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La risposta della Redazione
Latrati notturni
Gent.ma Signora Elena, considerato che il ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, pare sia precluso dal fatto che i soggetti coinvolti dal rumore risultano ristretti a quelli di una sola unità abitativa, si può usufruire dei termini previsti dall'Ordinamento civile, richiamati ai sensi e per gli effetti dall'articolo 844 c.c. in materia di immissioni moleste. Il ricorso può, ed è bene farlo, essere preceduto da un atto di diffida, attraverso il quale richiamare il responsabile delle immissioni ad intraprendere quanto utile e necessario per contenere il disturbo arrecato. Successivamente, può essere avviato un tentativo di conciliazione a mezzo del quale definire le condizioni per sollevare le parti dalla lite. E solo da ultimo, promuovere istanza davanti al Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile, richiamando, qualora ne sussistano gli estremi, un ricorso d'urgenza, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.. Per tali fini, pare utile voler preventivamente dotarsi si idonea "prova tecnica", ossia di una rilevazione fonometrica, eseguita da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA), attraverso la quale supportare l'eventuale supero della c.d. "normale tollerabilità", oltre che di un'anamnesi medica, qualora il disturbo lamentato risulti tale da aver intaccato o pregiudicato l'equilibrio psicofisico delle persone esposte al rumore. Cordiali saluti.
La Redazione: 08.07.2017
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