La
risposta della Redazione
...Musica dal vivo in palazzo residenziale
Gent.ma Lettrice,
rattrista constatare che, a quasi un ventennio dall'emanazione
della L.447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", abbiano
ancora occasione di manifestarsi siffatte incresciose situazioni, in palese
violazione dei Diritti costituiti che tutelano l'integrità psicofisica delle
persone, altrimenti sottomesse ad arcaiche preclusioni. L'agente responsabile di
immissioni moleste dovrebbe saper dimostrare, con sano spirito di intraprendenza
e "senso civico", la capacità di rispondere autonomamente al lamentante,
adoperandosi per analizzare i termini del disagio e, se del caso, avviando le
adeguate misure protettive, evitando che la persona disturbata dai rumori debba
ricorrere all'Autorità per poter difendere una propria legittima esigenza.
Fatto salvo quanto sopra esposto, pare utile ricordare che la
norma pubblicistica, in capo alla menzionata Legge quadro, sancisce
l'obbligo di ricondurre l'esercizio di siffatte attività all'interno dei
valori limite differenziali di immissione indicati dall'art. 4, c. 1 del
d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore", i quali sono verificati all'interno degli ambienti
abitativi esposti ai rumori, parimenti a quanto precisato al punto 2 della
Circolare ministeriale dd. 6 settembre 2004 di "Interpretazione in
materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei
valori limite differenziali". Inoltre, qualora la diffusione del rumore
dovesse intercettare anche l'ambiente esterno, vi è l'obbligo di rispondere
anche ai valori limite assoluti (emissione/immissione)
definiti dalla Classificazione Acustica comunale.
A tal fine, in via preventiva, l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività è assoggettato ad una valutazione previsionale dell'impatto
acustico, ai sensi dell'art. 8 della citata Legge quadro, redatta da
un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), a mezzo della quale
definire gli opportuni presidi utili per assicurare il rispetto dei predetti
valori limite e, quindi, limitare il disturbo arrecato alla popolazione esposta
ai rumori da questa generati.
Ad ogni buon conto, a prescindere dalla presenza o meno della
predetta documentazione e sempreché l'Amministrazione locale non abbia inteso
assoggettare l'esercizio di tale attività ad una specifica autorizzazione in
deroga ai limiti richiamati dalla normativa di settore, nel qual caso avrebbe
comunque dovuto indicate le giornate, le opportune fasce orarie oltreché le
misure per poter ridurre al minimo il disturbo alla popolazione esposta ai
rumori, potrà essere dato corso alle opportune verifiche del caso, demandando
all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)
l'espletamento dei relativi controlli.
Nel caso in cui, all'esito di tali verifiche, venisse accertato
il supero dei predetti limiti, a carico del trasgressore è prevista l'erogazione
della sanzione amministrativa di cui all'art. 10, c. 2 della L.447/95,
nonché l'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un
congruo termine, il rientro nelle soglie limite di rumore. Tale fattispecie,
potrà, se previsto dal caso o a fronte di manifesta latenza delle Autorità
locali, venire rinviata all'esame dell'Autorità giudiziaria, in relazione
all'ipotesi contravvenzionale in capo all'art. 659 C.P. in materia di disturbo
delle occupazioni o il riposo delle persone, sempreché i disagi lamentati
intercettino una pluralità di soggetti esposti, ossia più condomini, i quali
potranno manifestare le condizioni lamentate e la cause da cui queste hanno
tratto origine.
Cordialmente.