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La risposta della Redazione
Rumore fino alle 2 di notte per manifestazione "temporanea" di 72 giorni consecutivi
Egregio Signor Fabio, l'autorizzazione di manifestazioni temporanee, anche in deroga ai valori limite previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), rientra nell'ambito della potestà locale propria dei Comuni, i quali possono consentire l'esercizio di siffatte attività nei rispetto delle condizioni da questi stabiliti, volte a contemperare l'esigenza del divertimento con quella del riposo e della tranquillità notturna della popolazione esposta al rumore. Nel caso da Lei presentato, il Comune ha inteso disporre, oltre alle tradizionali fasce orarie, anche delle soglie limite al rumore, alternative a quelle indicare dalla Classificazione Acustica del territorio che sono da intendersi quale "tetto" massimo dei volumi della musica. A tal riguardo, è importante chiarire se questi valori siano da ricondurre all'area nella quale ha luogo la manifestazione o, piuttosto, al luogo ove sono insediati i ricettori (abitazioni) esposti. In ogni caso, tale elemento è indicato all'interno del Regolamento o dell'autorizzazione. La verifica circa il rispetto degli orari e dei predetti valori limite spetta alla stessa Amministrazione comunale che ha disposto l'atto. Qualora le predette limitazioni non siano consone alle esigenze dei luoghi, vuoi per la spiccata prevalenza di abitazioni, vuoi per particolari consuetudini locali o per gli effetti da queste manifestazioni generato nei confronti della popolazione esposta al rumore, potrà essere invocato alla stessa Amministrazione, la modifica dei termini indicati dall'autorizzazione, quali: restrizione del numero di avvenimento, anticipazione degli orari o riduzione delle soglie limite del rumore. Appare tuttavia opportuno evidenziare che per quelle manifestazioni che, seppur comprese entro la definizione di "temporanee", siano proposte con cadenza annuale, il Comune è tenuto ad individuare apposite aree, definite all'interno della Classificazione Acustica, nelle quale destinare lo svolgimento di attività temporanee rumorose (ad es. luna park, concerti, manifestazioni ricreative, etc.), parimenti a quanto prospettato dalle Linee Guida dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) del 1998, al fine evitare di far gravare in misura eccessiva sulla popolazione gli effetti di un numero considerevole di manifestazioni. Al riguardo, con il termine "temporaneo" è da intendersi quelle attività che sono racchiuse in un inizio e in una fine limitati nel tempo, senza con questo possa lasciare intendere un limite predefinito, essendo spesso condizionato dal tipo di attività. Pensiamo, ad esempio, ad un cantiere edile per la costruzione di una grande opera, è comunque compreso nella definizione di temporaneo anche se la sua durata può estendersi per anni, mentre le opere di giardinaggio, quali il taglio dell'erba, anch'esse temporanee, sono confinate a qualche ora nell'arco di una giornata o al più a qualche giorno. In alcuni casi, all'interno dei regolamenti inerenti la disciplina dell'inquinamento acustico, il Comune opportunamente indica i termini della temporaneità, stabilendo il numero di giorni o il numero di avvenimenti/anno entro i quali è compresa tale specifica definizione. Una soluzione efficacie per evitare interpretazioni arbitrarie. Per eventuali ulteriori questioni legate alla legittimità dell'atto e per eventuali ricorsi anche davanti all'Autorità Giudiziaria, in relazione all'assunto in capo all'articolo 659 C.P. (disturbo della quiete pubblica, intesa come riposo delle persone o disturbo delle occupazioni), è utile volersi avvalere di un consulto legale attraverso il quale esaminare nel dettaglio tale specifico caso, usufruendo, semmai, anche dei risultati di apposite verifiche fonometriche, demandate ad un Tecnico Competente in Acustica ambientale (TCAA) da Lei incaricato. Cordiali saluti.
La Redazione: 07.01.2016
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