Gent.ma Signora Franca,
le questioni da Lei presentate pongono in evidenza quelle
che sono le principali cause che stanno all'origine del
fenomeno rumoroso lamentato, il quale trae origine dallo svolgimento di
un'attività che pare, innanzitutto, sprovvista dei relativi titoli
autorizzativi, tra cui quelli di compatibilità urbanistica
dell'area, dal momento che all'interno delle aree residenziali sono
limitate le attività produttive, se non addirittura vietate, a seconda
delle disposizioni regolamentari sancite dalle norme di attuazione al
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune.
Tali difformità sembrano aver impedito il concretizzarsi
di adeguate forme di salvaguardia dagli effetti indotti dal rumore,
essendo venuto a mancare l'atto che accompagna la domanda di autorizzazione all'esercizio
dell'attività o all'edificazione dell'attività produttiva, a carico del proponente,
il quale
è tenuto a disporre, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n.
447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico),
di una documentazione di valutazione dell'impatto acustico
generato, redatta da un Tecnico
Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA).
Tale documentazione, oltre a fornire una rappresentazione dei livelli di rumore
generati, riporta gli eventuali sistemi di contenimento
al fine di assicurare il rispetto dei valori assoluti (emissione
ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del
territorio comunale, nonché dei valori limite differenziali di
immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre
1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
Qualora dunque l'attività sia svolta in
assenza di regolare titolo autorizzativo, il Comune è chiamato a farla
cessare, indipendentemente dall'entità delle immissioni sonore
generate, in attesa, ove possibile di essere sanata o, in alternativa,
di un definitivo ripristino dei luoghi che dovranno essere riportati a
quanto indicato dal titolo abilitativo iniziale.
In carenza di tali provvedimenti di tutela,
emanati anche in relazione alle esigenze di salvaguardia della salute
delle persone confinanti con l'attività e che lamentano il disturbo, si potrà notiziare l'Autorità Giudiziari
(A.G.) di quanto
lamentato, in relazione all'illecito integrato nell'articolo 659 C.P.
(Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone),
aggravato qualora tale attività sia avvenuta in sfregio delle
regolamentazioni edilizie locali o alle disposizioni disposte dal
Comune.
L'intervento invocato potrà finanche portare
l'A.G. a disporre un provvedimento cautelare reale (ex
articolo 321 c.p.p.) volto ad assicurare che la fonte del reato non
possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare
la commissione di altri reati.
Considerata la complessità dei termini
sottesi da questa vicenda, pare comunque utile che Lei possa usufruire di un
preliminare consulto di un legale, grazie al quale definire le
possibili azioni da intraprendere per invocare presso il Comune una
celere risoluzione e, eventualmente, per denunziare all'A.G. quei fatti che sono
manifestamente illeciti.