La
risposta della Redazione
...Musica con karaoke nella piazza del paese
Egregio signore,
nel caso che siffatte attività rientrino in un contesto di
"temporaneità", ossia presentino una durata limitata nel tempo, possono essere
assoggettate alle limitazioni disposte con apposita autorizzazione in deroga
ai limiti di rumore da parte del Comune territorialmente competente, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 6, c. 1, lettera h) della Legge 26 ottobre
1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. Nel qual
caso, spetta al Comune indicare i periodi (giorni e orari) nei quali tali
attività possono aver luogo, oltre a prescrivere le opportune limitazioni di
carattere organizzativo e tecnico (ad es. l’individuazione di apposita soglia di
deciBel da verificare in facciata agli edifici più esposti, dislocazione dei
diffusori acustici, etc.) per limitare il più possibile il disturbo alle persone
esposte al rumore.
In mancanza di tale titolo autorizzativo, l'esercizio
dell'attività è soggetta al rispetto dei limiti di rumore indicati dal d.P.C.M.
14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore", la cui verifica può essere demandata all'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.). Qualora le verifiche all’uopo istituite
accertassero il supero dei predetti limiti, a carico del trasgressore è prevista
l'erogazione della sanzione amministrativa indicata dall'art. 10, c. 2 della
menzionata Legge quadro, oltre all'emanazione di apposita diffida con la
quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nelle predette soglie
limite.
Allorché l’azione amministrativa invocata si dimostrasse
inefficace e le condizioni di disturbo lamentate intercettassero una pluralità
di soggetti gravati dai rumori, potrà valutarsi l'ipotesi contravvenzionale in
capo all'art. 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni o del riposo
delle persone. In tali particolari condizioni, potrà essere manifestato il caso
alla Procura della Repubblica esplicando le ragioni del disturbo attraverso una
precisa e dettagliata descrizione dei fatti e dei luoghi che sono all’origine
del disturbo, meglio se correlata dai risultati di apposita rilevazione
fonometrica, eseguita da una Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA)
da Lei incaricato, con la quale supportare, a mezzo di idonea prova tecnica, il
riscontrato supero alle soglie limite di rumore.