|
|
|
Gent.ma Signora Franca, le questioni da Lei presentate pongono in evidenza quelle che sono le principali cause che stanno all'origine del fenomeno rumoroso lamentato, il quale trae origine dallo svolgimento di un'attività che pare, innanzitutto, sprovvista dei relativi titoli autorizzativi, tra cui quelli di compatibilità urbanistica dell'area, dal momento che all'interno delle aree residenziali sono limitate le attività produttive, se non addirittura vietate, a seconda delle disposizioni regolamentari sancite dalle norme di attuazione al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune. Tali difformità sembrano aver impedito il concretizzarsi di adeguate forme di salvaguardia dagli effetti indotti dal rumore, essendo venuto a mancare l'atto che accompagna la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività o all'edificazione dell'attività produttiva, a carico del proponente, il quale è tenuto a disporre, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), di una documentazione di valutazione dell'impatto acustico generato, redatta da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA). Tale documentazione, oltre a fornire una rappresentazione dei livelli di rumore generati, riporta gli eventuali sistemi di contenimento al fine di assicurare il rispetto dei valori assoluti (emissione ed immissione) indicati dalla Classificazione Acustica del territorio comunale, nonché dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Qualora dunque l'attività sia svolta in assenza di regolare titolo autorizzativo, il Comune è chiamato a farla cessare, indipendentemente dall'entità delle immissioni sonore generate, in attesa, ove possibile di essere sanata o, in alternativa, di un definitivo ripristino dei luoghi che dovranno essere riportati a quanto indicato dal titolo abilitativo iniziale. In carenza di tali provvedimenti di tutela, emanati anche in relazione alle esigenze di salvaguardia della salute delle persone confinanti con l'attività e che lamentano il disturbo, si potrà notiziare l'Autorità Giudiziari (A.G.) di quanto lamentato, in relazione all'illecito integrato nell'articolo 659 C.P. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), aggravato qualora tale attività sia avvenuta in sfregio delle regolamentazioni edilizie locali o alle disposizioni disposte dal Comune. L'intervento invocato potrà finanche portare l'A.G. a disporre un provvedimento cautelare reale (ex articolo 321 c.p.p.) volto ad assicurare che la fonte del reato non possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Considerata la complessità dei termini sottesi da questa vicenda, pare comunque utile che Lei possa usufruire di un preliminare consulto di un legale, grazie al quale definire le possibili azioni da intraprendere per invocare presso il Comune una celere risoluzione e, eventualmente, per denunziare all'A.G. quei fatti che sono manifestamente illeciti.
|
La Redazione: 04.05.2021
Spazio libero dal rumore |
EVENTI |
Aspettando Matera… Ciclo di seminari divulgativi gratuiti
Webinar varie date 2021 ore 13:30
|
» altri eventi |
Banca dati rumore |
ISOLAMENTO |
Manuale di buona pratica A cura di Knauf |
Associazione Isolamento termico acustico |
La soluzione al rumore
|
PAESAGGIO |
FKL |
Paesaggio Sonoro
|
UTILITÀ |
Openoise
Misura il rumore
|
Annunci lavoro |
|
Codici offerte |
Acquisti online
|
Inquinamentoacustico.it ® 2021
Powered by Register.it
|