|
|
Una norma non risolve un problema, ma
può
contenerne gli effetti indesiderati
Una delle principali critiche avanzate al sistema legislativo italiano è quella di aver prodotto un numero eccessivo di provvedimenti, oltre 300 mila, tanti, probabilmente troppi considerato che molti rimangono inapplicati. Nell’ambito della legge n. 447/95 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, pensiamo, ad esempio, alla redazione della classificazione acustica da parte delle amministrazioni comunali, un adempimento ancora sconosciuto per molte di queste. Uno Stato efficace ed efficiente non si misura dal numero di leggi approvate, quanto dalla sua capacità di farle accettare, attraverso azioni fondate più su principi di autorevolezza che di autorità. Ciò nonostante, in alcuni casi, poter disporre di una specifica regolamentazione in una materia ancora scarsamente valutata, qual è l’inquinamento acustico, può contribuire a definire una prospettiva civile migliore. Sono quindi da sostenere e valorizzare quelle iniziative promosse dalle Amministrazioni locali qualora abbiano l’obiettivo di perseguire tali traguardi. In questo contesto, merita un plauso particolare l’attività regolamentare promossa dalla Regione Valle d’Aosta, la quale attraverso la L.R. n. 9 del 29 marzo 2006 recante “Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico” ha fissato una serie di adempimenti sia a carico dei privati sia delle Amministrazioni pubbliche (comuni) utili per la lotta all’inquinamento da rumore. Fra i numerosi adempimenti (previsione di impatto acustico, valutazione del clima acustico, attività temporanee, ecc.), merita particolare considerazione, anche perché un crescente numero di persone ne risulta coinvolto, i vincoli imposti in merito alle caratteristiche fonoisolanti degli edifici e, in particolare, di quelli ad uso abitativo, giacché l’art. 10, comma 2 della citata L.R. prevede che il rilascio del titolo abitativo edilizio sia subordinato alla presentazione di una relazione attestante il possesso, da parte dell’edificio, dei requisiti acustici passivi richiesti. I Comuni possono, tuttavia, disporre, ad opera ultimata, la verifica del possesso di tali requisiti. Analogamente, per quanto riguarda l’attività in capo ai comuni sono fissati i termini per la redazione della classificazione acustica del territorio, nonché le modalità e i contenuti dei piani comunali di risanamento e miglioramento acustico, allo scopo di proteggere la qualità dell’ambiente in cui viviamo. Di certo, i buoni
propositi sono necessari, ma da soli non bastano; sono altresì indispensabili
impegno e perseveranza per raggiungere ambiziosi traguardi. Per questo, non
resta che rivolgere l’augurio che i provvedimenti indicati dalla citata norma
regionale possano essere l’inizio di una rinnovata volontà di intervenire
efficacemente nella gestione dell’inquinamento acustico e non certo la fine di
un impegno formale; ma questa è un’altra storia. A me piace pensare, invece, che
chi bene inizia è già a metà dell’opera. Ai posteri largo a sentenza.
| torna all'inizio |
|
|
Inquinamentoacustico.it ® 2024
Powered by Register.it
|