Le infrastrutture agricole qualora ricadenti
fra le "sorgenti sonore fisse" sono soggette, limitatamente
all'ambiente esterno, al rispetto dei valori limite assoluti
(emissione ed immissione) definiti dalla Classificazione Acustica del
territorio comunale, oltreché dei valori limite differenziali di
immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14
novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore", i quali sono invece riferiti al rumore misurato
all'interno degli ambienti abitativi esposti al rumore.
Inoltre, per i nuovi impianti adibiti ad
attività produttive soggetti ad autorizzazione da parte del Comune
v'è l'obbligo di presentare, a corredo della domanda di installazione,
un'apposita documentazione dell'impatto acustico generato
dall'impianto, redatta ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 26
ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", da un Tecnico Competente in Acustica
Ambientale inscritto nell'elenco nazionale (»
ENTECA), nella quale vanno indicati i livelli di rumore stimati a
seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto e le eventuali soluzioni
di contenimento del rumore adottate per assicurare il rispetto dei
predetti valori limite.
Nell'ambito della disciplina regolamentare
regionale, possono tuttavia trovare riferimento altre ed ulteriori
discipline nell'ambito della gestione delle attività agricole, comprese
eventuali fasce orarie all'interno delle quali è consentito l'esercizio
dell'attività, per le quali è quindi utile il rinvio ad un specifico
esame presso gli uffici della Regione competente.
Per quel che attiene l'attività di controllo
del rumore (anche della parte documentale), questa è posta a carico del
Comune, il quale potrà se del caso avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) per le eventuali
verifiche fonometriche, qualora lo stesso Comune non disponesse delle
necessarie competenze tecnico-strumentali.
Tali immissioni sonore sono altresì regolate
in sede civile dalle disposizioni previste dall'articolo 844 c.c.
(immissioni), il quale limita la diffusione di quei rumori che
eccedano la soglia della c.d. "normale tollerabilità", ossia di
quei rumori che superano per più di 3 dB(A) il livello di rumore di
fondo caratteristico dell'ambiente nel quale il rumore è percepito.
In quest'ultimo caso, tuttavia, risulta
necessario il supporto di un legale e di quello di un proprio consulente
tecnico con il quale disporre di idonea "prova tecnica",
attraverso rilievo fonometrico, in relazione alla quale tentare
dapprima una via conciliativa con il responsabile delle illecite
immissioni, al fine di definire gli elementi utili per sollevarsi dalla
lite, oppure procedere con il ricorso davanti al Giudice ordinario del
Tribunale civile o Giudice di Pace, qualora tale preliminare tentativo
non sortisse alcun risultato utile.
Per maggiori approfondimenti degli
argomenti, qui presentati in maniera sommaria, rinviamo al seguente
pregevole articolo pubblicato sul sito dello Studio Cataldi »
immissioni di rumore.