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Ultimo aggiornamento: 07 ottobre 2018

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La risposta della Redazione

 

 

...Uso megafoni e musica in parrocchia

 

Gent.ma lettrice,

favorire l'aggregazione dei giovani, distogliendoli dai pericoli della strada è un'opera lodevole, ma altrettanto corretto è infondere loro il rispetto delle esigenze altrui, quali quelli del riposo e della tranquillità, bene essenziali per una pacifica convivenza. Non sono forse questi i principi cui si ispira un buon cristiano? L'uso di sorgenti sonore deve essere commisurato alle caratteristiche dei luoghi, avendo premura di limitare volumi e comportamenti che possano nuocere alle esigenze del vicinato. Per quanto riguarda la musica, la questione può risultare alquanto semplificata, in quanto è sufficiente abbassare la manopola dell'amplificatore, quel tanto che basta per non suscitare le ire di quanti invocano silenzio e tranquillità.

La vigente normativa speciale di settore non annovera tali sorgenti fra quelle soggette alle soglie limite previste dall'art. 4, c. 1 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", non essendo provocate da attività connesse con esigenze produttive, professionali o commerciali, ancorché possano essere assunti tali riferimenti per poter invocare la regolazione dei volumi entro specifiche soglie al rumore. Qualora questa proposta dovesse trovare una costruttiva condivisione con il parroco, pare utile voler assumere a riferimento la valutazione del c.d. "criterio differenziale" definito dal menzionato art. 4, assicurando all'interno degli ambienti abitativi esposti ai rumori, durante il periodo diurno (06-22), livelli inferiori a 50 dB(A), misurati a finestre aperte, se il rumore di fondo della zona, in assenza di tale specifica sorgente, risulta particolarmente contenuto, o in alternativa limitare la diffusione della musica a valori non superiori a 5 dB(A) rispetto a quelli altrimenti presenti in condizioni di quiete. A tal fine, può risultare sufficiente avvalersi di uno dei tanti applicativi scaricabili gratuitamente dagli store Apple o Androide che assicura una misura abbastanza precisa del rumore, qualora si abbia accortezza di procedere ad una preventiva regolazione del segnale avvalendosi di una sorgente nota. Sul sito dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) è disponibile da oramai qualche tempo un'applicazione (APP) gratuita dal titolo Noise meter per smartphone utile a misurare il rumore (sito web: www.eea.europa.eu/mobile).

Qualora, invece, non si riuscisse in alcun modo a giungere ad un compromesso soddisfacente fra le parti, potrà essere deciso di presentare il caso all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, in relazione all'assunto in capo all'Art. 659 C.P. per il disturbo delle occupazioni e il riposo delle persone. Nel qual caso, è utile avvalersi della consulenza di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) a mezzo della quale disporre di idonea prova tecnica per supportare le contestazioni avanzate da tutti i censiti interessati da siffatti disagi, avendo altresì premura di voler fornire una chiara e precisa descrizione dei fatti e delle condizioni che sono all'origine dei disturbi lamentati, eventualmente ornata da idonea documentazione medica, qualora taluni soggetti dovessero accusare un pregiudizio alle proprie, magari già caduche, condizioni di salute.

Casi simili a questo sono già stati oggetto di precedenti vagli giudiziari che hanno saputo riconoscere i termini avanzati dai censiti promotori di siffatte iniziative, non certo per invocare azioni punitive, quanto mossi nel tentativo di tutelare una propria legittima aspettativa avvalendosi del supporto dell'Autorità, grazie alla quale poter supportare le eventuali azioni di rimando, quali quelle di disporre una regolamentazione dell'attività, a mezzo di idonee fasce orarie, e dei volumi, limitati entro valori quantomeno accettabili.  

Cordialmente.

 

 

 

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