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Premesso che a tale disagio si potrebbe sopperire attraverso la semplice riduzione dei volumi o l'uso di cuffie, gli elementi che sono all'origine di tali disagi possono principalmente ricondursi due. Il primo può essere imputabile ad un carente isolamento acustico dell'edificio, in ragione del quale anche la produzione di rumori, anche non particolarmente elevati, non trova sufficiente ostacolo alla loro diffusione. In questo caso, qualora l'edificio sia stato realizzato dopo il 20 febbraio 1998, è tenuto a rispettare i requisiti di isolamento previsti dal d.P.C.M. 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" che, per le abitazioni, impone un valore dell'indice del potere fonoisolanete apparente (R'w) del solaio di almeno 50 dB(A). Qualora l'edificio non rispondesse a tali requisiti, potrà esserne fatta rivalsa al costruttore o al venditore che ha ceduto l'immobile in carenza delle necessarie caratteristiche fonoisolanti. Il secondo aspetto, rientra nei tradizionali comportamenti della vita di condominio e della produzione di rumori "non necessari" alla tradizionale vita domestica, determinati da una scarsa attenzione nel cercare di limitare e, se possibile, evitare di procurare disturbo al vicinato. A tal riguardo, qualora l'edificio sia composto da un numero di condomini inferiori a dieci, non v'è l'obbligo di formare un Regolamento condominiale (art. 1138 c.c.). In tali casi, la rivendicazione dei disturbi fra vicini è dunque rinviata alle disposizioni contenute nell'articolo 844 c.c. (immissioni) o, più in generale, nei "doveri di buon vicinato" e di buona educazione, nel rispetto delle ore di silenzio, al fine di evitare l'insorgere di possibili controversie. In carenza di tali prerogative, diviene peraltro possibile presentare un tentativo di conciliazione, attraverso il quale le parti possono cercare di addivenire ad una pacifica soluzione per dipanare i termini della lite. Oppure, qualora tale tentativo si rivelasse vano, sarà possibile rinviare la soluzione della disputa all'esame del Giudice ordinario (Tribunale civile) o del Giudice di Pace. In questo caso, è tuttavia necessario disporre di adeguata "prova tecnica" a mezzo di rilievi fonometrici con i quali comprovare l'eventuale avvenuto supero della soglia della c.d. "normale tollerabilità", ottenuta attraverso il contributo di un proprio consulente tecnico ricompreso almeno all'interno dell'Elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (ENTECA) e del supporto di un legale. Sulla scorta di tali elementi, oltre alla definizione delle misure ritenute utili per confinare i disagi lamentati (ad es. limitazione dell'uso di apparecchiature musicali al di fuori di determinate fasce orarie in quanto dedicate al riposo e alla tranquillità), il Giudice potrà altresì riconoscere gli eventuali danni patiti (ex art. 2043 c.c.) che la parte soccombente sarà tenuta a risarcire. Pare dunque evidente che avviare una costruttiva soluzione fra vicini rappresenta il principale e più utile strumento per gestire le esigenze di vita di vicinato, quale segno di civiltà e di rispetto delle esigenze altrui.
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La Redazione: 16.03.2020
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