La
risposta della Redazione
...Si applicano i valori assoluti (limiti della
Classificazione Acustica) quando il rumore è generato da un pubblico
esercizio?
Egregio signore,
per riuscire ad offrire risposta al Suo quesito è necessario
analizzare i combinati disposti in capo all’art. 2, c. 1, lettera f) della Legge
26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
e all’art. 3, c. 1 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore”, entrambi i riferimenti concernenti la
definizione dei valori limite assoluti di immissione.
Partiamo con la definizione indicata dall’art. 2 della citata
Legge quadro, la quale sancisce che i valori limite di immissione
definiscono il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in
prossimità dei ricettori. Mentre, l’art. 3 del menzionato decreto indica che
tali valori limite sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno
dall'insieme di tutte le sorgenti.
Entrambi i riferimenti normativi citati, dunque, fanno esclusivo
riferimento a qualsiasi tipo di sorgente sonora, fatta esclusione per le
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, essendo queste
assoggettate al rispetto dei limiti attribuiti dai specifici decreti attuativi,
sempreché il ricettore esaminato ricada all’interno di una delle rispettive fasce di
pertinenza.
Ne consegue che il rumore generato da un pubblico esercizio,
qualora individuato quale specifica sorgente sonora causa del potenziale
inquinamento acustico, è assoggettato al rispetto sia dei valori limite
differenziali di immissione, di cui all’art. 4, c. 1 del d.P.C.M. 14
novembre 1997, sia dei valori limite assoluti di immissione indicati
dalla Classificazione Acustica del territorio e, qualora tale attività
dovesse
ricadere all’interno della fascia di pertinenza stradale, anche ai valori
limite di emissione, parimenti a quanto previsto dall’art. 3, c. 3 al citato
d.P.C.M..
Pur tuttavia, dovrà essere posta attenzione affinché, la verifica
dei valori differenziali faccia esclusivo riferimento al tempo di misura
(TM), rappresentativo del fenomeno sonoro da verificare e la misura
sia eseguita all'interno dell'ambiente abitativo, a finestre aperte o a finestre
chiuse a seconda di quale che sia la condizione di rumore più gravosa. Mentre,
la verifica di quelli assoluti (emissione/immissione) dovrà essere
opportunamente ricondotta all’intero tempo di riferimento (TR),
ossia ad un periodo di 16 ore, qualora rappresentativo del periodo di
riferimento diurno (06-22), o di 8 ore, qualora rappresentativo di quello
notturno (22-06), e la misura dovrà venire eseguita all'esterno di tale
ambiente, ossia in facciata all'edificio.
Infine, qualora il disturbo rumoroso lamentato avesse origine dal vociare degli
avventori, con urla e schiamazzi, che stazionano sulla pubblica via, la
valutazione della condotta va opportunamente ricondotta all'interno dell'assunto
in capo all'art. 659 C.P. che disciplina il disturbo delle occupazioni o del
riposo delle persone, e l'eventuale attribuzione delle responsabilità viene
demandata ad un esame sub iudice da parte dell'Autorità Giudiziaria
all'uopo interessata del caso.