|
|
La risposta della Redazione
...Musica con karaoke nella piazza del paese
Egregio signore, nel caso che siffatte attività rientrino in un contesto di "temporaneità", ossia presentino una durata limitata nel tempo, possono essere assoggettate alle limitazioni disposte con apposita autorizzazione in deroga ai limiti di rumore da parte del Comune territorialmente competente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, c. 1, lettera h) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”. Nel qual caso, spetta al Comune indicare i periodi (giorni e orari) nei quali tali attività possono aver luogo, oltre a prescrivere le opportune limitazioni di carattere organizzativo e tecnico (ad es. l’individuazione di apposita soglia di deciBel da verificare in facciata agli edifici più esposti, dislocazione dei diffusori acustici, etc.) per limitare il più possibile il disturbo alle persone esposte al rumore. In mancanza di tale titolo autorizzativo, l'esercizio dell'attività è soggetta al rispetto dei limiti di rumore indicati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la cui verifica può essere demandata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.). Qualora le verifiche all’uopo istituite accertassero il supero dei predetti limiti, a carico del trasgressore è prevista l'erogazione della sanzione amministrativa indicata dall'art. 10, c. 2 della menzionata Legge quadro, oltre all'emanazione di apposita diffida con la quale disporre, entro un congruo termine, il rientro nelle predette soglie limite. Allorché l’azione amministrativa invocata si dimostrasse inefficace e le condizioni di disturbo lamentate intercettassero una pluralità di soggetti gravati dai rumori, potrà valutarsi l'ipotesi contravvenzionale in capo all'art. 659 C.P. in materia di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. In tali particolari condizioni, potrà essere manifestato il caso alla Procura della Repubblica esplicando le ragioni del disturbo attraverso una precisa e dettagliata descrizione dei fatti e dei luoghi che sono all’origine del disturbo, meglio se correlata dai risultati di apposita rilevazione fonometrica, eseguita da una Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) da Lei incaricato, con la quale supportare, a mezzo di idonea prova tecnica, il riscontrato supero alle soglie limite di rumore.
|
|
Inquinamentoacustico.it ® 2021
Powered by Register.it
|