Egregio Lettore,
con riguardo alla Sua lettera, desidero presentare alcune
indicazioni, peraltro sommarie, dal momento che per assolvere ad una
valutazione specifica risulterebbe necessario disporre di un’analisi
documentale.
La problematica da Lei presentata parrebbe derivare,
stando almeno al tono del Suo scritto, da un’incauta edificazione
e successivo utilizzo di un fabbricato per attività con emissioni sonore
tradizionalmente considerate ad elevato impatto sonoro, quali
rappresentano frequentemente quelle dedite alla lavorazione del ferro
(carpenterie e affini). Per siffatte ragioni, nella definizione delle
diverse destinazioni d'uso del territorio, il Piano Regolatore
Generale avrebbe dovuto risultare coerente con le indicazioni
espresse dalla Classificazione Acustica del territorio comunale (ex
art. 6, c. 1, lett. a), L.447/95), in relazione alla quale viene fatto
divieto di contatto tra aree con limiti acustici superiori a 5 dB(A),
ossia viene fatto divieto del c.d. "salti di classe" (ex
art. 4, c. 1, lett. a), L.447/95) quali quelli tra un’area produttiva
(Classe V) con una residenziale (Classe II).
Qualora, per ragioni legate ad una preesistente
destinazione d'uso, non sia stato possibile evitare tale salto, la
gestione di tale "contatto critico" è previsto sia rinviata al
Piano di Risanamento Acustico (ex art. 7, L.447/95), nel
quale sono definiti gli strumenti (modalità e tempi) per
contenere il rumore all'interno dei limiti acustici previsti dalla
Classificazione Acustica.
Fatto salvo tale opportuna premessa, l'autorizzazione
all'edificazione del fabbricato per attività produttive, o
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, avrebbe comunque essere
stata accompagnata da una documentazione di previsione dell'impatto
acustico (ex art. 8, c. 4, L.447/95), redatta da un
Tecnico Competente in Acustica (TCA) iscritto nell'elenco nazionale
(ENTECA), nella quale indicare una stima dei livelli di rumore generati
e le eventuali soluzioni tecnico-organizzative utili per assicurare il
rispetto dei valori limiti assoluti (emissione ed immissione)
indicati dalla Classificazione Acustica del territorio o, in sua
essenza, dei limiti di accettabilità di cui all'art. 6, del
d.P.C.M. 1° marzo 1991, oltreché del valori limite differenziali di
immissione di cui all'art. 4, c. 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997,
recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
Nell'ambito di tali azioni di salvaguardia preventiva, il
semplice rispetto di tali principali elementi avrebbe potuto contribuire
a confinare l'entità delle immissione sonore e, forsanche, evitare
l'insorgenza di tali fenomeni allorquando si fosse deciso di procedere
con una differente destinazione edificatoria del territorio.
In ogni caso, a seguito dell'entrata in esercizio,
l'attività è tenuta a rispettare i predetti valori limite di rumore
e, conseguentemente, è possibile chiedere un controllo fonometrico
al Comune, il quale potrà avvalersi nell'espletamento delle verifiche
del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente (ARPA). Sulla scorta dei risultati espressi dalle
verifiche, qualora venisse riscontrato il supero delle soglie limite al
rumore, nei confronti del responsabile delle illecite immissioni è
prevista, da parte dello stesso Comune, l'avvio del procedimento
ripristinatorio (diffida) e di quello sanzionatorio (ex
art. 10, c. 2, L.447/95), grazie ai quali assicurare, entro un congruo
termine, il rientro nei limiti di Legge.
Al di fuori delle disposizioni previste dall'Ordinamento
pubblicistico sopra indicate, restano salve le eventuali
rivendicazioni esperibili in ambito civile, sulla scorta di quanto
previsto dall'art. 844 c.c. (immissioni). Nel qual caso,
pare utile disporre dapprima di una valutazione di un TCA da Lei
incaricato, mediante la quale usufruire di adeguata prova tecnica che
riconosca l'eventuale supero della soglia della c.d. "normale
tollerabilità". I risultati espressi da detta valutazione potranno
essere successivamente presentati ad un legale per promuovere le
eventuali successive rivendicazioni, prima delle quali quella di
tentare di instaurare, in via bonaria, una conciliazione con il
vicino per cercare di definire quelle soluzioni che permettano di
sollevarsi dalla lite.
La questione espressa in queste poche righe richiederebbe
ben altra e più complessa trattazione che però non è possibile esporre
in quanto, per una disamina del caso, risulta necessario analizzare,
nel dettaglio, i numerosi elementi (autorizzazioni edilizie, piano
regolatore, valutazione previsionale, entità delle immissioni, tanto per
citare i principali) dai quali ha tratto origine la condizione di
disturbo da Lei lamentata. In conseguenza di ciò, quanto espresso
rappresenta solamente un primo e peraltro sommario inquadramento
che, tuttavia, La può aiutare ad offrire degli spunti sui quali
elaborare una prima raffigurazione del caso. Risulta d'altra parte
evidente che, considerata la complessità delle questioni lambite,
risulta appropriato voler usufruire di un consulto legale dal quale
potrà certamente trarre un maggiore grado di dettaglio.
Un cordiale saluto.