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Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2024

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Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
mail: lucabri9@tiscali.it - lucabridi9@gmail.com - tel. 02 86461163
 

 

Palestra h24, Musica h24

 

 

 

Egregio Signor Alberto,

parrebbe probabilmente fin troppo ovvio pretendere che l'insediamento di attività rumorose all'interno di aree destinate prevalentemente, se non esclusivamente, alla residenza sia osteggiato, sin dall'origine, all'interno dei regolamenti edilizi. Ciò al fine di salvaguardare la preziosa risorsa del "silenzio", specialmente nelle ore notturne, normalmente destinate al riposo e al sonno, ascritto tra i fondamentali diritti dell'uomo.

A tal riguardo, nell'ambito dell'Ordinamento pubblicistico in capo alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, l'istanza di autorizzazione all'esercizio di attività o all'installazione di impianti rumorosi, quali quelle preposte alla diffusione di musica, soggiace alla presentazione di una documentazione previsionale di impatto acustico (ex art. 8, c. 4, L.447/95), redatta da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA), nella quale, oltre a fornire una rappresentazione dei livelli di rumore generati (musica, traffico veicolare indotto, componente antropica, etc.), deve indicare gli eventuali presidi adottati al fine di assicurare il rispetto dei limiti assoluti di rumore (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale (ex art. 6, c. 1, lett. a), L.447/95), oltreché di quelli differenziali di immissione (ex art. 4, c. 1, d.P.C.M. 14/11/97) all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore.

L'assenza di tale documentazione può dunque costituire motivo di ricorso avverso il provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune, ovvero reclamare l'adeguamento di tale titolo, in regime di autotutela, da parte dell'Amministrazione referente, la quale potrà altresì disporre di adeguati vincoli volti ad impedire o, almeno, ostacolare l'insorgere di un uso smodato dei volumi, in contrasto con quelli consentiti, volti ad evitare l'insorgere di superi alle predette soglie, quale a titolo indicativo, l'impiego di un apposito "limitatore" o "compressore dinamico" dei volumi. Nel qual caso, la "taratura" di tale presidio dovrà essere eseguita da parte di un TCA, il quale fornirà indicazione delle relative regolazioni all'interno di apposita relazione che supporterà la verifica disposta dal personale incaricato dal Comune nel corso dei relativi controlli (ex art. 14, L.447/95).

Il Comune potrà inoltre suffragare i predetti provvedimenti di competenza, anche avvalendosi dei risultati di una verifica fonometrica disposta mediante il supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), all'esito della quale disporre i provvedimenti sanzionatori (ex art. 10, c. 2, L.447/95), e diffidare il rientro nelle soglie di rumore tramite la predisposizione, da parte del soggetto responsabile, di apposito Piano di Risanamento Acustico, redatto da un TCA, da realizzare entro un congruo termine.

Fatto salvo quanto sopra espresso, le controversie relative al disturbo tra vicini possono in ogni caso trovare una loro rivendicazione all'interno del tradizionale Ordinamento civile (ex art. 844 c.c.) in occasione delle quali sollevare l'eventuale superamento della soglia della c.d. "normale tollerabilità" per far valere le eventuali responsabilità risarcitorie patrimoniali da perdita subita (ex art. 1223 c.c.) e non patrimoniali (ex artt. 2043 e 2059 c.c.) e, se del caso, invocare l'azione inibitoria (cessazione della musica) qualora l'entità delle immissioni sonore denunciate costituiscano una seria minaccia alla tradizionale vita domestica o, peggio, alla Salute degli occupanti (ex art. Art. 32 Cost.) allorché costituiscano causa di un acclarato degrado del sonno, particolarmente provato a causa dei rumori in bassa e bassissima frequenza che possono accompagnare la diffusione della musica.

In particolare il Tribunale civile di Como, con sentenza 312/2019 (poi confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza 72/2023)ha dato atto che all'esito delle indagini effettuate, era emerso – anche tramite la CTU - che le attività producevano, all'interno dell'abitazione degli attori, il palese superamento dei limiti sopra evidenziati di accettabilità amministrativa e di tollerabilità giurisprudenziale. Nello specifico, il CTU ha rilevato che nell'abitazione degli attori si verificavano immissioni di rumore particolarmente gravose quando le finestre erano aperte e nella circostanza in cui si manifestavano fenomeni riconducibili all'attività; in particolare è stato riscontrato che le misurazioni effettuate nel soggiorno dell'abitazione rilevavano un costante superamento dei limiti imposti dalla legge specialmente nelle ore notturne precisato che l'abitazione dei ricorrenti rientra ad uso prevalentemente residenziale. Per queste ragioni il Giudice  ha accolto il ricorso disponendo la tutela inibitoria e risarcitoria.

Nello specifico anche in sede penale viene sanzionata la "musica a palla” e l'impianto di aerazione a pieno regime di una palestra. Così la responsabile centro fitness, collocata in un edificio, finisce condannata per «disturbo della quiete pubblica». A inchiodarla non solo gli accertamenti tecnici ma anche la deposizione dell’amministratore di condominio, che ha raccolto le lamentele delle famiglie che abitano nel palazzo (Cassazione, sentenza n. 17124/2018, Sezione Terza Penale, depositata il 17 aprile 2018). Alla luce di quanto esposto anche  il Tribunale di Chieti 984/2017 ha condannato Il titolare della palestra rumorosa, a causa del disturbo della quiete pubblica, e deve risarcire i danni alle parti civili”. 

In ogni caso, considerata la particolare situazione che Lei ha inteso rappresentare ed al fine di fronteggiare l'eventuale inerzia dell'Amministrazione pubblica competente, pare utile voler usufruire di un preliminare consulto legale e di un’analisi acustica di un TCA, grazie ai quali riconoscere la strategia operativa che meglio si confà al caso in esame, oltreché, all'occorrenza, usufruire di adeguati riferimenti per supportare davanti all'Autorità una pronta e risolutiva cessazione dei disagi lamentati.

Un cordiale saluto.

 

 

La Redazione: 29.04.2024

 

 

 

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