Il disturbo provocato dai
clienti nei pressi del locale o, anche di coloro che con urla e
schiamazzi disturbano la quiete ed il riposo delle persone, potrà
essere rinviato alle responsabilità sanzionatorie richiamate dall'articolo
659 C.P., oltreché delle eventuali disposizioni dettate all'interno
del regolamento del Comune disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante
"Legge quadro sull'inquinamento acustico".
Per la sostenibilità delle
ipotesi contravvenzionali penali, il disturbo prodotto è necessario che
sia, anche quale semplice potenzialità, idoneo ad arrecare il disturbo ad una
pluralità di soggetti, ovvero a più abitazioni, anche se, in concreto,
solo una di queste ne avanzi formale rivendicazione davanti all'Autorità
Giudiziaria.
Ciò non toglie che prima di
procedere alla segnalazione di tali fatti all'Autorità Giudiziaria, pare
utile voler intraprendere gli opportuni rimedi in ambito amministrativo,
invocando che il Comune attivi un'attività di controllo e, se del
caso, adotti tutte le misure di prevenzione utili, anche in relazione a
quanto previsto ai sensi dell'articolo 50, comma 5, nonché dell'articolo
54, del D.Lgs. 267/2000, recante "Testo unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti locali", al fine di cercare di limitare
o, se possibile, far cessare le condizioni di disturbo lamentate,
finanche ricorrendo, qualora ne sussistessero i presupposti, alla restrizioni
temporanea degli orari di chiusura dell'attività, quale utile strumento
deterrente per contenere, in via immediata, l'insorgere di quei tipici fenomeni
che sono all'origine del disturbo lamentato.