La
risposta della Redazione
Disturbo da parco pubblico sotto condominio
Egregio Signor
Federico,
il rumore prodotto
da un parco pubblico ricade nei soli limiti assoluti di emissione e immissione
definiti dalla Classificazione Acustica del Comune. La verifica fonometrica, che
si avvale di una rilevazione in continuo che copre l'intero periodo di
riferimento considerato (06-22 relativamente al periodo diurno e 22-06 per
quello notturno) può
essere richiesta all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
L'eventuale supero sarà quindi contestato alla stesso Comune il quale sarà
altresì chiamato ad adottare idonee misure di contenimento del rumore, fra le
quali una gestione degli orari o la riorganizzazione delle aree attrezzate nelle
quali ha origine il fenomeno rumoroso.
Oltre ad una
rivendicazione nell'ambito del tradizionale ordinamento pubblicistico, potrà
essere avanzata contestazione sia sede penale, in relazione al disposto in capo
all'articolo 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o del riposo
delle persone, sempreché il disturbo lamentato intercetti una pluralità di
individui, ossia più abitazioni, oltreché nell'ambito dell'articolo 844 c.c. in
materia di immissioni moleste. In quest'ultimo caso è necessario poter disporre
di idonea prova tecnica, assunta attraverso rilevazione fonometrica eseguita da
un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), con la quale
supportare la valutazione della soglia della c.d. "normale tollerabilità", oltre
che di supporto legale grazie al quale presentare istanza davanti al Giudice di
Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile.
Per quanto riguarda
le distanze minime, esulando tale materia dall'ambito delle nostre conoscenze,
La invitiamo a voler rinviare il quesito a
specifica figura tecnica o all'ufficio tecnico del Comune essendo materia
prettamente urbanistica.
Cordiali saluti.
La Redazione:
21.01.2017