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La risposta della Redazione

 

 

...I Nuvolari a Cuneo: abitanti della frazione di Borgo Gesso e di C.so Giovanni XXIII esasperati da più di 20 anni

 

Egregi Lettori,

l'articolo 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", attribuisce in-primis al Comune il compito di ridurre il fenomeno dell'inquinamento acustico e di contrastarlo al fine di salvaguardare la popolazione dagli effetti cagionati dal rumore. A tal fine, il Comune dispone di specifici doveri-poteri da esercitare preventivamente già all'interno delle relative autorizzazioni all'esercizio dell'attività o nell'istituzione di appositi regolamenti locali con cui stabilite specifiche restrizioni contro l'inquinamento acustico, oltre che esercitare un'assidua opera di vigilanza e controllo mirata ad assicurare semplicemente il rispetto di quanto impartito.

Nel caso di specie, l'attività segnalata può trovare applicazione nell'ambito delle c.d. "attività temporanee", ossia di quella particolari tipologie di attività che, in virtù della loro limitata durata di esercizio, possono usufruire, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della menzionata Legge quadro, di apposita deroga ai valori limite assoluti definiti dalla Classificazione Acustica ed a quelli differenziali di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ancorché appaia sempre più labile la possibilità di usufruire di un simile straordinario regime, considerato l'oramai esteso periodo cui usufruisce siffatta attività.

In ogni caso, al Comune spetta altresì il compito di indicare apposite prescrizioni, utili per contenere il più possibile il disturbo alla popolazione esposta al rumore, quali: fasce orarie, limitazione dei volumi, orientamento dei diffusori acustici (ad es. indirizzandoli sul lato opposto a quello dove si trovano le abitazioni) e quanto altro ritenuto utile per contenere il rumore. Al Comune vengono inoltre demandati i compiti di vigilanza e controllo e, qualora venisse accertata la violazione delle previste limitazioni, l'avvio dei relativi procedimenti sanzionatori, i quali potranno essere altresì accompagnati da un'ulteriore restrizione dei termini impartiti nel titolo autorizzativo e, perfino, dall'eventuale revoca del provvedimento, se in presenza di condizioni di disturbo particolarmente gravose, tali da compromettere la salute delle persone esposte al rumore, o a fronte di reiterate violazioni.

Sembra dunque chiaro che, l'interlocutore principale è e rimane il Comune, al quale potrà essere invocata la riduzione dei periodi o degli orari concessi per l'esercizio dell'attività, oppure, se questa risultasse sprovvista di tale titolo, potrà essere invocato l'avvio di idonee verifiche fonometriche per le quali, a fronte dell'accertato supero dei predetti valori limite, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della menzionata L.447/95, oltre all'emanazione di apposita diffida con cui disporre, entro un congruo termine, il rientro nei limiti di legge.

In carenza di tali preminenti provvedimenti, potrà valutarsi se rinviare il caso all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, rappresentando le condizioni di disturbo lamentate che sono tipicamente ricomprese nell'ambito degli illeciti penali in capo all'articolo 659 C.P. il quale disciplina il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, forsanche fin qui non adeguatamente contrastate dalle azioni del Comune che, oramai da diversi anni, non sembra in grado, o forse non vuole, di assolvere appieno al ruolo di "garante", attingendo sia agli ordinari strumenti apprestati dall'Ordinamento amministrativo e, se ciò non fosse comunque sufficiente, sia anche a quelli extra-ordinem (ex art. 9 della L.447/95) richiesti dall'urgente necessità di tutelare la Salute (Art. 32 Cost.), nella definizione più ampia del termine, che comprende quindi anche la tutela del benessere psico-fisico della popolazione esposta al rumore, altrimenti dedita al riposo ed alle tradizionali attività domestiche.

In quest'ultimo caso, pare comunque utile voler dapprima disporre di un preventivo consulto legale, attraverso cui poter definire le possibili soluzioni per fronteggiare tale specifica situazione, oltre che di un'idonea prova tecnica, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, utile per dimostrare l'entità delle immissioni sonore alle quali sono esposte le abitazioni maggiormente intercettate dai rumori dell'attività.

Cordiali saluti.

 

La Redazione: 16.06.2015

 

 

 

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