La
risposta della Redazione
Piscina comunale rumorosa
Egregio Signor
Andrea,
l'attività da Lei
presentata è annoverata dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge
quadro sull'inquinamento acustico", fra le sorgenti sonore fisse, quindi è
tenuta al rispetto dei valori limite di rumore assoluti (emissione ed
immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del Comune e, trattandosi di
attività produttiva finalizzata all'erogazione di un servizio, anche ai rispetto
dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4,
comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore".
La verifica dei
predetti valori limite spetta all'Autorità di controllo, di sovente
riconducibile all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e al
Comune territorialmente competenti, secondo le modalità di attivazione previsti
da tali enti. Per tali fini, l'Amministrazione non può sottrarsi da un'azione
prevista per Legge, ancor più se tale invocazione è stata dettata da esigenze di
salvaguardia della Salute delle persone (Art. 32 Cost.), fra le quali è
annoverata la tutela dagli effetti cagionati dal rumore.
Qualora all'esito di
dette verifiche venisse accertato il supero anche solo di uno dei limiti
predetti, a carico del soggetto responsabile è prevista sia irrogata la sanzione
amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della menzionata Legge
quadro, nonché sia disposta l'emanazione di apposita diffida attraverso la quale
ricondurre, entro un congruo termine, il rientro nelle soglie limite di rumore.
Resta in ogni caso
fatto salvo l’eventuale ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi
dell'articolo 659 C.P. qualora il rumore dell'attività intercetti una pluralità
indefinita di soggetti, arrechi pregiudizio al disturbo delle occupazioni e al
riposo delle persone. Analogamente, restano rivendicabili i termini previsti
dall'Ordinamento civile, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 844 c.c. in
materia di immissioni moleste.
Il ricorso davanti
all'Autorità può, ed è utile che sia fatto, essere preceduto da un atto di
diffida, attraverso il quale richiamare il responsabile delle immissioni ad
intraprendere quanto utile e necessario per contenere il disturbo arrecato.
Successivamente, potrà essere avviato un tentativo di conciliazione a mezzo del
quale definire le condizioni per sollevare le parti dalla lite. E da ultimo,
promuovere istanza davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale
civile, invocando, qualora sussistessero gli estremi, un ricorso d'urgenza, ai
sensi dell'articolo 700 c.p.c..
Sia ai fini
dell'azione penale che di quella civile, pare utile voler preventivamente
dotarsi si idonea "prova tecnica", ossia di una rilevazione fonometrica,
eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), attraverso la
quale comprovare l'eventuale supero della c.d. "normale tollerabilità", oltre
che di un'anamnesi medica, qualora il disturbo lamentato sia risultato tale da
aver intaccato, alterandola, la sfera psicofisica delle persone esposte al
rumore.
Cordiali saluti.
La Redazione:
15.07.2017