La
risposta della Redazione
...Uso megafoni e musica in parrocchia
Gent.ma lettrice,
favorire l'aggregazione dei giovani, distogliendoli dai pericoli
della strada è un'opera lodevole, ma altrettanto corretto è infondere loro il
rispetto delle esigenze altrui, quali quelli del riposo e della tranquillità,
bene essenziali per una pacifica convivenza. Non sono forse questi i principi
cui si ispira un buon cristiano? L'uso di sorgenti sonore deve essere
commisurato alle caratteristiche dei luoghi, avendo premura di limitare volumi e
comportamenti che possano nuocere alle esigenze del vicinato. Per quanto
riguarda la musica, la questione può risultare alquanto semplificata, in quanto
è sufficiente abbassare la manopola dell'amplificatore, quel tanto che basta per
non suscitare le ire di quanti invocano silenzio e tranquillità.
La vigente normativa speciale di settore non annovera tali
sorgenti fra quelle soggette alle soglie limite previste dall'art. 4, c. 1 del
d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore", non essendo provocate da attività connesse con esigenze
produttive, professionali o commerciali, ancorché possano essere assunti tali
riferimenti per poter invocare la regolazione dei volumi entro specifiche soglie
al rumore. Qualora questa proposta dovesse trovare una costruttiva condivisione
con il parroco, pare utile voler assumere a riferimento la valutazione del c.d.
"criterio differenziale" definito dal menzionato art. 4, assicurando
all'interno degli ambienti abitativi esposti ai rumori, durante il
periodo diurno (06-22), livelli inferiori a 50 dB(A), misurati a finestre
aperte, se il rumore di fondo della zona, in assenza di tale specifica
sorgente, risulta particolarmente contenuto, o in alternativa
limitare la diffusione della musica a valori non superiori a 5 dB(A) rispetto a
quelli altrimenti presenti in condizioni di quiete. A tal fine, può risultare
sufficiente avvalersi di uno dei tanti applicativi scaricabili gratuitamente
dagli store Apple o Androide che assicura una misura abbastanza precisa del
rumore, qualora si abbia accortezza di procedere ad una preventiva regolazione
del segnale avvalendosi di una sorgente nota. Sul sito dell'Agenzia Europea
per l'Ambiente (EEA) è disponibile da oramai qualche tempo un'applicazione (APP)
gratuita dal titolo Noise meter per smartphone utile a misurare il rumore
(sito web:
www.eea.europa.eu/mobile).
Qualora, invece, non si riuscisse in alcun modo a giungere ad un
compromesso soddisfacente fra le parti, potrà essere deciso di presentare il caso
all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, in relazione all'assunto in
capo all'Art. 659 C.P. per il disturbo delle occupazioni e il riposo delle
persone. Nel qual caso, è utile avvalersi della consulenza di un Tecnico
Competente in Acustica Ambientale (TCAA) a mezzo della quale disporre di
idonea prova tecnica per supportare le contestazioni avanzate da tutti i
censiti interessati da siffatti disagi, avendo altresì premura di voler fornire
una chiara e precisa descrizione dei fatti e delle condizioni che sono
all'origine dei disturbi lamentati, eventualmente ornata da idonea
documentazione medica, qualora taluni soggetti dovessero accusare un pregiudizio
alle proprie, magari già caduche, condizioni di salute.
Casi simili a questo sono già stati oggetto di precedenti vagli
giudiziari che hanno saputo riconoscere i termini avanzati dai censiti promotori
di siffatte iniziative, non certo per invocare azioni punitive, quanto mossi nel
tentativo di tutelare una propria legittima aspettativa avvalendosi del supporto
dell'Autorità, grazie alla quale poter supportare le eventuali azioni di
rimando, quali quelle di disporre una regolamentazione dell'attività, a mezzo di
idonee fasce orarie, e dei volumi, limitati entro valori quantomeno accettabili.
Cordialmente.