La
risposta della Redazione
...Musica in condominio
Egregio Signor Andrea,
la Legge offre numerosi spunti attraverso i quali veder
riconosciuto il Diritto alla quiete e tranquillità all'interno delle proprie
mura domestiche. In ogni caso, è bene che tali azioni vengano assunte attraverso
canali ufficiali, previsti dall'Ordinamento, piuttosto che tentare affannose,
quanto inutili, recriminazioni verbali che spesso non fanno altro che esacerbare
i già difficili rapporti con il vicinato.
Le immissioni sonore generate dall'uso di strumenti musicali
all'interno dei condomini può trovare riscontro nelle limitazioni assunte dai
regolamenti comunali di Polizia Locale o di igiene e sanità, assunti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447,
recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", i quali solitamente
definiscono le fasce orarie all'interno delle quali possono essere svolte
siffatte attività; dai regolamenti di condominio che, al pari di quanto
avviene per l'Autorità locale, stabiliscono le c.d. "ore di riposo" e le ore
nelle quali è consentito l'uso di apparecchiature rumorose, fra cui vengono
annoverati anche gli strumenti musicali.
L'osservanza circa il rispetto di tali limitazioni è assunta, nel
primo caso, direttamente dal personale incaricato del Comune territorialmente
competente, mentre nel secondo caso i fatti vanno opportunamente segnalati
all'Amministratore del condominio ed altresì assunti all'interno di un'eventuale
disputa civile.
Qualora, tali preminenti deterrenti non siano in grado di
assortire adeguato riscontro, potrà essere deciso di rinviare il caso
all'attenzione del Giudice, attraverso il ricorso ex articolo 659 C.P.
che disciplina il disturbo delle occupazioni o il riposo delle persone, in
ambito penale; oppure, in ambito civile, facendo ricorso all'assunto in capo
all'articolo 844 cod. civ. in materia di immissioni moleste. In entrambi
in casi, risulta utile e per ricorso al Tribunale civile addirittura necessario,
il riscontro di adeguata prova tecnica, assunta per mezzo di un
Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da Lei incaricato,
attraverso la quale sostenere l'eventuale avvenuto supero della soglia della
c.d. "normale tollerabilità", verificata all'interno delle abitazioni
esposte al rumore ed in concomitanza delle esercitazioni musicali lamentate.
Qualora il Giudice riconoscesse le ragioni della parte
ricorrente, potrà stabilire (ordinare) gli orari nei quali consentire
l'esercizio dell'attività musicale e/o la limitazione dei volumi immessi negli
appartamenti confinanti, anche attraverso l'adozione di adeguate misure di
contenimento del rumore, oltreché, limitatamente al procedimento civile,
quantificare l'ammontare del risarcimento per i danni cagionati.
Data quindi la peculiarità degli argomenti presentati, pare utile
dapprima voler provvedere ad un consulto legale, assieme al quale valutare
l'azione più efficace per veder assicurato, entro breve tempo, il ristabilirsi
di una condizione di vita domestica "normale".
Cordialmente.
La Redazione: 23.05.2015