Premesso che a tale disagio
si potrebbe sopperire attraverso la semplice riduzione dei volumi o
l'uso di cuffie, gli elementi che sono all'origine di tali disagi
possono
principalmente ricondursi due.
Il primo può essere
imputabile ad un carente isolamento acustico dell'edificio, in ragione
del quale anche la produzione di rumori, anche non particolarmente elevati, non
trova sufficiente ostacolo alla loro diffusione. In questo caso,
qualora l'edificio sia stato realizzato dopo il 20 febbraio 1998, è tenuto
a rispettare i requisiti di isolamento previsti dal d.P.C.M. 5
dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici" che, per le abitazioni, impone un valore
dell'indice del potere fonoisolanete apparente (R'w) del solaio di
almeno 50 dB(A).
Qualora l'edificio non
rispondesse a tali requisiti, potrà esserne fatta rivalsa al costruttore
o al venditore che ha ceduto l'immobile in carenza delle necessarie
caratteristiche fonoisolanti.
Il secondo aspetto, rientra
nei tradizionali comportamenti della vita di condominio e della
produzione di rumori "non necessari" alla tradizionale vita domestica,
determinati da una scarsa attenzione nel cercare di limitare e, se
possibile, evitare di procurare disturbo al vicinato.
A tal riguardo, qualora l'edificio sia
composto da un numero di condomini inferiori a dieci, non v'è l'obbligo
di formare un Regolamento condominiale (art. 1138 c.c.). In tali casi,
la rivendicazione dei disturbi fra vicini è dunque rinviata alle
disposizioni contenute nell'articolo 844 c.c. (immissioni)
o, più in generale, nei "doveri di buon vicinato" e di
buona educazione, nel rispetto delle ore di silenzio, al
fine di evitare l'insorgere di possibili controversie.
In carenza di tali
prerogative, diviene peraltro possibile presentare un tentativo di
conciliazione, attraverso il quale le parti possono cercare di addivenire ad una
pacifica soluzione per dipanare i termini della lite. Oppure, qualora
tale tentativo si rivelasse vano, sarà possibile rinviare la soluzione
della disputa all'esame del Giudice ordinario (Tribunale civile) o del
Giudice di Pace.
In questo caso, è tuttavia
necessario disporre di adeguata "prova tecnica" a mezzo di
rilievi fonometrici con i quali comprovare l'eventuale avvenuto supero
della soglia della c.d. "normale tollerabilità", ottenuta
attraverso il contributo di un proprio consulente tecnico ricompreso
almeno all'interno dell'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in
Acustica Ambientale (ENTECA)
e del supporto di un legale.
Sulla scorta di tali
elementi, oltre alla definizione delle misure ritenute utili per
confinare i disagi lamentati (ad es. limitazione dell'uso di apparecchiature
musicali al di fuori di determinate fasce orarie in quanto dedicate al
riposo e alla tranquillità), il Giudice potrà altresì riconoscere gli
eventuali danni patiti (ex art. 2043 c.c.) che la parte
soccombente sarà tenuta a risarcire.
Pare dunque evidente che
avviare una costruttiva soluzione fra vicini rappresenta il principale e più
utile strumento per gestire le esigenze di vita di vicinato, quale
segno di civiltà e di rispetto delle esigenze altrui.