Le problematiche
evidenziate vanno opportunamente mantenute su differenti piani
rivendicativi, dal momento che le
sorgenti cui fanno riferimento sono vincolate a dispositi normativi
diversi.
Per quanto riguarda il
rumore generato dall'infrastruttura ferroviaria, la normativa di
riferimento fa' capo al d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459,
recante "Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico
derivante da traffico ferroviario", il quale indica i valori
limite di rumore per le infrastrutture ferroviarie esistenti e per quelle di nuova realizzazione, a
seconda della fascia di pertinenza acustica nella quale è inserito il
ricettore (abitazione) interessato dal rumore.
Inoltre, tale decreto
stabilisce che per le nuove edificazioni, ossia quelle la cui
concessione edilizia è stata rilasciata dopo il 19.01.1999, data di
entrata in vigore del citato d.P.R., le opere di contenimento ed
abbattimento del rumore sono a carico del concessionario o del titolare
dell'autorizzazione all'edificazione. Mentre, per gli edifici già
esistenti, le opere di contenimento del rumore sono demandate al gestore
dell'infrastruttura, nei termini indicati dal D.M. 29 novembre 2000,
recante "Criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di
contenimento e abbattimento del rumore", ovvero del D.Lgs. 19
agosto 2005, n. 194, recante "Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale", nel caso in cui l'asse ferroviario rientri fra quelli
con più di 30 ml transiti all'anno.
A tal fine, risulta utile
voler interpellare il Comune per chiarire se siano presenti dei vincoli
alla costruzione dell'edificio posti a carico del concessionario
dell'autorizzazione all'edificazione (nel caso si tratti di nuovo
edificio) o, qualora l'edificio risulti esistente, quali che sia
l'eventuale programma degli interventi di contenimento del rumore e il
loro grado di priorità, disponendo, qualora possibile, anche di una
previsione dei tempi per il loro realizzo.
Per quanto riguarda,
invece, il rumore prodotto dalla pista motoristica di go-kart, qualora
rientrante fra quelle regolamentate dalla Federazione Internazionale
dell'Automobile (FIA), dalla Commissione sportiva automobilistica
italiana, dalla Federazione internazionale motociclistica o dalla
Federazione motociclistica italiana, la norma di riferimento è quella in
capo al d.P.R. 03 aprile 2001, n. 304, recante "Regolamento
recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento
delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26
novembre 1995, n. 447", il quale indica i valori limite di rumore e
gli orari ai quali fanno riferimento l'impiego della pista motoristica.
Resta comunque fatto salvo il rispetto dei valori limite assoluti di
immissione e di quelli di emissione definiti dalla
Classificazione Acustica del territorio comunale, i quali sono
misurati in esterno, ovvero in facciata agli edifici esposti al rumore o
in spazi utilizzati da persone e comunità, e sono riferiti all'intero
periodo di riferimento diurno (06-22) o notturno (22-06) considerato.
Inoltre, il Comune può
altresì chiedere al gestore della pista motoristica l'installazione di
una rete di monitoraggio del rumore, al fine si assicurare la
corrispondenza ai valori limite di rumore durante l'esercizio
dell'attività, i cui risultati sono resi disponibili al personale
preposto ai controlli.
Qualora non siano
disponibili informazioni o l'attività sia stata autorizzata in carenza
di un'adeguata valutazione dell'impatto acustico, è comunque possibile
chiedere al Comune e all'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA), l'avvio dei relativi controlli fonometrici,
all'esito dei quali disporre, qualora emergessero delle criticità, le
opportune misure di contenimento del rumore.
Pare comunque utile
precisare che quanto sopra esposto rappresenta unicamente un primo e
peraltro
sommario inquadramento delle problematiche presentate, dal momento che, per ciascuno degli argomenti trattati,
risulta utile una preventiva consultazione ed esame della documentazione
tecnica ed autorizzativa, all'esito della quale definire con maggiore
dettaglio le eventuali azioni di rivendicazione da intraprendere per
veder riconosciuto il diritto alla salvaguardia del rumore, di cui
risulta utile l'ausilio di un'adeguata consulenza tecnico-legale.