a carico del concessionario dell'autorizzazione all'edificazione (nel caso si tratti di nuovo edificio) o, qualora l'edificio risulti esistente, quali che sia l'eventuale programma degli interventi di contenimento del rumore e il loro grado di priorità, disponendo, qualora possibile, anche di una previsione dei tempi per il loro realizzo. Per quanto riguarda, invece, il rumore prodotto dalla pista motoristica di go-kart, qualora rientrante fra quelle regolamentate dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), dalla Commissione sportiva automobilistica italiana, dalla Federazione internazionale motociclistica o dalla Federazione motociclistica italiana, la norma di riferimento è quella in capo al d.P.R. 03 aprile 2001, n. 304, recante "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447", il quale indica i valori limite di rumore e gli orari ai quali fanno riferimento l'impiego della pista motoristica. Resta comunque fatto salvo il rispetto dei valori limite assoluti di immissione e di quelli di emissione definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, i quali sono misurati in esterno, ovvero in facciata agli edifici esposti al rumore o in spazi utilizzati da persone e comunità, e sono riferiti all'intero periodo di riferimento diurno (06-22) o notturno (22-06) considerato. Inoltre, il Comune può altresì chiedere al gestore della pista motoristica l'installazione di una rete di monitoraggio del rumore, al fine si assicurare la corrispondenza ai valori limite di rumore durante l'esercizio dell'attività, i cui risultati sono resi disponibili al personale preposto ai controlli. Qualora non siano disponibili informazioni o l'attività sia stata autorizzata in carenza di un'adeguata valutazione dell'impatto acustico, è comunque possibile chiedere al Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), l'avvio dei relativi controlli fonometrici, all'esito dei quali disporre, qualora emergessero delle criticità, le opportune misure di contenimento del rumore. Pare comunque utile precisare che quanto sopra esposto rappresenta unicamente un primo e peraltro sommario inquadramento delle problematiche presentate, dal momento che, per ciascuno degli argomenti trattati, risulta utile una preventiva consultazione ed esame della documentazione tecnica ed autorizzativa, all'esito della quale definire con maggiore dettaglio le eventuali azioni di rivendicazione da intraprendere per veder riconosciuto il diritto alla salvaguardia del rumore, di cui risulta utile l'ausilio di un'adeguata consulenza tecnico-legale.
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La Redazione: 04.01.2020
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