Egregio Signor Daniele,
preme innanzitutto precisare che un
portoncino di ingresso di buona fattura è in grado di offrire un indice
del potere fonoisolante (Rw) nell'ordine dei 40 dB, la cui prestazioni
sono comunque subordinate ad una corretta posa in opera e all'adozione
di adeguate guarnizioni di tenuta dell'aria, in difetto dei quali le
prestazioni subiscono un significativo calo.
Qualora non risulti possibile sopperire a
tali carenze di costruzione o messa in opera, risulta utile considerare
che con l'entrata in vigore del
d.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici), ossia a partire dal 20 febbraio 1998, la realizzazione
degli edifici è tenuta ad offrire le prestazioni di fonoisolamento
in opera previste dal citato decreto, a seconda della differente
tipologica di edificio considerato.
Per gli ambienti abitativi destinati ad
abitazione, rappresentati dalla "Categoria A" di cui alla Tabella A, del
menzionato d.P.C.M. del '97, è previsto un valore dell'indice del potere
fonoisolante apparente (R'w) tra ambienti di 50 dB, riferiti a elementi
di separazione tra due distinte unità immobiliari. Mentre, il valore
dell'isolamento acustico normalizzato di facciata (D2m,nT,w) deve
soddisfare almeno i 40 dB.
Entrambi tali limiti non includono la
fattispecie da Lei indicata, relativa all'isolamento acustico offerto
dalla porta di ingresso all'appartamento. Appare quindi evidente che la questione
sollevata
potrebbe essere dibattuta nel in occasione di un'eventuale controversia
in ragione del fatto che il d.P.C.M. del '97 non ha offerto una precisa
indicazione di come debbano considerarsi le pareti tra appartamento e
vano scala comune.
A opinione di chi scrive, parrebbe tuttavia
plausibile vincolare l'isolamento acustico di tali pareti di separazione
con
atri e corridoi comuni con i valori di isolamento previsti per la facciata,
ossia garantire almeno i 40 dB avendo riguardo di quanto
indicato dalla normativa tecnica UNI EN
12354 - .Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni
acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti -
Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti, la quale prevede
dei termini di correzione da introdurre per tener conto della posizione
delle porte in un atrio al fine del calcolo dell'isolamento acustico.
Fatto salvo quanto premesso, in via
generale, la
rivendicazione di un presunto deficit costruttivo o difetto di
costruzione ricade all'interno della specifica disciplina nell'ambito
dell'eventuale configurazioni di difetti costruttivi dell'edificio a
garanzia delle difformità e dei vizi dell'opera di cui all'articolo
1667 c.c. (difformità e vizi dell'opera) da esigere entro
2 anni dalla consegna dell'opera, o in relazione alla garanzia
decennale prevista dall'articolo 1669 c.c. (rovina e difetti
di cose immobili) da esigere entro 10 anni dalla costruzione, purché
sia fatta denunzia entro 1 anno dalla scoperta oggettiva del vizio a
pena di decadenza, qualora tali vizi rientrassero tra i gravi difetti di
costruzione, allorché la realizzazione sia avvenuta con materiali
inidonei, non a regola d'arte e/o secondo norme di buona tecnica.
Considerata la complessità dell'argomento
trattato, risulta opportuno disporre dapprima di un consulto legale
e del supporto di un consulente tecnico (Tecnico Competente in
Acustica iscritto nell'elenco nazionale ENTECA) attraverso cui
disporre di idonea "prova tecnica", ossia di un collaudo
acustico dell'edificio. Qualora l'esito di tali verifiche confermasse la
realizzazione dell'edificio o la posa in opera di elementi di esso
(tra cui la porta di ingresso) difformi dai requisiti imposti dal menzionato d.P.C.M. del 05/12/1997,
potrà essere tentata una prima via conciliativa
con il costruttore/venditore in occasione della quale le parti avranno
l'opportunità di definire i termini di ripristino o risarcitori per
sollevarsi pacificamente dalla lite. Qualora invece tale preliminare
tentativo si rivelasse vano, sarà possibile considerare l'ipotesi di
presentare il caso all'esame del Giudice di Pace o Giudice ordinario del
Tribunale civile.
A tal riguardo, ricordiamo che la
Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 7681 del 19 luglio 1999) ha
inteso riconoscere che:"...chi acquista un immobile, tranne nel caso in cui
sia stato reso esplicitamente edotto della esistenza di qualche problema
di carattere amministrativo od urbanistico, ha diritto alla consegna di
un immobile assolutamente conforme alle leggi ed ai regolamenti, oltre
che alla concessione edilizia, per il quale sia stata quindi rilasciata
la licenza di abitabilità".
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Ulteriori approfondimenti
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Il cattivo isolamento acustico è un grave difetto di costruzione
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Il vizio occulto nella compravendita