Gent.ma signora Federica,
il rumore generato dall'impiego di strumenti
musicali all'interno di contesti condominiali rappresenta certamente tra
le più diffuse fonti di disturbo tra vicini ed è per questo che trova
una nutrita trattazione nell'ambito della giurisprudenza di settore.
In particolare, tali fenomeni, non essendo
subordinati ai limiti di rumore previsti dall'Ordinamento pubblicistico
in capo alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) e dai relativi decreti attuativi,
possono trovare una specifica limitazione di orario all'interno del
regolamento acustico comunale di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera e), della menzionata Legge quadro.
In alternativa, come ripreso nella lettera,
il regolamento di condominio limita l'impiego di sorgenti
rumorose o, quantomeno, vieta la produzione di rumori nelle ore di
riposo, generalmente previste dalle ore 12 alle ore 16 e
dalle ore 20 alle ore 09.
Al di fuori di tali contesti, ossia qualora
le immissioni lamentate risultassero di entità tale da eccedere la
soglia della c.d. "normale tollerabilità", potranno essere
intraprese nei confronti del vicino le rivendicazioni riprese dall'articolo
844 cod. civ. (immissioni). Nel qual caso, risulta dapprima
utile disporre di idonea "prova tecnica" assunta attraverso l'ausilio di
un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco
nazionale (ENTECA),
grazie alla quale comprovare che i livelli di rumore generati dalla
specifica sorgente di rumore eccedano di oltre 3 dB(A) il livello di
rumore di fondo presente nell'ambiente disturbato nelle tradizionali
condizioni di quiete.
.
Sulla scorta di tali risultati, potrà essere
diffidato il vicino ad un uso consono della sorgente causa di disturbo,
alla sua sistemazione in altro locale per limitare l'intensità sonora,
oppure a provvedere ad un'adeguata insonorizzazione del locale nel quale
è alloggiato il pianoforte. In quest'ultima ipotesi, che rappresenta la
soluzione più radicale ed efficace, sarà peraltro possibile usufruire di
una maggiore libertà di utilizzo del pianoforte dal momento che il suo
impiego procurerà dei livelli di rumore ritenuti, secondo il criterio
giurisprudenziale maturato in questi anni, "tollerabili".
Il ricorso alle vie legali, rappresenta
certamente un utile mezzo per perseguire una propria legittima esigenza
anche se richiede di essere preceduto da un preventivo consulto
legale per esaminare il caso, decidere quali azioni intraprendere
per ricondurre il vicino al doveri di vicinato, se del caso, promuovendo
un tentativo conciliativo e, qualora tale rivendicazione si rilevasse
inefficace, a presentare il caso all'esame di un Giudice di Pace o
Giudice ordinario del Tribunale civile.
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Per ulteriori approfondimenti:
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