La
risposta della Redazione
Rumore fino alle 2 di notte per manifestazione
"temporanea" di 72 giorni consecutivi
Egregio Signor Fabio,
l'autorizzazione di
manifestazioni temporanee, anche in deroga ai valori limite previsti dal
d.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore), rientra nell'ambito della potestà locale propria dei Comuni, i quali
possono consentire l'esercizio di siffatte attività nei rispetto delle
condizioni da questi stabiliti, volte a contemperare l'esigenza del divertimento
con quella del riposo e della tranquillità notturna della popolazione esposta al
rumore.
Nel caso da Lei presentato, il
Comune ha inteso disporre, oltre alle tradizionali fasce orarie, anche delle soglie
limite al rumore, alternative a quelle indicare dalla Classificazione Acustica
del territorio che sono da intendersi quale "tetto" massimo dei volumi della
musica. A tal riguardo, è importante chiarire se questi valori siano da
ricondurre all'area nella quale ha luogo la manifestazione o, piuttosto, al
luogo ove sono insediati i ricettori (abitazioni) esposti. In ogni caso, tale
elemento è indicato all'interno del Regolamento o
dell'autorizzazione. La verifica circa il rispetto degli orari e dei predetti
valori limite spetta alla stessa Amministrazione comunale che ha disposto l'atto.
Qualora le predette limitazioni
non siano consone alle esigenze dei luoghi, vuoi per la spiccata prevalenza di
abitazioni, vuoi per particolari consuetudini locali o per gli effetti da queste
manifestazioni generato nei confronti della popolazione esposta al rumore, potrà
essere invocato alla stessa Amministrazione, la modifica
dei termini indicati dall'autorizzazione, quali: restrizione del numero di
avvenimento, anticipazione degli orari o riduzione delle soglie limite del
rumore.
Appare tuttavia opportuno
evidenziare che per quelle manifestazioni che, seppur comprese entro la
definizione di "temporanee", siano proposte con cadenza annuale, il Comune è
tenuto ad individuare apposite aree, definite all'interno della Classificazione
Acustica, nelle quale destinare lo svolgimento di attività temporanee rumorose
(ad es. luna park, concerti, manifestazioni ricreative, etc.), parimenti a
quanto prospettato dalle Linee Guida dell'Agenzia Nazionale per la Protezione
dell'Ambiente (ANPA) del 1998, al fine evitare di far gravare in misura eccessiva sulla
popolazione gli effetti di un numero considerevole di manifestazioni.
Al riguardo, con il termine
"temporaneo" è da intendersi quelle attività che sono racchiuse in un inizio e
in una fine limitati nel tempo, senza con questo possa lasciare intendere un limite
predefinito, essendo spesso condizionato dal tipo di attività. Pensiamo, ad esempio, ad
un cantiere edile per la costruzione di una grande opera, è comunque compreso
nella definizione di temporaneo anche se la sua durata può estendersi per anni,
mentre le opere di giardinaggio, quali il taglio dell'erba, anch'esse
temporanee, sono confinate a qualche ora nell'arco di una giornata o al più a
qualche giorno.
In alcuni casi, all'interno dei
regolamenti inerenti la disciplina dell'inquinamento acustico, il Comune
opportunamente indica i termini della temporaneità, stabilendo il numero di giorni o il numero
di avvenimenti/anno entro i quali è compresa tale specifica definizione. Una
soluzione efficacie per evitare interpretazioni arbitrarie.
Per eventuali ulteriori
questioni legate alla legittimità dell'atto e per eventuali
ricorsi anche davanti all'Autorità Giudiziaria, in relazione all'assunto in capo
all'articolo 659 C.P. (disturbo della quiete pubblica, intesa come riposo delle
persone o disturbo delle
occupazioni), è utile volersi avvalere di un consulto legale attraverso il quale
esaminare nel dettaglio tale specifico caso, usufruendo, semmai, anche dei
risultati di apposite verifiche fonometriche, demandate ad un Tecnico Competente
in Acustica ambientale (TCAA) da Lei incaricato.
Cordiali saluti.
La Redazione: 07.01.2016