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La risposta della Redazione
Disturbo da parco pubblico sotto condominio
Egregio Signor Federico, il rumore prodotto da un parco pubblico ricade nei soli limiti assoluti di emissione e immissione definiti dalla Classificazione Acustica del Comune. La verifica fonometrica, che si avvale di una rilevazione in continuo che copre l'intero periodo di riferimento considerato (06-22 relativamente al periodo diurno e 22-06 per quello notturno) può essere richiesta all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). L'eventuale supero sarà quindi contestato alla stesso Comune il quale sarà altresì chiamato ad adottare idonee misure di contenimento del rumore, fra le quali una gestione degli orari o la riorganizzazione delle aree attrezzate nelle quali ha origine il fenomeno rumoroso. Oltre ad una rivendicazione nell'ambito del tradizionale ordinamento pubblicistico, potrà essere avanzata contestazione sia sede penale, in relazione al disposto in capo all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, sempreché il disturbo lamentato intercetti una pluralità di individui, ossia più abitazioni, oltreché nell'ambito dell'articolo 844 c.c. in materia di immissioni moleste. In quest'ultimo caso è necessario poter disporre di idonea prova tecnica, assunta attraverso rilevazione fonometrica eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), con la quale supportare la valutazione della soglia della c.d. "normale tollerabilità", oltre che di supporto legale grazie al quale presentare istanza davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile. Per quanto riguarda le distanze minime, esulando tale materia dall'ambito delle nostre conoscenze, La invitiamo a voler rinviare il quesito a specifica figura tecnica o all'ufficio tecnico del Comune essendo materia prettamente urbanistica. Cordiali saluti.
La Redazione: 21.01.2017
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