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Le infrastrutture agricole qualora ricadenti fra le "sorgenti sonore fisse" sono soggette, limitatamente all'ambiente esterno, al rispetto dei valori limite assoluti (emissione ed immissione) definiti dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, oltreché dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", i quali sono invece riferiti al rumore misurato all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore. Inoltre, per i nuovi impianti adibiti ad attività produttive soggetti ad autorizzazione da parte del Comune v'è l'obbligo di presentare, a corredo della domanda di installazione, un'apposita documentazione dell'impatto acustico generato dall'impianto, redatta ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale inscritto nell'elenco nazionale (» ENTECA), nella quale vanno indicati i livelli di rumore stimati a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto e le eventuali soluzioni di contenimento del rumore adottate per assicurare il rispetto dei predetti valori limite. Nell'ambito della disciplina regolamentare regionale, possono tuttavia trovare riferimento altre ed ulteriori discipline nell'ambito della gestione delle attività agricole, comprese eventuali fasce orarie all'interno delle quali è consentito l'esercizio dell'attività, per le quali è quindi utile il rinvio ad un specifico esame presso gli uffici della Regione competente. Per quel che attiene l'attività di controllo del rumore (anche della parte documentale), questa è posta a carico del Comune, il quale potrà se del caso avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) per le eventuali verifiche fonometriche, qualora lo stesso Comune non disponesse delle necessarie competenze tecnico-strumentali. Tali immissioni sonore sono altresì regolate in sede civile dalle disposizioni previste dall'articolo 844 c.c. (immissioni), il quale limita la diffusione di quei rumori che eccedano la soglia della c.d. "normale tollerabilità", ossia di quei rumori che superano per più di 3 dB(A) il livello di rumore di fondo caratteristico dell'ambiente nel quale il rumore è percepito. In quest'ultimo caso, tuttavia, risulta necessario il supporto di un legale e di quello di un proprio consulente tecnico con il quale disporre di idonea "prova tecnica", attraverso rilievo fonometrico, in relazione alla quale tentare dapprima una via conciliativa con il responsabile delle illecite immissioni, al fine di definire gli elementi utili per sollevarsi dalla lite, oppure procedere con il ricorso davanti al Giudice ordinario del Tribunale civile o Giudice di Pace, qualora tale preliminare tentativo non sortisse alcun risultato utile. Per maggiori approfondimenti degli argomenti, qui presentati in maniera sommaria, rinviamo al seguente pregevole articolo pubblicato sul sito dello Studio Cataldi » immissioni di rumore.
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La Redazione: 25.04.2020
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