Gent.ma Signora Anna,
con riguardo alla Sua lettera, desidero presentare alcune
e peraltro sommarie considerazioni che auspico essere utili per una
prima definizione del caso.
Parto col dire che la diffusione di musica è tenuta al
rispetto dei valori limiti differenziali di immissione indicati
dall'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione
dei valori limiti delle sorgenti sonore), oltreché dei valori di
accettabilità previsti dal d.P.C.M. 1° marzo 1991, qualora il Comune
non abbia ancora adottato la Classificazione Acustica del proprio
territorio. A tal fine, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività o
all'installazione di apparecchiature rumorose è soggetta alla
presentazione di una documentazione di previsione dell'impatto
acustico (ex art. 8, c. 4, L.447/95) con la quale indicare l'entità
delle immissioni sonore e le eventuali misure di contenimento
adottate per evitare l'insorgere di quelle condizioni che possono far
incorrere nel supero delle predette soglie limite al rumore.
In caso dell’insorgenza di disturbi, potrà dapprima
essere richiesto un controllo fonometrico al Comune, il quale
potrà a tal fine avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), all’esito del
quale, qualora venisse accertato il supero dei limiti al rumore, il
Comune sarà tenuto a disporre dei relativi provvedimenti sanzionatori
(ex art. 10, c. 2, L.447/95) e ripristinatori (diffida)
con i quali assicurare il rientro nelle soglie limite al rumore.
In difetto di tali azioni di salvaguardia e qualora il
disturbo si estendesse ad una pluralità di individui, sarà possibile
presentare un esposto all'Autorità Giudiziaria (ex art. 659
C.P.) fornendo una chiara, precisa e dettagliata rappresentazione dei
fatti che sono all'origine dei disturbi, l'entità del fenomeno, il
numero delle persone esposte (le quali potranno sottoscrivere la
segnalazione, offrendo disponibilità di essere sentite sui fatti),
corredato da registrazioni audio e, qualora possibile, dagli esiti di
una rilevazione fonometrica eseguita da un Tecnico Competente in
Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA) grazie alla
quale offrire adeguata prova tecnica circa l'entità dei livelli di
rumore lamentati.
Nulla esclude che anche un singolo cittadino o una
sola famiglia, dopo relativa allegazione delle prove, possa
proporre un'azione civile contro i gestori e/o il Comune per
inibire tali manifestazioni sonore intollerabili e per proporre l'azione
risarcitoria, come conferma recente giurisprudenza. Il fondamento
risiede anche nella tutela del diritto alla salute, sancito
dall'art. 32 della Carta Costituzionale come diritto fondamentale
ed incomprimibile e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo
che tutela le relazioni familiari e la casa. Infatti, ogni persona ha
diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio
domicilio.
In tali condizioni pare comunque utile voler usufruire
di un preliminare consulto legale mediante il quale valutare le
azioni da intraprendere, prima delle quali il tentativo, presso il
Comune, di invocare adeguate azioni di contenimento dei rumori e,
se del caso, una valutazione delle condotte assunte da parte di
coloro che sono all'origine di illecite immissioni, ivi compresa un
esame circa la legittimità dei provvedimenti autorizzatori, qualora
afflitti da manifeste carenze.
Usufruire della coesione di quanti soffrono una
situazione di disagio può rappresentare un primo e valido strumento per
acquisire davanti alle Autorità una qualche attenzione e, se del caso,
per calmierare le spese occorrenti per una efficacie rivendicazione.
Nel ricordare che tali illustrazioni hanno carattere
puramente generale, potendo trovare altre e specifiche disamine da un
approfondimento più dettagliato del caso, porgo un cordiale saluto.