Gent. mi Elisa e Daniele,
non sono infrequenti all'interno di ambiti abitativi
l’esibizione di siffatte vessazioni, in alcuni casi generate da
incomprensioni, malumori o, semplicemente, perché viene osteggiata la
presenza dei vicini, oppure perché non si rispettano da parte dei
proprietari degli animali domestici norme comportamentali, di legge e/o
dei regolamenti comunali. Tali questioni esulano, in buona parte, dunque
dallo stretto ambito dei rapporti tra vicini (tra l'altro non in ambito
condominiale) contemplati all'interno dell'articolo 844 cod. civ. (immissioni),
ancorché i termini della lite possono fare riferimento anche alla
paventata intollerabilità a fenomeni sonori ritenuti in contrasto con le
esigenze abitative. A tal riguardo, nell'ambito della rivendicazione di
rumori che eccedono la c.d. "normale tollerabilità" l'assunto al
quale queste fanno riferimento resta quello che, se da un lato viene
riconosciuto il dovere da parte del soggetto emittente di evitare di
eccedere in tali immissioni, dall'altro, il soggetto che risulta
investito di tali immissioni è altresì chiamato a valutare quelle
immissioni che non abbiano ad eccedere tale soglia.
Tuttavia i proprietari di animali domestici devono
osservare una serie di regole per garantire la pacifica convivenza.
Un cane che abbaia continuamente, ad esempio, produce un rumore molesto.
Il proprietario potrebbe essere punito qualora i lamentati rumori
abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per
una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi
disturbate. Infatti l’interesse specifico tutelato dalla norma è quello
della pubblica tranquillità.
I proprietari di animali domestici, quindi, devono
garantire che i loro animali non disturbino la quiete dei luoghi abitati.
Se, da una parte, l'abbaiare del cane rimane un diritto esistenziale
naturale e insopprimibile per lo sviluppo dell'animale, dall’altra,
alcune norme ne puniscono gli eccessi. Ciò vuol dire che i guaiti non
devono superare i limiti della tollerabilità media. Se il rumore
supera la soglia della molestia (per come legalmente valutabile),
allora diventa illecito e può essere foriero di danno a terzi.
Nel caso da Voi presentato risulta difficile dare una
valutazione concreta sulla base di una narrazione generica, tuttavia
pare dunque utile operare un preciso distinguo tra la produzione di
rumori che rientrano appieno nel normale e tradizionale svolgimento
della vita domestica e quelli che, per intensità, modalità e orari,
possono definirsi fenomeni in contrasto o eccedenti tali canoni. Dalla
semplice lettura dello scritto, non sembra intravvedere delle
particolari e significative forme di disagio che possano trovare
riferimento nel giustificare l'instaurare di una lite tra vicini ai
sensi dell'articolo 844 cod. civ., quanto invece che questo pare
ingiustificato accanimento nell'osteggiare i comportamenti da Voi tenuti
sembra connotare un disequilibrio degli obblighi di buon vicinato,
ai quali potrebbe trovare rinvio un tentativo di mediazione privata,
mediante il ricorso ad un mediatore professionista con il quale cercare
di addivenire ad una soluzione bonaria tra le parti, rimandando il
ricorso al Giudice allorché le richieste avanzate risultassero eccedere
in illecite pressioni, tanto da far intravvedere un accanimento del
vicino che faccia maturare l'ipotesi di mobbing o altre forme di
illecito per gli eccessivi, ingiustificati e continui atti vessatori
perpetrate a danno dei vicini. In tali casi, tuttavia, pare utile
usufruire dapprima di un consulto legale nel corso del quale si avrà
modo di esporre la vicenda e, se del caso, definire quali azioni
intraprendere per limitare o far cessare tali comportamenti.