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La notifica dei verbali
Seppur non strettamente connesso con i più pratici criteri operativi legati all'attività di vigilanza e controllo dall'inquinamento acustico, giacché d'interesse dei rispettivi organi amministrativi, si ritiene comunque utile produrre un breve cenno in merito alle recenti disposizioni, introdotte dal 1° gennaio 2004, dal menzionato D.Leg. 30 giugno 2003, n. 196, circa le modalità di notificazione atti giudiziari, amministrativi, civili e penali. In particolare, il suddetto codice vuole garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della riservatezza. A tal fine, è stato modificato, in particolare, l'art. 14 della Legge n. 689/81 prevedendo espressamente che, qualora non sia possibile la notificazione di un verbale di contestazione di una violazione direttamente nelle mani del destinatario, si debba procedere mediante la consegna o il deposito della copia dell'atto da notificare in busta sigillata. Non è pertanto sufficiente che la busta sia soltanto chiusa. Sulla busta non dovranno essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, bensì solo i seguenti riferimenti:
Le
stesse precauzioni dovranno essere adottate anche quando la notificazione dei
verbali avvenga a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento;
pertanto, non dovranno essere indicati sulla busta segni che possano rilevarne
il contenuto. In questo caso, non è richiesta la sigillatura della busta. Accertamenti eseguiti dal personale preposto al controllo del Comune Relativamente a tale ipotesi, l'agente accertatore, chiamato alla verifica dell'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa (ad es. la verifica dell'orario d'esercizio di un cantiere edile o di un'attività temporanea, quali concertini musicali; la verifica delle disposizioni dettate da un'ordinanza sindacale, ecc.), potrà procede all'accertamento, anche attraverso la raccolta di informazioni, nonché procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica ritenuta utile a comprovare la violazione. Nel caso sia ravvisata la violazione, l'agente accertatore redige, secondo norma di legge, il verbale di accertamento della violazione con l'eventuale prova della contestazione al trasgressore e l'indicazione dell'importo del pagamento liberatorio o pagamento in misura ridotta, il quale è pari alla somma più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa. Qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata (ad es. nel caso delle verifica d'orario di un cantiere, perché non presente il titolare dell'autorizzazione o il proprietario dell'immobile al momento del sopralluogo) gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati entro il termine di 90 (novanta) giorni, se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dall'accertamento, se residenti all'estero, con le modalità previste dalle leggi vigenti e, in alternativa, con le modalità previste dal codice di procedura civile. La notifica degli estremi della violazione potrà essere altresì effettuata dal funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Nel caso di omessa notifica nel termine prescritto, fatte salve le eventuali responsabilità a carico del soggetto incaricato dell’irrogazione della sanzione o che ha accertato la violazione, la violazione si estingue. Il trasgressore che riceve la contestazione o notificazione per aver commesso un illecito amministrativo, può estinguere il procedimento sanzionatorio attraverso il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della contestazione o notificazione. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato (art. 24 della Legge 698/81), deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'organo sanzionatorio (Comune o Comando di Polizia Municipale). Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire, all'Autorità che ha ricevuto il menzionato rapporto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito in merito. L'organo sanzionatorio potrà decidere, in base ai criteri stabiliti dalla legge e in riferimento alle motivazione prodotte nelle memorie difensive, un importo che va da un minimo a un massimo (asseconda della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche) e ne ingiunge il pagamento, il cui atto costituisce titolo esecutivo. È quindi evidente che tale somma potrebbe non corrispondere al pagamento liberatorio. Qualora invece vengano accolte le osservazioni prodotte, viene emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti dando comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto. Il pagamento dovrà essere effettuato, all'ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita con le stesse modalità precedentemente indicate per la notificazione della violazione. Entro 13 giorni, l'ufficio che ha ricevuto il pagamento, dovrà darne comunicazione all'Autorità che ha emesso l'ordinanza. In casi particolari, ovvero qualora l'interessato si trovi in situazioni economiche disagiate, può essere richiesta, con una semplice domanda scritta e allegando i documenti che dimostrino la propria situazione, la rateizzazione della sanzione. Entro breve tempo, l'organo sanzionatorio valuterà i documenti presentati e, se ritiene accolta la domanda, emetterà un provvedimento di rateizzazione che sarà notificato all'indirizzo del richiedente, nel quale sarà indicato:
Le ricevute dei pagamenti effettuati devono essere presentate (anche tramite fax) all'organo sanzionatorio. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, il trasgressore potrà proporre opposizione davanti al Tribunale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento. Tuttavia, l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Tribunale, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. Nel
caso in cui lo stesso soggetto incorra, nell'arco dei 5 (cinque) anni
successivi la commissione di una violazione amministrativa, nella reiterazione
della violazione, ovvero in una nuova violazione della medesima disposizione,
detta anche reiterazione "specifica", o di disposizioni diverse ma accomunate da
una medesima natura dei fatti o da una condotta comune, gli importi edittali
delle sanzioni sono moltiplicati per il numero delle violazioni accertate a
carico del medesimo trasgressore, con un limite massimo di 10.329 Euro (20 ml).
Tuttavia, tale regime sanzionatorio non viene applicato nel caso il trasgressore
si avvalga della liberatoria (pagamento in misura ridotta). Accertamenti fonometrici eseguiti dall'ARPA La vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di inquinamento acustico esercitata dalle A.R.P.A. e dal personale incaricato dai Comuni sono, per lo più, di carattere tecnico, ossia mirate alla verifica dei livelli di rumorosità prodotti da attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali. Diversamente da altre tipologie di controllo, le verifiche fonometriche non consentono all'organo accertatore di procedere ad una contestazione immediata della violazione, giacché l'esito delle misurazioni non è desunto nell'immediatezza del rilievo fonometrico, bensì ricavato in una fase di post-elaborazione. Per questo motivo l'ARPA, una volta accertata la violazione dei limiti di rumorosità, redige il relativo rapporto o relazione di misura che, qualora non diversamente disposto, trasmette al Comune territorialmente competente, ovvero al Comune nel quale è stata commessa la violazione. Può anche accadere che le verifiche condotte dall'ARPA riguardino la violazione di provvedimenti comunali, quali la verifica dell'orario di esercizio di un'attività autorizzata in deroga od anche la verifica degli impianti elettroacustici in dotazione nelle discoteca e quant'altro disciplinato dalla normativa provinciale e nazionale in materia di inquinamento acustico. Nella nota di trasmissione del rapporto, l'ARPA indicherà la violazione accertata e gli estremi della sanzione da applicare. Successivamente, comunque entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni, pena l'estinzione della sanzione, il Comune che ha ricevuto il rapporto, notificherà agli interessati gli estremi della violazione con le stesse modalità precedentemente indicate.
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