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La risposta della Redazione
Piscina comunale rumorosa
Egregio Signor Andrea, l'attività da Lei presentata è annoverata dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", fra le sorgenti sonore fisse, quindi è tenuta al rispetto dei valori limite di rumore assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del Comune e, trattandosi di attività produttiva finalizzata all'erogazione di un servizio, anche ai rispetto dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". La verifica dei predetti valori limite spetta all'Autorità di controllo, di sovente riconducibile all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e al Comune territorialmente competenti, secondo le modalità di attivazione previsti da tali enti. Per tali fini, l'Amministrazione non può sottrarsi da un'azione prevista per Legge, ancor più se tale invocazione è stata dettata da esigenze di salvaguardia della Salute delle persone (Art. 32 Cost.), fra le quali è annoverata la tutela dagli effetti cagionati dal rumore. Qualora all'esito di dette verifiche venisse accertato il supero anche solo di uno dei limiti predetti, a carico del soggetto responsabile è prevista sia irrogata la sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della menzionata Legge quadro, nonché sia disposta l'emanazione di apposita diffida attraverso la quale ricondurre, entro un congruo termine, il rientro nelle soglie limite di rumore. Resta in ogni caso fatto salvo l’eventuale ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 659 C.P. qualora il rumore dell'attività intercetti una pluralità indefinita di soggetti, arrechi pregiudizio al disturbo delle occupazioni e al riposo delle persone. Analogamente, restano rivendicabili i termini previsti dall'Ordinamento civile, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 844 c.c. in materia di immissioni moleste. Il ricorso davanti all'Autorità può, ed è utile che sia fatto, essere preceduto da un atto di diffida, attraverso il quale richiamare il responsabile delle immissioni ad intraprendere quanto utile e necessario per contenere il disturbo arrecato. Successivamente, potrà essere avviato un tentativo di conciliazione a mezzo del quale definire le condizioni per sollevare le parti dalla lite. E da ultimo, promuovere istanza davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile, invocando, qualora sussistessero gli estremi, un ricorso d'urgenza, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.. Sia ai fini dell'azione penale che di quella civile, pare utile voler preventivamente dotarsi si idonea "prova tecnica", ossia di una rilevazione fonometrica, eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), attraverso la quale comprovare l'eventuale supero della c.d. "normale tollerabilità", oltre che di un'anamnesi medica, qualora il disturbo lamentato sia risultato tale da aver intaccato, alterandola, la sfera psicofisica delle persone esposte al rumore. Cordiali saluti.
La Redazione: 15.07.2017
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