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La legge di bilancio 2018 e la nuova normale tollerabilità. Tanto rumore per nulla? Febbraio 2019 - A cura dell'Avv. Santo Durelli (sito web: avvocatodurelli.it)
La Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio) ha introdotto, al comma 746 dell'art.1 una disposizione (avulsa completamente dalle finalità di una legge di bilancio) che riguarda la materia acustica e, in particolare, la normale tollerabilità. E' stato aggiunto il comma 1-bis all'originario comma unico dell'art. 6-ter del Legge 2009, n. 13. Il testo del novellato art. 6-ter risulta oggi composto da due commi ed è il seguente. Comma 1 (ossia l'originario comma unico, rimasto invariato) «Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso». Comma 1-bis (ossia quello introdotto dalla Legge di bilancio 2018) «Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione». Secondo una parte dei primi commentatori la disposizione di cui al comma 1-bis determinerebbe una perfetta sovrapponibilità della accettabilità amministrativa alla normale tollerabilità, dovendosi pertanto accertare e valutare l'immissione acustica unicamente con il criterio pubblicistico ed i soli limiti da rispettare sarebbero quelli fissati dalla Legge 447/1995 e decreti attuativi. Non sarebbe più consentito, dunque, applicare il criterio comparativo, per costante giurisprudenza usato per valutare la normale tollerabilità ex art. 844 c.c.. Se così fosse la Novella avrebbe inferto un colpo assai grave alla tutela dell'individuo che subisce immissioni acustiche, in particolare alla tutela del suo diritto alla salute psicofisica, che invece il sistema costituito dall'art. 844 c.c., con l'utilizzo del criterio comparativo, è sempre stato in grado di garantire piuttosto efficacemente. Il rumore disturba nel momento in cui lo si percepisce, e più è forte (picchi), maggiore è il disturbo: è di palese evidenza, quindi, che il criterio pubblicistico, con il ricorso alle misurazioni per livelli equivalenti, sia inadeguato a rappresentare al Giudice quale sia il reale e concreto disturbo percepito da chi subisce immissioni moleste di tipo acustico. Ma l'interpretazione da dare non è questa, a mio giudizio. Vediamo il perché. Premettiamo, per quanto sia ovvio, che la nuova disposizione non ha affatto espunto dal nostro ordinamento il canone della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c., come implicitamente ma inoppugnabilmente si evince dal fatto che il dichiarato intento contenuto nell'art. 6-ter di volerne determinare i criteri di accertamento postula che la normale tollerabilità sia evidentemente considerata dallo stesso Legislatore come ancora esistente. L'originario comma unico dell'art. 6-ter, operava il rimando assai generico alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti al fine di accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche. Con l'introduzione dell'art. 1-bis il Legislatore ha precisato che i criteri di determinazione della normale tollerabilità di una immissione sono gli stessi che si applicano per accertare il livello di accettabilità ed inoltre che detti criteri sono quelli previsti dalla Legge n. 447/95 e suoi decreti attuativi.
Va peraltro considerato che nessuno
poteva seriamente dubitare del fatto che già con l'introduzione dell'art. 6-ter,
comma unico, il Legislatore del 2009 intendesse perseguire la finalità di
obbligare il Giudice – che è il destinatario della disposizione di cui all'art.
844 c.c. – ad utilizzare i criteri dell'accettabilità amministrativa di cui alla
L. 447/95 e decreti attuativi per accertare la normale tollerabilità, in luogo
del criterio comparativo invece costantemente adottato dalla giurisprudenza, sia
pure limitatamente alle sorgenti specificamente normate. Per proseguire nella lettura dell'articolo scarica il documento (PDF)
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