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Egregio Signor Daniele, preme innanzitutto precisare che un portoncino di ingresso di buona fattura è in grado di offrire un indice del potere fonoisolante (Rw) nell'ordine dei 40 dB, la cui prestazioni sono comunque subordinate ad una corretta posa in opera e all'adozione di adeguate guarnizioni di tenuta dell'aria, in difetto dei quali le prestazioni subiscono un significativo calo. Qualora non risulti possibile sopperire a tali carenze di costruzione o messa in opera, risulta utile considerare che con l'entrata in vigore del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), ossia a partire dal 20 febbraio 1998, la realizzazione degli edifici è tenuta ad offrire le prestazioni di fonoisolamento in opera previste dal citato decreto, a seconda della differente tipologica di edificio considerato. Per gli ambienti abitativi destinati ad abitazione, rappresentati dalla "Categoria A" di cui alla Tabella A, del menzionato d.P.C.M. del '97, è previsto un valore dell'indice del potere fonoisolante apparente (R'w) tra ambienti di 50 dB, riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. Mentre, il valore dell'isolamento acustico normalizzato di facciata (D2m,nT,w) deve soddisfare almeno i 40 dB. Entrambi tali limiti non includono la fattispecie da Lei indicata, relativa all'isolamento acustico offerto dalla porta di ingresso all'appartamento. Appare quindi evidente che la questione sollevata potrebbe essere dibattuta nel in occasione di un'eventuale controversia in ragione del fatto che il d.P.C.M. del '97 non ha offerto una precisa indicazione di come debbano considerarsi le pareti tra appartamento e vano scala comune. A opinione di chi scrive, parrebbe tuttavia plausibile vincolare l'isolamento acustico di tali pareti di separazione con atri e corridoi comuni con i valori di isolamento previsti per la facciata, ossia garantire almeno i 40 dB avendo riguardo di quanto indicato dalla normativa tecnica UNI EN 12354 - .Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti - Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti, la quale prevede dei termini di correzione da introdurre per tener conto della posizione delle porte in un atrio al fine del calcolo dell'isolamento acustico. Fatto salvo quanto premesso, in via generale, la rivendicazione di un presunto deficit costruttivo o difetto di costruzione ricade all'interno della specifica disciplina nell'ambito dell'eventuale configurazioni di difetti costruttivi dell'edificio a garanzia delle difformità e dei vizi dell'opera di cui all'articolo 1667 c.c. (difformità e vizi dell'opera) da esigere entro 2 anni dalla consegna dell'opera, o in relazione alla garanzia decennale prevista dall'articolo 1669 c.c. (rovina e difetti di cose immobili) da esigere entro 10 anni dalla costruzione, purché sia fatta denunzia entro 1 anno dalla scoperta oggettiva del vizio a pena di decadenza, qualora tali vizi rientrassero tra i gravi difetti di costruzione, allorché la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei, non a regola d'arte e/o secondo norme di buona tecnica. Considerata la complessità dell'argomento trattato, risulta opportuno disporre dapprima di un consulto legale e del supporto di un consulente tecnico (Tecnico Competente in Acustica iscritto nell'elenco nazionale ENTECA) attraverso cui disporre di idonea "prova tecnica", ossia di un collaudo acustico dell'edificio. Qualora l'esito di tali verifiche confermasse la realizzazione dell'edificio o la posa in opera di elementi di esso (tra cui la porta di ingresso) difformi dai requisiti imposti dal menzionato d.P.C.M. del 05/12/1997, potrà essere tentata una prima via conciliativa con il costruttore/venditore in occasione della quale le parti avranno l'opportunità di definire i termini di ripristino o risarcitori per sollevarsi pacificamente dalla lite. Qualora invece tale preliminare tentativo si rivelasse vano, sarà possibile considerare l'ipotesi di presentare il caso all'esame del Giudice di Pace o Giudice ordinario del Tribunale civile. A tal riguardo, ricordiamo che la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 7681 del 19 luglio 1999) ha inteso riconoscere che:"...chi acquista un immobile, tranne nel caso in cui sia stato reso esplicitamente edotto della esistenza di qualche problema di carattere amministrativo od urbanistico, ha diritto alla consegna di un immobile assolutamente conforme alle leggi ed ai regolamenti, oltre che alla concessione edilizia, per il quale sia stata quindi rilasciata la licenza di abitabilità". _____________________ Ulteriori approfondimenti - Il cattivo isolamento acustico è un grave difetto di costruzione - Il vizio occulto nella compravendita
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La Redazione: 18.10.2021
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