La
risposta della Redazione
...I Nuvolari a Cuneo: abitanti della frazione di Borgo Gesso e
di C.so Giovanni XXIII esasperati da più di 20 anni
Egregi Lettori,
l'articolo 6, della Legge 26 ottobre 1995, n.
447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", attribuisce
in-primis al Comune il compito di ridurre il fenomeno dell'inquinamento
acustico e di contrastarlo al fine di salvaguardare la popolazione dagli effetti
cagionati dal rumore. A tal fine, il Comune dispone di specifici doveri-poteri
da esercitare preventivamente già all'interno delle relative
autorizzazioni all'esercizio dell'attività o nell'istituzione di appositi
regolamenti locali con cui stabilite specifiche restrizioni contro
l'inquinamento acustico, oltre che esercitare un'assidua opera di vigilanza
e controllo mirata ad assicurare semplicemente il rispetto di quanto
impartito.
Nel caso di specie, l'attività segnalata può
trovare applicazione nell'ambito delle c.d. "attività temporanee",
ossia di quella particolari tipologie di attività che, in virtù della loro
limitata durata di esercizio, possono usufruire, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera h), della menzionata Legge quadro, di apposita deroga
ai valori limite assoluti definiti dalla Classificazione Acustica
ed a quelli differenziali di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14
novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore", ancorché appaia sempre più labile la possibilità di usufruire
di un simile straordinario regime, considerato l'oramai esteso periodo cui
usufruisce siffatta attività.
In ogni caso, al Comune spetta altresì il compito di indicare
apposite prescrizioni, utili per contenere il più possibile il disturbo alla
popolazione esposta al rumore, quali: fasce orarie, limitazione dei
volumi, orientamento dei diffusori acustici (ad es. indirizzandoli
sul lato opposto a quello dove si trovano le abitazioni) e quanto altro ritenuto
utile per contenere il rumore. Al Comune vengono inoltre demandati i compiti di
vigilanza e controllo e, qualora venisse accertata la violazione
delle previste limitazioni, l'avvio dei relativi procedimenti sanzionatori, i
quali potranno essere altresì accompagnati da un'ulteriore restrizione
dei termini impartiti nel titolo autorizzativo e, perfino, dall'eventuale
revoca del provvedimento, se in presenza di condizioni di disturbo
particolarmente gravose, tali da compromettere la salute delle persone
esposte al rumore, o a fronte di reiterate violazioni.
Sembra dunque chiaro che, l'interlocutore
principale è e rimane il Comune, al quale potrà essere invocata la
riduzione dei periodi o degli orari concessi per l'esercizio dell'attività, oppure, se questa
risultasse sprovvista di tale titolo, potrà essere invocato l'avvio di idonee
verifiche fonometriche per le quali, a fronte dell'accertato supero dei predetti
valori limite, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa di
cui all'articolo 10, comma 2, della menzionata L.447/95, oltre all'emanazione di
apposita diffida con cui disporre, entro un congruo termine, il rientro
nei limiti di legge.
In carenza di tali preminenti provvedimenti,
potrà valutarsi se rinviare il caso all'attenzione dell'Autorità
Giudiziaria, rappresentando le condizioni di disturbo lamentate che sono
tipicamente ricomprese nell'ambito degli illeciti penali in capo all'articolo
659 C.P. il quale disciplina il disturbo delle occupazioni e del riposo delle
persone, forsanche fin qui non adeguatamente contrastate dalle azioni del Comune
che, oramai da diversi anni, non sembra in grado, o forse non vuole, di assolvere
appieno al ruolo di "garante", attingendo sia agli ordinari strumenti
apprestati dall'Ordinamento amministrativo e, se ciò non fosse comunque sufficiente,
sia anche a quelli
extra-ordinem (ex
art. 9 della L.447/95) richiesti dall'urgente necessità di tutelare la Salute (Art.
32 Cost.), nella definizione più ampia del termine, che comprende quindi
anche la tutela del benessere psico-fisico della popolazione esposta al rumore,
altrimenti dedita al riposo ed alle tradizionali attività domestiche.
In quest'ultimo caso, pare comunque utile voler dapprima disporre di un preventivo consulto
legale, attraverso cui poter definire le possibili soluzioni per fronteggiare tale
specifica situazione, oltre che di un'idonea prova tecnica, redatta da un
Tecnico Competente in Acustica Ambientale, utile per dimostrare l'entità
delle immissioni sonore alle quali sono esposte le abitazioni maggiormente intercettate dai
rumori dell'attività.
Cordiali saluti.
La Redazione: 16.06.2015