The new Art

of Silence

Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2024

Informazione on-line dal 2004 su inquinamento acustico

Testata giornalistica specializzata

 

Home

Fisica onde musica

Approfondimenti dei fenomeni sonori

Laboratorio

Università di Modena e Reggio Emilia

UNIMORE

Music Lab

Laboratorio della musica

Musica e suono

 

Salute e psiche

Effetti e psicologia delle persone

Rubrica salute

 

Esperienza udibile

Bacheca

Annunci degli inserzionisti

Inserzioni

 

Didattica

Opere di approfondimento

Documentazione

 

Posta dei lettori

 

Lettere

 

Invia lettera

 

Associazione Specialisti Acustica

SALUTE

Stima carico di malattia da rumore ambientale

World Health Organization Europe

Joint Research Centre

Guida metodologica

 

2018

Nuove linee guida Rumore ambientale

World Health Organization Europe

SITI WEB

 

Governance and Integrated Observation of Marine Natural HAbitat

Ascoltare il silenzio

Web-museo del suono

 

 

La nuova Azione collettiva (Class Action)

Novembre 2020 - A cura di Avv. Santo Durelli    » sito web

 

La nuova azione collettiva, meglio conosciuta come class action, è uno strumento giuridico processuale per la tutela dagli illeciti plurioffensivi in campo ambientale, tra questi le immissioni intollerabili, introdotto con la legge 12 aprile 2019, n. 31, che consentirà ad una pluralità o addirittura moltitudine di soggetti che siano portatori di diritti omogenei - in altri termini, coloro che abbiano subito uno stesso tipo di danno da atti o comportamenti dello stesso soggetto - di far valere il diritto al risarcimento del danno in un unico processo.

L’entrata in vigore era fissata per il 19 aprile 2020 ma con la Legge n. 8/2020 è stata differita al 19 novembre 2020.

A differenza della "vecchia" class action, riservata ai consumatori in relazione ad illeciti commessi a loro danno in questo ristretto ambito, per l’appunto, consumeristico, la nuova class action, invece, è applicabile ad ogni tipologia di danno derivante da illecito, nel campo della responsabilità contrattuale, precontrattuale, extracontrattuale.

In quest’ultima categoria rientrano certamente i danni alla salute o ai loro beni che i singoli subiscono in conseguenza della compromissione dell’ambiente e, tra questi, anche quelli da immissioni.

A titolo esemplificativo, si può pensare ai danni alla salute o alla proprietà delle persone che vivono su un territorio che è stato contaminato a seguito di sversamento di sostanze tossiche causa malfunzionamento di qualche impianto oppure ai danni subiti dagli abitanti di una zona ove si trova una attività che produca un esteso e grave inquinamento acustico.

Occorre tuttavia preliminarmente operare un fondamentale distinguo, tra:

- danno ambientale di natura pubblica, ossia il danno a quel bene unitario che appartiene a tutti e che ci circonda, l’ambiente esteso per l’appunto; di questo danno si occupa principalmente il Testo Unico Ambiente introdotto con D.Lgs. 152/2006 (nel prosieguo, più brevemente, T.U);

- danno individuale alla salute o alla proprietà che il singolo subisce in conseguenza di un danno all’ambiente, disciplinato dalle norme ordinarie e di cui mi occuperò in questa sede.

Facciamo qualche cenno al danno ambientale di natura pubblica al solo fine di distinguerlo meglio dal danno individuale.

Nel diritto positivo italiano non esiste una definizione specifica di bene giuridico ambientale, ma solo quella di danno all’ambiente.

Una prima definizione era contenuta nell'articolo 18, della Legge 8 luglio1986, n. 349 istitutiva del Ministero dell’Ambiente: "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo, in tutto o in parte, ed obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato".

L’Unione Europea ha poi legiferato in materia di "tutela ambiente" e di responsabilità per danni ambientale emanando la Direttiva 2004/35/CE. Il nostro Testo Unico Ambiente introdotto con il D.Lgs. n. 152/2006 (nel prosieguo, più brevemente, T.U.), negli articoli da 299 a 318 ha recepito questa direttiva.

L'articolo 300, 1° comma, del T.U. fornisce una nuova e diversa definizione di danno ambientale in senso assai generico, come "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima".

Al secondo comma vi è però una limitazione della tipologia dei danni che vengono disciplinati dal T.U., ossia:

"Ai sensi della Direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento in confronto alle condizioni originarie, provocato:

1. alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa;

2. alle acque interne, mediante azioni che incidono in modo negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo, oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definite nella Direttiva 2000/60/CE;

3. alle acque costiere e a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

4. al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi sulla salute umana, a seguito dell’introduzione nel suolo (…) di sostanze, preparati, organismi, microorganismi nocivi per l’ambiente".

Come si vede mentre con l'articolo 18, della L. 349/1986 si era esteso il concetto di danno ambientale a qualsiasi lesione alle varie componenti del bene ambiente, l'articolo 300 la limita alle componenti naturalistiche previste espressamente.

Il danno ambientale di natura pubblica costituisce una speciale categoria di danno, disciplinato da norme speciali, nel senso che sono diverse da quelle generali del nostro ordinamento; in primis perché per la normativa pubblica prevede come primo step il ripristino, mediante bonifica, del sito danneggiato, mentre per le norme generali il risarcimento può avvenire alternativamente in forma specifica ovvero per equivalente monetario.

Inoltre, tutte le attività afferenti la prevenzione dei rischi di danno, la individuazione delle misure di ripristino, la titolarità ad avviare un procedimento amministrativo e/o la legittimazione ad avviare azione giudiziale verso il responsabile per ottenere il risarcimento del danno, spettano al Ministero dell'Ambiente. Certamente questo si avvarrà della cooperazione degli Enti locali e di vari organismi e comitati tecnici, ma il "dominus" per la gestione di questo danno è il citato Ministero.

 

Danno individuale che deriva dalla compromissione dell'ambiente

Il T.U. stesso riconosce la distinzione tra le due tipologie di danno nella parte in cui (art. 313, 7° comma) precisa che "resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute e nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi".

Per l'accertamento della sussistenza e la liquidazione di questi danni vigono non la legislazione speciale del T.U., ma le norme ed principi generali del nostro ordinamento, tra cui anche le norme della nuova class action come strumento processuale per far valere il relativo diritto.

Facciamo qualche esempio. In caso di grave contaminazione del terreno o delle acque di una determinata porzione di territorio, potranno verificarsi danni alla salute/qualità della vita degli abitanti o di tipo economico per la svalutazione degli immobili o per le spese che sono stati costretti a sostenere.

Parimenti potranno verificarsi questo tipo di danni individuali in caso di fenomeno di inquinamento acustico o odorigeno prodotte dalla attività di una grande impresa.

 

La nuova class action

Ambito di applicazione articolo 840, comma 1: I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.

Con la nuova class action il nostro ordinamento ha messo a disposizione dei cittadini uno strumento con il quale poter reagire e tutelare i propri diritti a fronte di comportamenti illeciti e plurioffensivi; uno strumento di portata generale, ossia non più legato come quello attuale all'ambiente consumeristico (tanto che è stato abrogato l'articolo 40-bis del codice consumo), ma con ambito di applicazione che comprende tutti gli illeciti sia nel campo della responsabilità contrattuale che extracontrattuale commessi da determinati soggetti, ossia le imprese e i gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

La nuova azione di classe non è più destinata soltanto alla tutela dei diritti dei consumatori, ma di essa potranno avvalersi anche associazioni, cittadini, professionisti, imprese, che hanno subito un torto di massa.

La natura di rimedio generale è dimostrata anche dal fatto che la disciplina è inserita nel corpo del codice di procedura civile, agli articoli 840-bis e seguenti.

Con la nuova class action, dunque, è tutelata qualsiasi categoria di diritti individuali omogenei di qualsiasi classe di soggetti.

Da evidenziare che l'azione di classe è concepita per incrementare la risposta giudiziale in presenza di controversie di massa, essa cioè si aggiunge all’azione individuale ordinaria di cui il singolo potrà continuare a ricorrere per la tutela delle proprie ragioni.

Fino ad ora per questo tipo di illeciti i cittadini potevano ricorrere soltanto all’azione individuale ordinaria, con l'entrata in vigore della nuova legge avranno a disposizione anche l'azione di classe, con i vantaggi che questa presenta.

L’omogeneità dei diritti individuali è in sostanza diventata l'unico criterio di selezione del contenzioso di classe. Ma che significa diritti omogenei? Si considerano tali i diritti che trovano fondamento nella medesima azione o omissione tenuta da un soggetto (un’impresa o un ente gestore di servizi) e fanno valere analoga pretesa risarcitoria.

Omogeneità non significa identità. La domanda è: "possono essere fatti valere dai componenti la classe questioni/pretese personali o differenziate?"

È da intendersi che non osta alla considerazione di omogeneità il fatto che il quantum risarcibile sia diverso per ciascun componente la classe, ma che per la liquidazione delle somme dovute non devono essere richiesti accertamenti in corso di procedimento particolarmente individualizzati.

 

Giudice competente

Il procedimento si svolge davanti a Sezioni specializzate in materia di impresa dei Tribunali dei capoluoghi di ogni regione, oltre a Brescia (per la Valle d’Aosta le Sez. specializzate competenti sono quelle di Torino) ed il rito applicabile è quello previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile anche se con molte peculiarità.

Va rilevato infatti che il processo è caratterizzato da un alto grado di informatizzazione: gran parte degli atti e dei provvedimenti sono nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

 

Legittimazione ad agire

Chi può proporre l’azione di classe? Il proponente deve essere un componente (o più componenti) della classe oppure una organizzazione/associazione senza scopo di lucro iscritta in un apposito elenco presso il Ministero di Giustizia i cui obiettivi statutari comprendano anche la tutela dei diritti omogenei.

Ovviamente il proponente prospetterà nella domanda che la condotta è plurioffensiva, almeno in via potenziale, ossia che l'illecito è tale da arrecare pregiudizio ad un insieme, classe, di soggetti accomunati dall'essere vittime, per l'appunto, del medesimo illecito.

 

Le fasi del procedimento sono tre:

1) valutazione della ammissibilità della domanda;

2) istruttoria e della decisione di merito;

3) procedura di adesione (eventuale).

 

Conclusioni

Molti altri sono dunque gli aspetti importanti della legge introduttiva della class action, tra queste le disposizioni volte a facilitare e disciplinare il raggiungimento di accordi transattivi o conciliativi nel corso del procedimento; le norme dedicate alle impugnazioni/opposizioni; le disposizioni concernenti le spese dei professionisti.

 

» l'articolo integrale può essere scaricato al seguente link

 

 

 

 

 

| torna all'inizio |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazi liberi da rumore

EVENTI

Coaching e dimensione spirituale

Health Science University

                                 

Master 2024

20 aprile 2024

Fano (PU)

Programma

 

» altri eventi

Marketing Sonoro

Strumenti di marketing

Suoni e frequenze

 

Guida Lavoro

Banca dati

 

Isolamento

Manuale

di buona pratica

Manuale Knauf

 

Associazione

Isolamento termico acustico

Soluzioni al rumore

 

SoundScape

FKL

Paesaggio sonoro

 

Misura il rumore

Openoise

Rilevare il rumore attraverso smartphone

 

Hush City

 

Identificare le aree di quiete nelle città

_________________

Arbitrato conciliazione

Mediazione civile

 

ANNUNCI

 

 

 

Cerca lavoro

 

 

Codici offerte

Risparmia negli acquisti online

 

 

 

| Chi siamo | contatti | copyright | lavora con noi | Partners | Privacy Policy | Cookie Policy | Termini e Condizioni | Redazione |

 

 

Inquinamentoacustico.it ® 2024

 

Powered by Register.it