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Ultimo aggiornamento: 01 aprile 2023

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Patrocinante in Cassazione - Presidente del Foro Immobiliare sez. Milano
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Lamentele dell'inquilino del piano di sotto per il mio gatto

 

 

 

Gent. mi Elisa e Daniele,

non sono infrequenti all'interno di ambiti abitativi l’esibizione di siffatte vessazioni, in alcuni casi generate da incomprensioni, malumori o, semplicemente, perché viene osteggiata la presenza dei vicini, oppure perché non si rispettano da parte dei proprietari degli animali domestici norme comportamentali, di legge e/o dei regolamenti comunali. Tali questioni esulano, in buona parte, dunque dallo stretto ambito dei rapporti tra vicini (tra l'altro non in ambito condominiale) contemplati all'interno dell'articolo 844 cod. civ. (immissioni), ancorché i termini della lite possono fare riferimento anche alla paventata intollerabilità a fenomeni sonori ritenuti in contrasto con le esigenze abitative. A tal riguardo, nell'ambito della rivendicazione di rumori che eccedono la c.d. "normale tollerabilità" l'assunto al quale queste fanno riferimento resta quello che, se da un lato viene riconosciuto il dovere da parte del soggetto emittente di evitare di eccedere in tali immissioni, dall'altro, il soggetto che risulta investito di tali immissioni è altresì chiamato a valutare quelle immissioni che non abbiano ad eccedere tale soglia.

Tuttavia i proprietari di animali domestici devono osservare una serie di regole per garantire la pacifica convivenza. Un cane che abbaia continuamente, ad esempio, produce un rumore molesto. Il proprietario potrebbe essere punito qualora i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate. Infatti l’interesse specifico tutelato dalla norma è quello della pubblica tranquillità.

I proprietari di animali domestici, quindi, devono garantire che i loro animali non disturbino la quiete dei luoghi abitati. Se, da una parte, l'abbaiare del cane rimane un diritto esistenziale naturale e insopprimibile per lo sviluppo dell'animale, dall’altra, alcune norme ne puniscono gli eccessi. Ciò vuol dire che i guaiti non devono superare i limiti della tollerabilità media. Se il rumore supera la soglia della molestia (per come legalmente valutabile), allora diventa illecito e può essere foriero di danno a terzi.

Nel caso da Voi presentato risulta difficile dare una valutazione concreta sulla base di una narrazione generica, tuttavia pare dunque utile operare un preciso distinguo tra la produzione di rumori che rientrano appieno nel normale e tradizionale svolgimento della vita domestica e quelli che, per intensità, modalità e orari, possono definirsi fenomeni in contrasto o eccedenti tali canoni. Dalla semplice lettura dello scritto, non sembra intravvedere delle particolari e significative forme di disagio che possano trovare riferimento nel giustificare l'instaurare di una lite tra vicini ai sensi dell'articolo 844 cod. civ., quanto invece che questo pare ingiustificato accanimento nell'osteggiare i comportamenti da Voi tenuti sembra connotare un disequilibrio degli obblighi di buon vicinato, ai quali potrebbe trovare rinvio un tentativo di mediazione privata, mediante il ricorso ad un mediatore professionista con il quale cercare di addivenire ad una soluzione bonaria tra le parti, rimandando il ricorso al Giudice allorché le richieste avanzate risultassero eccedere in illecite pressioni, tanto da far intravvedere un accanimento del vicino che faccia maturare l'ipotesi di mobbing o altre forme di illecito per gli eccessivi, ingiustificati e continui atti vessatori perpetrate a danno dei vicini. In tali casi, tuttavia, pare utile usufruire dapprima di un consulto legale nel corso del quale si avrà modo di esporre la vicenda e, se del caso, definire quali azioni intraprendere per limitare o far cessare tali comportamenti.

 

 

La Redazione: 05.03.2023

 

 

 

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